Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11804 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33872-2006 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, ENEL SPA;

– intimati –

sul ricorso 2430-2007 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA società incorporante di ENEL GREEN POWER SPA, in

persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,

presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente inc. cond. –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 894/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 8/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI ANNA LIDIA, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato SALVINI, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia del Territorio propone ricorso per cassazione nei confronti della Enel Green Power s.p.a. nonchè della Enel s.p.a.

(che resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza con la quale, in tema di impugnazione di avviso di accertamento di attribuzione di maggior rendita alla centrale termoelettrica denominata “Centrale di (OMISSIS)”, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della contribuente) rilevando: che, pur non avendo l’Ufficio allegato all’atto di rettifica del classamento la relativa documentazione, aveva comunque consentito alla contribuente di esercitare la propria difesa, mettendole a disposizione, appena richiesta, tutta la documentazione suddetta; che non è configurabile la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per decorso del termine di cui al D.M. n. 701 del 1994, essendo stato detto D.M. emanate come regolamento della L. n. 400 del 1988 e la previsione di un termine di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, attinente ad aspetto sostanziale del rapporto tributario, non può ritenersi inclusa nelle pur ampia formulazione dell’art. 2, commi 1 quinquies e 1 septies; infine che le turbine non possono considerarsi ai fini del classamento in quanto macchinar, ancorchè di grandi dimensioni, fissati al suolo mediante semplici bulloni che ne consentono la rimozione per riparazione o sostituzione, come tali certamente idonei a produrre reddito di impresa, ma non reddito fondiario da determinare a catasto.

2. Deve preliminarmente essere; disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici d’appello hanno escluso le cd. turbine dalla valutazione nel procedimento di attribuzione della rendita catastale in questione, rilevando che, dopo alterna giurisprudenza, era intervenuto il legislatore con il D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies norma interpretativa secondo la quale il R.D.L. n. 452 del 1939, art. 4, conv. in L. n. 1249 del 1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

Il motivo è fondato alla luce della recente e consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità – che ha anche affrontato i dubbi di illegittimità costituzionale avanzati dalle controricorrenti -, secondo la quale, in tema di classamento di immobili, e con riferimento all’attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1- quinquies convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88, includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso.

Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la suddetta disposizione (che fornisce l’interpretazione autentica del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4 convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249, riproponendo, limitatamente alle centrali elettriche, il contenuto della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 540, avente anch’esso natura interpretativa ed abrogato con efficacia retroattiva dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 4, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80), in quanto volta a dirimere un contrasto ermeneutico insorto relativamente alla situazione specifica delle centrali elettriche, non appare irragionevole nè introduce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri beni classificabili nel gruppo catastale (OMISSIS), tenuto conto della disomogeneità degl’immobili inclusi in tale categoria, nè, infine, contrasta con il principio della capacità contributiva, la cui violazione non è prospettabile in riferimento alla determinazione della rendita catastale, che non costituisce un’imposta nè un presupposto d’imposta (v. tra le altre cass. n. 16824 del 2006, n. 24064 dei 2006 e n. 8764 del 2009).

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme e dei. principi in materia di motivazione degli atti di accertamento, le ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello respinto il motivo pregiudiziale della totale carenza di motivazione degli avvisi opposti, senza considerare che detti avvisi erano privi di qualsiasi motivazione, recando solo l’indicazione degli estremi catastali degli immobili accertati nonchè la rendita attribuita, senza, in particolare, indicare i tipi di macchinari oggetto di accertamento, il valore unitario dei cespiti nonchè la rendita attribuita, i criteri sulla base dei quali la valutazione è stata effettuata e, peraltro, senza fare rinvio per relationem alla stima diretta. La censura è infondata.

Se è vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’avviso di classamento con il quale l’ufficio tecnico erariale attribuisce la rendita ad un immobile è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato (v.

cass. n. 5717 dei 2000), è anche vero che, sempre secondo questo giudice d.i legittimità, l’obbligo di motivazione degli atti tributar si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi, hanno in base alla specifica disciplina loro propria (v. cass. n. 27758 del 2005).

In particolare, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio tecnico erariale (ora dall’Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, si da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (v. cass. nn. 12068 e 21300 del 2004 nonchè n. 333 del 2006).

Tanto premesso in linea generale, nello specifico deve considerarsi che, essendo intervenuto a seguito di procedura cd. DOCFA, l’atto di cui si discute si inserisce in una più ampia articolazione procedimentale partecipata nelle sue varie fasi dallo stesso contribuente.

In proposito, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle ipotesi in cui – come nella specie – l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd.

procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione ai quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile dal contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione dell’atto medesimo (v. cass. – n. 16824 del 2006).

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere accolto e l’incidentale rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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