Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11805 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2503-2008 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 11 presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI,

depositata il 30/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI ANNA LIDIA, che

ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SALVINI LIVIA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e 3^

motivo.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia dei Territorio propone ricorso per cassazione nei confronti della Enel Produzione s.p.a. e avverso la sentenza con la quale, in tema di impugnazione degli avvisi di accertamento di attribuzione di maggior rendita al compendio immobiliare destinato a “centrale di produzione termoelettrica” ubicato nel Comune di (OMISSIS), la C.T.R. Sardegna confermava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’Ufficio decaduto dal potere di rettificare la rendita per decorso del termine biennale dalla comunicazione della proposta di rendita da parte dell’Enel s.p.a., e in ogni caso congrui i valori .indicati dall’Enel, in mancanza di produzione da parte dell’Ufficio di elementi che consentissero di ritenerli infondati.

In particolare, i giudici d’appello rilevavano che il termine rispettivamente di ventiquattro mesi per il primo biennio e di dodici mesi per gli anni successivi – entro il quale l’ufficio deve attivarsi per rettificare a rendita proposta dal contribuente – deve ritenersi perentorio e non meramente ordinatorio, e rilevavano altresì che l’Ufficio, a fronte di una specifica indicazione del contribuente, non aveva prodotto alcuna documentazione in ordine ai criteri coi quali era stata accertata la rendita, venendo perciò meno all’onere probatorio a suo carico in ordine ai maggiori valori giustificativi dell’accertamento, posto che aveva prodotto solo in grado d’appello (e perciò tardivamente) una relazione di stima, peraltro irrilevante e priva dr ogni validità, in quanto anonima.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, commi 1 quinquies e 1 septies, conv. in L. n. 75 del 1993, D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3 e loro combinato disposto, nonchè degli artt. 3 e 12 preleggi e dei principi generali in materia di ermeneutica legislativa in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 27 e 35 quest’ultimo in relazione con l’art. 276 c.p.c., comma 2 e tutti anche con l’art. 2909 c.c., art. 100 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2 nonchè con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 50 e 61 oltre che dell’art. 12 preleggi e art. 1362 c.c., la ricorrente rileva che il testo del regolamento di cui al D.M. n. 701 del 1994, da interpretarsi secondo i principi generali di ermeneutica normativa, non prevede che il mancato rispetto del termine ivi previsto sia sanzionabile con la decadenza dell’ICI o, aggiungendo che non può dedursi la perentorietà del termine dal contesto della disposizione e che un regolamento ministeriale è norma di carattere secondario, laddove nessuna previsione di decadenza dell’Ufficio o di perentorietà del termine è contenuta nella norma primaria.

La censura è fondata alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), secondo la quale, con il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – cd. DOCFA – che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi, procedura che ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56 la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo (“entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni”) di un anno assegnato all’ufficio dal D.M., art. 1, comma 3, per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dall’esercizio del potere di rettifica – costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto -, ma meramente ordinatoria: la natura perentoria di tale termine, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali, con la conseguenza che, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva (V. cass. n. 6824 del 2006, n. 22230 del 2008 e n. 21139 del 2009).

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dei principi riguardanti la motivazione degli atti di accertamento tributario nonchè dell’art. 2679 c.c. e dei principi in materia di onere probatorio, la ricorrente afferma che i giudici d’appello hanno confuso il profilo della legittimità dell’avviso con quello della prova della pretesa fiscale azionata, laddove in materia catastale l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe accertati dall’Ufficio tecnico erariale, mentre attiene al contraddittorio processuale verificare il valore accertato sulla base dell’assolvimento dell’onere della prova.

La censura è in parte infondata e in parte inammissibile.

Giova innanzitutto evidenziare che, a differenza di quanto affermato in ricorso, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che i giudici d’appello abbiano ritenuto non (sufficientemente) motivato l’avviso de quo ovvero che abbiano confuso il profilo della legittimità dell’atto con quello della prova della pretesa fiscale, risulta invece con chiarezza che essi hanno ritenuto (con accertamento in fatto non censurato in questa sede) non provati dall’amministrazione – sulla quale incombeva il relativo onere probatorio – i maggiori valori sulla base dei quali era stato emesso l’avviso, e, pertanto, non provata la pretesa fiscale azionata, anche se a tale fatto hanno erroneamente collegato la nullità dell’avviso medesimo.

Tanto premesso, occorre considerare che, se vero che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento” ma tra quelli di “impugnazione – merito”, in quanto non diretto all’eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione sul rapporto, con la conseguenza che, quando non sussistono vizi formali che incidano sulla legittimità dell’atto precludendo il riesame del merito – come nel caso del difetto di motivazione – il giudice non può limitarsi a dichiarare la nullità dell’atto, ma deve procedere a nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base dello stesso, al fine di controllare la fondatezza della pretesa tributaria, è anche vero che quando, come nella specie, si sia accertata l’assoluta mancanza di prova della pretesa tributaria, l’atto, ancorchè non nullo ab origine per illegittimità formale, viene in ogni caso a cadere per la sua infondatezza nel merito, dipendente dal mancato assolvimento da parte dell’Amministrazione creditrice all’onere probatorio su di essa gravante, con la conseguenza che la parte non ha comunque interesse a coltivare in tali termini la censura.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 58 nonchè art. 345 c.p.c. e del loro combinato disposto, la ricorrente sostiene che avrebbero errato i giudici della C.T.R. a ritenere inammissibile, perchè prodotta per la prima volta in appello, la produzione documentale dell’Ufficio.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Come risulta dalla sentenza impugnata, la relazione di stima prodotta dall’Ufficio in appello non è stata considerata dai giudici della C.T.R. non solo perchè tardiva, ma anche perchè “del tutto irrilevante” ed inoltre perchè “priva di ogni validità” in quanto anonima, con la conseguenza che la ricorrente non ha interesse a censurare una sola delle sopraesposte rationes decidendi, giacchè, anche in ipotesi di fondatezza della censura, la decisione resterebbe pur sempre sostenuta dalle altre rationes decidendi non censurate in questa sede.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, mentre il secondo e il terzo devono essere rigettati. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sardegna.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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