Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11803 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 669/2013 proposto da:

P.B., (OMISSIS), PA.FR.

(OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, press o la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO VISCIANO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MILANO, in persona del Sindaco Avv. PI.GI.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO DIEGO ANGELO DEL BORRELLO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/05/2012, R.G.N. 4148/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/5/2012 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dai sigg.ri P.B. e P. F. in relazione alla pronunzia Trib. Milano n. 10760/2008, di rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune di Milano e della società Milano Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di caduta, avvenuta il (OMISSIS), mentre circolavano con il motociclo Honda VT tg. (OMISSIS) (di proprietà del Pa. e condotto dalla P.) sulla pubblica via in prossimità del locale (OMISSIS), asseritamente a causa della presenza di un cordolo spartitraffico, privo di adeguata segnalazione.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la P. e il Pa. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 3 e il 4 motivo i ricorrenti denunziano “error in iudicando”.

Con il 2 motivo denunziano “error in procedendo ed iudicando”.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi risultano formulati senza nemmeno la indicazione delle norme di diritto asseritamente violate (cfr., da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5886), nè recano argomenti a sostegno delle mosse censure, risultando genericamente formulati ed articolati nell’indistinzione delle questioni di fatto e di diritto, secondo un modello difforme da quello normativamente delineato e invero sostanziantesi in meramente generiche ed apodittiche asserzioni (cfr., da ultimo, Cass., 8/2/2016, n. 2489).

A tale stregua la relativa individuazione i risulta inammissibilmente rimessa all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione altresì in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, laddove i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (ad es., all'”atto di appello”, alla “sentenza esecutiva n. 10760/08 del Trib.

Milano”, alla “comparsa depositata all’udienza del 16.11.05”, alle “fotografie contenute nella memoria di replica attorea 24.11.06”, alle istruttorie, alla CTP, ai “certificati medici”) senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso ovvero laddove riprodotti senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 41220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di; giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non pongono questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777), non essendo sufficienti affermazioni come nella specie apodittiche, non seguite da, alcuna dimostrazione, dovendo viceversa essere questa Corte di legittimità posta dalla ricorrente in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v.

Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.0,00,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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