Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11804 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17013-2013 proposto da:

COMUNE PESCARA, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

avv. LUIGI ALBORE MASCIA, domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENA PETACCIA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO PAOLO D’ETTORRE giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1236/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/11/2012, R.G.N. 1188/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/11/2012 la Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame interposto dalla sig. D.V. in conseguente riforma della pronunzia Trib. Pescara n. 274/2005, ha accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti del Comune di Pescara di risarcimento dei danni subiti all’esito del traboccamento da una fognatura pubblica di un’ingente massa d’acqua, fango e detriti che aveva violentemente inondato la pubblica via e quindi “abbattuto il muro di cinta della palazzina nella quale era situato un appartamento di proprietà della stessa attrice, allagandone gli interni e così procurando ingenti danni alla pavimentazione, alle linee elettriche, alle pareti e alle attrezzature mediche ivi contenute”, avvenuto in via (OMISSIS) verso le ore 18.00, all’esito di temporale in atto nella zona.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Pescara propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso la D., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112 e 115 riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 113 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè “omessa motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto di citazione notificato in data 25.11.1999″, alla “comparsa di risposta”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”atto di appello notificato al Comune di Pescara”, alla comparsa di costituzione e risposta di quest’ultimo in grado d’appello, alla disposta C.T.U., alle conclusioni “nuovamente precisate all’udienza del 17.04.2012”, al “Rapporto del Vigili del Fuoco”, all'”inopinata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio in secondo grado”, alla “copia conforme della Determina BR n. 479 del 24.05.2005”, alle “eccezioni alla relazione peritale formulate dal Comune di Pescara”, alla “comparsa di costituzione dell’avv. Scarpitto dell’Ufficio Legale” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n 7851).

Quanto al 1 e al 2 motivo, avuto in particolare, riguardo alla doglianza in base alla quale la corte di merito ha immotivatamente ritenuto applicabile l’art. 2051 c.c., pur avendo nel caso controparte evocato espressamente ed esclusivamente l’applicabilità dell’art. 2043 c.c., tanto da cercare “nella redazione dell’atto di appello” di modificare l’originaria domanda “ventilando una presunta responsabilità del Comune quale proprietario e custode della rete fognaria”, a tale stregua introducendo “un thema d’indagine del tutto nuovo che veniva contrastato dalla difesa dell’Ente”, va ulteriormente posto in rilievo che non risulta dall’odierno ricorrente invero idoneamente censurata la ratio decidendi posta a base dell’impugnata pronunzia secondo cui le allegazioni in fatto in 1 grado dell’allora attrice erano idonee alla relativa qualificazione in termini di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., non risultando pertanto nella specie integrato alcun mutamento della domanda (“nel caso di specie, in base alle allegazioni in fatto svolte in primo grado dall’attrice, era dedotta la responsabilità dell’amministrazione in quanto ente gestore e proprietario della conduttura, obbligata, perciò stesso, ad effettuarne la manutenzione, nella specie mancante perchè fu verificata dai Vigili del Fuoco che la stessa era otturata, in occasione del temporale;

pertanto, poichè l’individuazione della norma non rappresenta che una conseguenza della interpretazione dei fatti allegati, non può considerarsi fatto nuovo o mutamento della domanda l’appello che invochi l’accoglimento della domanda di risarcimento anche mediante espressa qualificazione del fatto in un’altra fattispecie, purchè la causa petendi e il peltitum non siano mutati”).

Deve per altro verso sottolinearsi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’omesso, esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. Un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche –

come viceversa dedotto dall’odierno ricorrente – sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v., da ultimo, Cass., 19/1/2016, n. 765).

Non può altresì sottacersi -avuto in particolare riguardo al 1 al 3 e al 4 motivo – che giusta principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cessazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non anche in termini di violazione di legge, Come nella specie viceversa prospettato dall’odierno ricorrente; dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza e noti già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v., da ultimo, Cass., 4/2/2016, n. 2166).

Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezignalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (v., da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5886).

Quanto al 5 motivo, va infine sottolineata la ordine alla doglianza secondo cui la corte di merito “ogni pronuncia” in ordine alla sollevata eccezione di “improponibilità dell’appello e della causa di 1 grado”, non avendo l’odierno ricorrente, costituitosi tardivamente nel 1 grado di giudizio, assolto all’onere – stante la formulazione della censura in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di dimostrare di averla ribadita in sede di precisazione delle conclusioni in 1 grado di giudizio, tardiva risultando pertanto la relativa riproposizione in sede di gravame.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati: profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva, doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzaniento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in cOmplessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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