Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11803 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25852-2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI CARLO TENUTA;

– ricorrente –

contro

A.C., D.L.M.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI

GOGGIAMANI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO FALVO;

COMUNE DI COLOSIMI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO,

10, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA TAVERNA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1112/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. G.E. propone ricorso per cassazione, notificato il 9/9/2018 e affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1112/2018 della Corte di Appello di Catanzaro, notificata il 4/6/2018. Con controricorso notificato il 28/9/2018, resistono A.C. e D.L.M.R.. Con controricorso notificato il 14/12/2018, illustrato da memoria, resiste altresì il Comune di Colosimi.

2. La sentenza in questa sede impugnata origina dall’appello spiegato dall’attuale ricorrente avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria. In specie, la ricorrente adiva il Tribunale di Cosenza, convenendovi il Comune di Colosimi e i coniugi A. e D.L., deducendo che il fabbricato di cui era comproprietaria aveva subito dei danni in conseguenza dei lavori di scavo intrapresi dai coniugi per impermeabilizzare il loro fabbricato. Il Tribunale rigettava la domanda in quanto, sulla scorta della CTU espletata, doveva escludersi che i danni al fabbricato dell’attrice fossero stati causati dallo scavo; piuttosto, le dedotte lesioni del fabbricato erano ascrivibili alla vetustà dello stesso, all’assenza di opere di manutenzione ed al suo intrinseco assetto statico conseguente a plurimi interventi edilizi effettuati nel tempo; mentre, alcun danno aveva subito dalla rete fognaria comunale; e, infine, il danno alla rete idrica – che avrebbe interrotto la fornitura di acqua potabile – veniva considerato tardivamente dedotto.

3. Avverso la sentenza la ricorrente interponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro che disponeva la rinnovazione della CTU e, all’esito dell’istruttoria, rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.

4. In particolare, la Corte di merito rilevava l’assenza di un nesso causale tra le fessurazioni del fabbricato, di proprietà dell’attrice, e lo scavo effettuato dai coniugi appellati, posto che entrambi i periti erano concordi nell’escludere che le cattive condizioni della proprietà dell’attrice fossero riconducibili allo scavo, in assenza di lesioni che potessero riconnettersi ad eventi di cedimento del fondale, tenuto conto della assoluta integrità della parete di scavo, nonchè del fatto che il quadro fessurativo non aveva subito alcuna evoluzione tra la prima e la seconda CTU, entrambe riconducenti le lesioni del fabbricato alla tecnica di costruzione, alla vetustà dell’edificio, alla carente manutenzione e all’esposizione ad agenti atmosferici in difetto di elementi aggettanti di protezione.

In relazione all’asserito danno da rottura della tubazione della rete idrica, la Corte d’Appello assumeva che la domanda, pur non risultando nuova, tuttavia, era infondata, in virtù della genericità della sua formulazione e in mancanza di allegazioni in ordine alle conseguenze dannose che l’interruzione avrebbe provocato. In ogni caso, riteneva non configurabile un danno obiettivamente apprezzabile per l’interruzione della fornitura di acqua potabile, posto che la rete era stata riparata un anno dopo lo scavo dal Comune di Colosimi e l’immobile era disabitato.

In relazione al danno da lesione della rete fognaria, invece, la domanda è stata considerata nuova ex art. 345 c.p.c., come anche la violazione delle distanze legali tra fabbricati, mai prospettata in primo grado, in quanto con l’atto di citazione introduttivo l’attrice aveva lamentato unicamente che le opere erano abusive perchè intraprese in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, mentre non aveva allegato quali distanze fossero state in concreto violate; in parte qua, il giudice ha escluso, in ogni caso, l’applicabilità delle norme sulle distanze legali, ritenendo lo scavo non assimilabile ad una costruzione, canale o fosso ex art. 889,890,891 c.c., sul presupposto che esso fosse funzionale alla impermeabilizzazione del fabbricato dei coniugi convenuti. Infine, ha escluso che vi fosse stata una impossibilità di accesso al fabbricato per effetto dello scavo, in quanto dalle due ctu non era emerso alcun riscontro relativo a tale circostanza, neppure compiutamente allegata nella citazione in primo grado.

Il ricorso è stato discusso previa fissazione dell’adunanza camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 111 Cost. e artt. 42,112,113,115,116,161,324 e 345 c.p.c., art. 1362 c.c. e segg., artt. 2043,2059,1173,1226,2697,2699,2700,817,832,872,873,889,891 c.c. e art. 185 c.p.”.

1.1. La sentenza della Corte d’Appello viene censurata per aver ritenuto inammissibile, in quanto costituente nuova allegazione ex art. 345 c.p.c., la prospettata violazione delle distanze tra fabbricati, in quanto in tesi allegata sin dall’originario atto di citazione. La sentenza è impugnata anche nella parte in cui con essa si è affermato che lo scavo non sia assimilabile ad alcuna costruzione e neppure ad un canale o ad un fosso; nel motivo si adduce che, alle pagine 30 e 31 dell’atto di appello, sarebbero state dettagliatamente indicate le norme sulla distanza violate nel caso concreto e, inoltre, che le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato come lo scavo, invero, non fosse posto a distanza legale dalla sua proprietà e che, trattandosi di area pubblica abusivamente occupata e danneggiata, il medesimo non potesse essere considerato come finalizzato alla impermeabilizzazione del fabbricato degli appellati. Inoltre, si duole del fatto che l’accertamento dei danni sia stato limitato alle sole fessurazioni ed alla rottura della rete idrica, senza considerare che il giudice di prime cure aveva affermato che il risarcimento del danno era stato richiesto per la “illegittima realizzazione di opere edilizie nel terreno confinante”. Infine, si deduce che vi fosse prova dell’impossibilità di accedere al fabbricato da parte della proprietaria per effetto dello scavo, emergendo tale situazione dalle risultanze probatorie in atti.

1.2. Il motivo è inammissibile poichè, al di là dell’elencazione delle norme in tesi violate, invero, in esso non si rinvengono argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 17570 del 21/8/2020; Sez. 6 — 5, Ordinanza n. 635 del 15/1/2015; Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/1/2007); neppure si parametrano adeguatamente le doglianze alle specifiche rationes decidendi poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto del gravame (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 19989 del 10/8/2017).

1.3. Più precisamente, in relazione alla violazione delle norme sulle distanze tra fabbricati, la Corte di merito ha rilevato che “Allo stesso modo l’appello è inammissibile ex art. 345 c.p.c. in relazione alla dedotta violazione delle distanze tra fabbricati, siccome mai prospettata in primo grado, ove la G. ha lamentato unicamente che le opere erano abusive siccome intraprese in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative. Nè, del resto, è stato allegato dall’appellante (neanche in sede di appello) quali distanze siano state violate, posto che lo scavo, siccome funzionale alla impermeabilizzazione del fabbricato degli appellanti A. e D.L., non pare assimilabile ad una costruzione e, neppure, ad un canale o ad un fosso (artt. 899,890 e 891 c.c.)” (sentenza 2 grado: p. 11, ult. cpv. e p. 12, 1 cpv.).

1.4. Sul punto, la sentenza impugnata individua due rationes decidendi a motivo del rigetto del gravame, di cui la prima risulta infondata. Con la prima, rileva l’inammissibilità della doglianza sulla violazione delle distanze legaliin quanto nuova, ex art. 345 c.p.c.; con la seconda, ne deduce comunque l’infondatezza, ritenendo lo scavo non assimilabile ad un fosso e, dunque, inapplicabile la relativa disciplina ex artt. 889,890 e 891 c.c.

