Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11806 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2119-2013 proposto da:

COMUNE NOCERA INFERIORE in persona del Sindaco p.t. M.

T., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

AVALLONE con studio in PAGANI, VIA TRENTO 64 giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 235/2012 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 14/03/2012, R.G.N. 3545/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Nocera Inferiore, con atto notificato in data 11 gennaio 2013, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in data 14 marzo 2012, con la quale, in riforma della decisione del Giudice di pace di Nocera Inferiore dell’8 ottobre 2007 con cui era stata rigettata la domanda, è stata dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Nocera Inferiore ex art. 2051 c.c. nella causazione del fatto dannoso occorso in data 4 agosto 2003, allorchè il minore F.M., mentre passeggiava in compagnia del padre in piazzetta (OMISSIS), era finito in una profonda buca riportando lesioni, e il predetto ente è stato condannato al pagamento, in favore di F.N., nella qualità di genitore esercente la potestà parentale nei confronti del già indicato minore, al pagamento della somma di Euro 8.303,88;

che l’intimato F.N., nella predetta qualità, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con atto depositato presso questa Corte in data 20 gennaio 2016 e sottoscritto dal Comune di Nocera Inferiore, nella persona del sindaco pro tempore nonchè dal difensore della detta parte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA