Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11807 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29899/2015 proposto da:

L.E., nella qualità di assegnatario dei beni della

S.a.s. Adriatica Costruzioni Ancona, elettivamente domiciliato in

Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato

Caporossi Gianluca, rappresentato e difeso dagli avvocati Cardenà

Claudia, Gusella Gabriele, giusta procura speciale per Notaio Dott.

S.U. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ama Agenzia Marittima Anconitana S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Giunone Regina n. 1, presso lo studio dell’avvocato Carlevaro

Anselmo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampieri Daniela,

Paoli Giampiero, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 833/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha chiesto: rigettarsi

il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 833/2014 depositata l’11-11-2014, la Corte d’Appello di Ancona, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n. 5630/2012 del 6-4-2012, ha escluso la legittimazione passiva del Comune di Ancona in relazione alle pretese dell’AMA – Agenzia Marittima Anconitana – s.r.l. derivanti dall’espropriazione per pubblica utilità e ha condannato L.E., nella qualità di socio unico assegnatario di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla s.a.s. Adriatica Costruzioni Ancona in liquidazione (di seguito per brevità ACA), a pagare ad Ama s.r.l. (di seguito per brevità AMA) le spese di lite del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio ed a pagare al Comune di Ancona le spese di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio. La Corte d’appello ha affermato che era definitivamente sceso il giudicato su quei capi della sentenza non definitiva, cassata con rinvio, che avevano sancito il principio della responsabilità di ACA per la perdita sofferta da AMA della proprietà del suo bene e per la diminuzione di valore della proprietà residua e che era del pari passata in giudicato l’estraneità alla fattispecie de qua del Comune di Ancona, soggetto da ritenersi non obbligato solidale.

2. Avverso questa sentenza, L.E., nella qualità di assegnatario dei beni della S.a.s. ACA, propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso da AMA. E’ rimasto intimato il Comune di Ancona.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 383 c.p.c. in relazione all’accertamento del soggetto passivo corresponsabile dell’obbligazione risarcitoria ed indennitaria. Dopo articolata esposizione dei principi giuridici in tema di giudizio di rinvio, in particolare in relazione ai poteri del Giudice del rinvio a seconda delle ragioni per le quali sia stata cassata la pronuncia e disposto il rinvio, sostiene il ricorrente che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata n. 833/14 resa nel giudizio di rinvio, abbia mal interpretato la portata precettiva della pronuncia rescindente della S.C. n. 5630/2012. Ad avviso del ricorrente, stante l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale per cassazione proposto dal Comune di Ancona, la Corte di merito avrebbe dovuto stabilire l’effettiva sussistenza o meno della corresponsabilità del Comune e dunque accertare, sulla base dei principi evidenziati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10992/95 e successive, se il Comune avesse o meno incaricato la società ACA di provvedere alla costruzione dell’opera pubblica e se quest’ultima avesse, in conseguenza, agito in nome e per conto dell’Ente Locale nonchè d’intesa con quest’ultima, ciò al fine di verificare se fosse rimasta comunque titolare del procedimento ablativo e perciò tenuta, al pari del soggetto delegato, ad esercitare il proprio dovere di vigilanza. Ad avviso del ricorrente, il Giudice del rinvio, travisando la portata precettiva della sentenza di questa Corte, invece aveva ritenuto esservi giudicato sull’estraneità del Comune alla fattispecie in questione e deciso solo sulle spese.

2. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’individuazione del soggetto passivo corresponsabile dell’obbligazione risarcitoria ed indennitaria. Deduce che, in conseguenza dell’erroneo presupposto che sulla mancata corresponsabilità del Comune di Ancona fosse sceso il giudicato, la Corte di merito ha omesso di accertare il fatto che il Comune di Ancona aveva promosso l’espropriazione e il concessionario aveva agito in nome e per conto dell’Ente locale. Riporta nel testo del ricorso parte della comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale, richiama una serie di circostanze che assume decisive e ribadisce che era necessaria la verifica del contributo causale di ciascun ente che aveva cooperato nel determinismo dell’illecito derivante dalla fattispecie estintivo – acquisitiva.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati.

