Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11807 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. GRILLO Renato – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12495/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEVICO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FABRIZIO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio, in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 11/11/2011 la Commissione Tributaria Regionale di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto dai germani G.A., An., a. e M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso le cartelle esattoriali e l’avviso di liquidazione con i quali veniva richiesto il pagamento di Euro 65.980,57 per imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute in conseguenza della registrazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2603/2008, riducendo l’importo dovuto ad Euro 39.916,97.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo il seguente motivo di ricorso, qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): deduce che la sentenza impugnata abbia ridotto l’importo dovuto a titolo di imposta di registro, computando, quale importo da portare in detrazione, la somma già versata di Euro 21.216,00, oltre alla quota di sanzioni e interessi corrispondenti; lamenta, tuttavia, che la sentenza abbia omesso di esaminare e pronunciarsi sull’eccezione proposta dall’ufficio, relativa alla pertinenza dei modelli F23 allegati dalla contribuente alla pretesa tributaria oggetto di riscossione; con l’atto di appello, invero, era stato dedotto che le somme versate mediante i modelli F23 del 20/02/2009 non avessero attinenza con la registrazione della sentenza da cui scaturiva la pretesa fiscale oggetto di riscossione, trattandosi di imposte ipotecarie richieste da due uffici diversi (Roma e Napoli) dell’Agenzia del Territorio, e che l’importo delle imposte ipotecarie fosse notevolmente superiore a quello indicato nella cartella (Euro 9.500,00).

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, G.A., eccependo il difetto di contraddittorio, avendo l’Agenzia delle Entrate proposto impugnazione soltanto nei suoi confronti, quale intestatario principale della cartella di pagamento, e non anche nei confronti degli altri germani Ge.An., M. ed a., ricorrenti in primo grado, e litisconsorti necessari, trattandosi di debito ereditario, nonchè nei confronti di Equitalia, che, in caso di irrevocabilità della statuizione della CTR, sarebbe obbligata al rimborso nei confronti dei contribuenti; sollecita, pertanto, un ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 2; in ordine al motivo di ricorso proposto, deduce che la sentenza ha, al contrario, compiutamente motivato la riduzione operata, facendo riferimento alla copiosa documentazione prodotta.

4. Preliminarmente va rilevata l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti dell’originario processo.

PQM

Rilevata l’esigenza di integrare il contraddittorio, rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti dell’originario processo.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA