Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11806 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/05/2017, (ud. 26/06/2015, dep.12/05/2017),  n. 11806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.L.P., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola

Bottari ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Giovanni

Passalacqua in via Salaria n. 400;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 53/26/09, depositata il 17 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchiasi per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per l’anno 1998, con il quale veniva contestata una plusvalenza di Lire 1.054.561.000, da assoggettare a tassazione separata, derivante dalla cessione di un terreno edificabile nel Comune di Spadafora, così quantificata sottraendo dal valore determinato dall’ufficio con l’avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di registro, applicata sul medesimo atto di cessione, il costo di acquisto del terreno e le spese sostenute.

Il giudice d’appello, rilevato che il distinto giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta di registro – nell’ambito del quale, a seguito di una revisione di stima dell’UTE il valore del terreno ceduto era stato intanto rideterminato in minus – si era concluso con la definizione della lite pendente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, osservava che correttamente il giudice di primo grado aveva annullato l’atto impositivo opposto:

anzitutto, sul rilievo che, essendo stata effettuata dalla contribuente la definizione automatica ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comprendente l’anno 1998, e non avendo l’ufficio manifestato alcun diniego, “il maggior reddito IRPEF, ritenuto dall’ufficio come plusvalenza soggetta a tassazione separata, non era dovuto perchè rientrante nella tassazione ordinaria in quanto la plusvalenza non rappresentava un reddito certo”;

in secondo luogo, con riguardo alla definizione della lite pendente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, della impugnazione dell’avviso di accertamento dell’imposta di registro sull’atto di cessione del terreno, in quanto tale forma di condono non era assimilabile ad un giudicato che cristallizzasse una base imponibile, essendo piuttosto la manifestazione di una precisa ed inequivocabile volontà di rinunciare, in base ad una scelta di convenienza economica, ad ogni controversia in ordine all’accertamento opposto, versando un importo forfetario. Tale istanza di condono “non poteva quindi essere considerata come scelta di adesione direttamente collegata al criterio di valutazione del valore finale da attribuire al tributo”;

in terzo luogo, perchè non era fondata e corretta la procedura dell’ufficio che, “senza alcuna motivazione, aveva inteso richiamarsi per relationem al valore finale” già notificato con il connesso atto di liquidazione dell’imposta di registro, basato esclusivamente sul valore del bene ceduto stimato dalla perizia UTE. L’ufficio non poteva infatti automaticamente trasferire gli effetti dell’attività di accertamento svolta a fini di tassare l’imposta di registro su altro diverso rapporto impositivo (IRPEF) regolamentato da criteri e norma tributaria diversi, non potendosi perciò limitare “al semplice richiamo per relationem, dovendo invece procedere ad un proprio motivato accertamento, utilizzando i criteri sintetico deduttivi dati dalla normativa di riferimento, fornendo presuntivamente gli elementi indiziari tali da motivare il proprio atto impositivo, assolvendo ope legis al proprio onere della prova presuntiva l’accertamento opposto appare illegittimo per carenza di motivazione, mancando i presupposti di fatto e di diritto che determinano la certezza probatoria attestante la legittimità della pretesa fiscale”, essendo “principio consolidato che in tema di accertamento delle imposte il mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’atto di rettifica determina la nullità dell’atto, con il consequenziale dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato l’atto, di dichiarare la invalidità dell’avviso di accertamento, astenendosi dall’esame sul merito”.

La contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alle conseguenze della riconosciuta efficacia del condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9; con il quinto motivo denuncia insufficiente ed illogica motivazione in ordine alla ritenuta illegittimità dell’accertamento in quanto motivato per relationem all’atto di rettifica emesso dall’ufficio del registro.

I due motivi, con i quali si denuncia vizio di motivazione, si rivelano inammissibili, in quanto non contenenti il “momento di sintesi” prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 16 (vecchia numerazione), comma 1, lett. g) bis e comma 2 del T.U.I.R. e della L. n. 289 del 2002, art. 9, l’Agenzia delle Entrate assume che le plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili realizzate, come nella specie, da persona fisica non imprenditore, in mancanza di specifica opzione sarebbero assoggettate al prelievo con il regime della tassazione separata, e che avrebbe quindi errato la sentenza impugnata nel ritenere tali plusvalenze soggette al regime di tassazione ordinaria e quindi compresa nel condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, la ricorrente assume che non essendo il condono tombale applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata, esso dovrebbe ritenersi inefficace indipendentemente da un formale provvedimento di diniego da parte dell’ufficio.

Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 67 T.U.I.R, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 2727 e 2697 c.c., sostiene che il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro possa essere legittimamente utilizzato dall’amministrazione come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di una cessione, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Il quarto motivo è infondato, alla luce dello ius superveniens – come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (Cass. n. 7488 del 2016) -, intervenuto nelle more del giudizio, costituito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che all’art. 5, comma 3, prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R. del 1986 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.

“La norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso – così ancora Cass. n. 7488 del 2016 cit. – atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative”.

Il motivo va pertanto rigettato, con assorbimento dell’esame del secondo e del terzo motivo.

Poichè l’esito della controversia è stato determinato da una norma retroattiva intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in seconda convocazione, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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