Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11806 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2119-2013 proposto da:
COMUNE NOCERA INFERIORE in persona del Sindaco p.t. M.
T., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO
AVALLONE con studio in PAGANI, VIA TRENTO 64 giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 235/2012 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,
depositata il 14/03/2012, R.G.N. 3545/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Comune di Nocera Inferiore, con atto notificato in data 11 gennaio 2013, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata in data 14 marzo 2012, con la quale, in riforma della decisione del Giudice di pace di Nocera Inferiore dell’8 ottobre 2007 con cui era stata rigettata la domanda, è stata dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Nocera Inferiore ex art. 2051 c.c. nella causazione del fatto dannoso occorso in data 4 agosto 2003, allorchè il minore F.M., mentre passeggiava in compagnia del padre in piazzetta (OMISSIS), era finito in una profonda buca riportando lesioni, e il predetto ente è stato condannato al pagamento, in favore di F.N., nella qualità di genitore esercente la potestà parentale nei confronti del già indicato minore, al pagamento della somma di Euro 8.303,88;
che l’intimato F.N., nella predetta qualità, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con atto depositato presso questa Corte in data 20 gennaio 2016 e sottoscritto dal Comune di Nocera Inferiore, nella persona del sindaco pro tempore nonchè dal difensore della detta parte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;
che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016