3.1. Occorre premettere che con la sentenza non definitiva n. 620/2009 la Corte di Appello di Ancona, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, aveva condannato il Comune di Ancona e la s.r.l. Adriatica Costruzioni in solido al risarcimento del danno subito dalla AMA s.r.l. per la perdita della proprietà del bene e del minor valore della proprietà residua, oltre interessi legali dalla notifica dell’atto di citazione di primo grado fino al soddisfo. La Corte di merito aveva, inoltre, condannato i suddetti appellati in solido al pagamento in favore della AMA s.r.l. dell’indennizzo per occupazione legittima per il periodo dal 25.02.1988 al 25.01.1993, rigettando ogni altra domanda proposta dalla AMA s.r.l. e disponendo la prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum. Avverso la predetta sentenza, non definitiva, aveva proposto ricorso per cassazione L.E. nella qualità di assegnatario della cessata s.a.s. Adriatica Costruzioni Ancona, ricorso cui resistevano con controricorso sia la AMA s.r.l. che il Comune di Ancona, quest’ultimo proponendo anche ricorso incidentale. Con la sentenza n. 5630 del 6.04.2012 di questa Corte veniva rigettato il ricorso principale ed accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune, assorbiti gli altri, con la cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

3.2. Ciò posto, la portata precettiva della sentenza di questa Corte n. 5630/2012 è stata esattamente individuata dalla Corte d’appello.

Dalla lettura della citata sentenza rescindente, avuto riguardo anche al tenore dei motivi di ricorso principale del L., emerge, infatti, la correttezza dell’esegesi effettuata dal Giudice del rinvio, a cui non era stata demandata la valutazione circa la sussistenza o meno di corresponsabilità del Comune di Ancona, per avere questa Corte ritenuto, anche in base ai dati di fatto accertati nei giudizi di merito, che l’Amministrazione delegante non fosse il Comune, ma il Ministero dei LL.PP. e che, inoltre e in ogni caso, neppure era stata provata la permanenza in capo all’Amministrazione delegante della titolarità del procedimento espropriativo, sicchè veniva esclusa la legittimazione passiva del Comune di Ancona in relazione alle domande, indennitaria e risarcitoria, di Ama s.r.l.. In particolare, come emerge dallo scrutinio dei motivi di ricorso principale di cui alla citata sentenza n. 5630/2012, sono stati rimarcati: i) i ruoli avuti nella complessiva vicenda ablativa dalla società Adriatica Costruzioni Ancona, dal Ministero dei LL.PP. e dal Comune di Ancona, sul rilievo che era stata proprio la società concessionaria ed affidataria con provvedimento del Ministero dei LL.PP., del piano di ricostruzione postbellico (concessionaria, dunque, del concedente “Ministero” e non del Comune) a conseguire i decreti di occupazione; li) la mancanza di delega attribuita dal Comune di Ancona al concessionario ACA (Adriatica Costruzioni Ancona), che era stato, invece, delegato dall’Amministrazione statale al compimento in nome proprio della procedura espropriativa; iii) la mancanza di prova, e finanche di allegazione, che il Comune avesse incaricato ACA di provvedere alla costruzione dell’opera pubblica e che quest’ultima avesse in conseguenza agito in nome e per conto dell’Amministrazione locale, nonchè d’intesa con quest’ultima.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non ricorrono i vizi denunziati, essendo il secondo motivo formulato sul presupposto, insussistente per quanto detto, dell’erronea interpretazione della sentenza rescindente, e il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente A.M.A. Agenzia Marittima Anconitana s.r.l., seguono la soccombenza, nulla disponendosi nei confronti della parte rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente A.M.A. Agenzia Marittima Anconitana s.r.l. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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