Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11803 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15072-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MARINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIGRE’ 3 7 presso lo studio

dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZI ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2002 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato CAFFARELLI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Ravenna accoglieva il ricorso proposto dalla Marini s.p.a. avverso avviso di accertamento Irpeg e Ilor relativo all’anno d’imposta 1986 col quale si contestava la deducibilità di alcune voci passive e la C.T.R. Emilia Romagna, rilevato un vizio nella composizione del collegio, annullava la sentenza di primo grado e rimetteva le parti nuovamente dinanzi alla C.T.P. di Ravenna, che accoglieva il ricorso della contribuente limitatamente ai costi relativi a penalità e contravvenzioni e agli accantonamenti a fondo rischi su crediti. La C.T.R. Emilia Romagna, con sentenza n. 203/13/02 depositata il 27-10-03, respingeva l’appello col quale la contribuente aveva censurato il mancato riconoscimento della deducibilità delle altre voci contestate, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria; la società resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che l’appello risulta proposto dopo il primo gennaio 2001, che al giudizio d’appello ha partecipato la sola Agenzia delle Entrate e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già attribuita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11 agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001, nei quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali; pertanto, la proposizione dell’appello, dopo la predetta data, da parte (o nei confronti) dell’Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello nei confronti dell’Agenzia proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale (v. tra le altre cass. n. 9004 del 2007).

Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con compensazione delle relative spese, atteso che il consolidamento della giurisprudenza richiamata è intervenuto in epoca successiva alla presentazione del ricorso.

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 335 c.p.c., oltre che vizi di motivazione, l’Agenzia ricorrente afferma che, ricevuta la notifica dell’atto d’appello in data 2 aprile 2001, in data 30 maggio 2001 depositava controdeduzioni nonchè appello, preventivamente notificato alla società in data 18 maggio 2001, tuttavia i giudici della C.T.R. pronunciavano solo sull’impugnazione della società, senza considerare l’appello che era stato depositato unitamente alle controdeduzioni, con conseguente omessa pronuncia sulle specifiche doglianze proposte dall’Ufficio e violazione dell’art. 335 c.p.c, secondo il quale il giudice ha l’obbligo di disporre la riunione degli appelli proposti separatamente avverso la medesima sentenza.

La censura è fondata.

Dall’esame del fascicolo del giudizio di secondo grado (consentito a questo giudice in relazione alla deduzione di error in procedendo) risulta che effettivamente avverso la sentenza di primo grado fu proposto appello anche dall’Agenzia e che tale appello acquisì un diverso numero di ruolo ma fu materialmente inserito nel fascicolo concernente l’appello della società, proposto per primo e da considerarsi pertanto appello principale.

I giudici della C.T.R. avrebbero perciò dovuto riunire le due impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza di primo grado e pronunziare su entrambe.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative spese. Accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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