Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11807 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Federico

Cesi 21, presso l’avv. Cantelli Antonio, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 80/IV/05 del 12/7/05;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/3/10 dal Relatore Cons. Paolo D’Alessandro;

Udito l’avv. Cantelmi e l’avvocato dello Stato De Bellis;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Gianpaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L. propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha dichiarato inammissibile, per non esservi allegata la copia della ricevuta di notifica del ricorso, l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 1996.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate non si sono costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo al giudizio di appello, promosso dalla sola Agenzia delle Entrate successivamente al 1 gennaio 2001 (SS.UU. 3116/06).

Appare equo compensare le spese relative, in difetto di qualsiasi eccezione da parte del Ministero.

2.- Quanto al ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo il contribuente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, lamentando sia la mancanza di taluni elementi essenziali della sentenza, quali l’indicazione dei difensori e le richieste delle parti, sia la violazione del principio di immutabilità del giudice, in conseguenza del mutamento della composizione del Collegio nel corso del processo.

2.1.- Il mezzo è infondato.

2.2.- Quanto al primo profilo, ritiene il Collegio che le lacune indicate dal ricorrente, in quanto non si sono tradotte in una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non costituiscono motivo di nullità della sentenza (cfr. Cass. 8782/01).

2.3.- Quanto al secondo profilo, il Collegio aderisce con convinzione all’indirizzo, già enunciato da questa Corte, secondo cui, anche nel processo tributario, il principio dell’immutabilità del giudice, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, è rispettato quando il collegio, dopo una prima udienza di discussione, partecipi, in diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione (15374/01).

D’altro canto il principio di immutabilità del giudice e di immediatezza del processo non è nemmeno violato nel caso di.

sostituzione del giudice istruttore, che è espressamente prevista dall’art. 174 cod. proc. civ., tenendo conto che tale provvedimento, emesso nell’esercizio di un’attività discrezionale, è insindacabile in sede di legittimità, può essere anche orale e non richiede espressa motivazione (Cass. 24783/05).

3.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazioni di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, assumendo che la ricevuta di spedizione, da ritenersi originariamente depositata, “si era staccata dall’appello al quale era legata da spinette ed era andata persa negli uffici della Commissione”, come sarebbe dimostrato dai fatto che il ricorso stesso non fosse stato dichiarato immediatamente inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27 e che l’Ufficio fiscale non avesse mai sollevato eccezione di inammissibilità.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile.

Le circostanze che il ricorso non fosse stato dichiarato inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27 e che l’Ufficio non avesse sollevato eccezione di inammissibilità non sono infatti sufficienti a far presumere che al ricorso stesso fosse originariamente allegata la relativa ricevuta di notifica, ed in ogni caso – ed il rilievo è di per sè assorbente – non è consentito al giudice di legittimità di sostituire un proprio accertamento di fatto a quello compiuto dal giudice di merito.

4.- Il ricorso proposto va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che pur non essendosi costituita ha partecipato alla discussione orale, liquidate in Euro 20.100, di cui Euro 20.000 per onorari, oltre contributo unificalo ed accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e compensa le relative spese;

lo rigetta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 20.100, di cui Euro 20.000 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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