1.5. Quanto alla prima ratio decidendi, l’attuale ricorrente adduce l’erroneità della sentenza in quanto con l’atto di citazione avrebbe affermato l’avvenuta “violazione della normativa civilistica in materia” (ricorso: p. 10, rigo 19) sostenendo che, nell’ambito di tale espressione, il giudice di merito avrebbe dovuto intendere ricomprese le disposizioni sulle distanze legali. L’espressione utilizzata, in difetto di allegazione relativa a fatti concreti sussumibili in tali violazioni, tuttavia non si vede come possa essere evocativa delle norme sulle distanze legali, e comunque sarebbe del tutto generica, la inconsistenza, quindi, della censura riguardante la prima ratio decidendi, rende priva di interesse la analisi della censura relativa alla assimilabilità dello scavo ad un fosso e, dunque, lo scrutinio della correttezza della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto che il caso in esame non possa sussumersi nella fattispecie astratta portata dall’art. 891 c.c., il quale prevede distanze legali per canali e fossi (v., in tema sentenza sorretta da un pluralità di ragioni, distinte ed autonome, Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 18199 del 31/8/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/4/2017).

1.6. In ordine, invece, alla circostanza che la Corte di merito abbia limitato l’accertamento dei danni alle sole fessurazioni ed alla rottura della rete idrica, la censura è parimenti inammissibile. Sul punto, in specie, nella sentenza si legge che “l’assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative sia stata allegata per dimostrare l’illegittimità dello scavo e, quindi, l’illiceità della condotta tenuta dagli appellanti e non in quanto autonomamente foriera di danno in sè e per sè, posto che la richiesta risarcitoria è riferibile unicamente alle lesioni presenti sul fabbricato della parte appellante ed alla rottura della rete idrica conseguente allo scavo abusivamente intrapreso dagli appellati A. e D.L.” (sentenza 2 grado: p. 12, 2 cpv.). Per consentirne lo scrutinio, la censura avrebbe dovuto indicare, in questa sede, di aver effettivamente non solo allegato, ma anche provato gli asseriti danni, non essendo all’uopo rilevante l’allegazione del difetto delle necessarie autorizzazioni amministrative, come indicato dalla Corte di merito, ovvero la denuncia di errata interpretazione dell’atto di citazione, posto che in tal caso si tratta di mancato assolvimento dell’onere di prova.

1.7 L’ultima doglianza, parimenti inammissibile, riguarda il ritenuto difetto di prova circa l’impossibilità di accesso al fabbricato da parte dell’attrice quandanche tale circostanza, in tesi, emergerebbe dalle risultanze probatorie in atti. Sul danno derivante dall’impossibilità di accedere al fabbricato, la Corte di merito ha però statuito che “va escluso che per effetto dello scavo sia stato precluso l’accesso al fabbricato di cui è comproprietaria la G., poichè di ciò non è dato riscontro alcuno nelle consulenze tecniche di ufficio eseguite in entrambi i gradi. Nè tale circostanza è stata compiutamente allegata neppure nella citazione di primo grado, ove si dà atto che la strada comunale era ostruita dai materiali di costruzione, ma senza precisare “quale” strada pubblica si trovasse in tali condizioni, non si allega nemmeno che ciò impediva o rendeva più gravoso l’accesso al fabbricato G.” (sentenza 2 grado: p. 12, penultimo cpv.). Invero, la censura attinge a piene mani alla quaestio facti, nel tentativo di invocare una nuova e diversa valutazione del merito; tentativo, peraltro, vano poichè le argomentazioni svolte neppure si confrontano con le norme invocate e in tesi violate, anche per come interpretate dalla S.C., nè con la stessa motivazione della sentenza impugnata. La violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. non è dedotta secondo i criteri indicati Cass. n. 118912 del 2016 e ridetti da Cass., S. V., n. 16598 del 2016.

2. Con il secondo motivo si denuncia “Sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, in relazione all’art. 111 Cost., artt. 2697,2699,2700,2727,832 c.c. e art. 42 Cost., artt. 112,113,115,116,61,62,191,193,194 c.p.c., D.M. Sanità 5 luglio 1975, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220 e segg., L. n. 46 del 1994, art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24”. La sentenza è impugnata là dove ha rigettato il danno conseguente alla rottura della tubazione della rete idrica comunale sulla base delle considerazioni del ctu, senza però tenere in debito conto tutte le risultanze in essa contenute, nonchè i documenti esaminati dal perito. In specie, sia la ctu espletata in prime cure, che quella svolta in sede di gravame avrebbero quantificato il danno derivante dalla mancata fruizione dell’acqua potabile, ovvero dal danneggiamento della rete idrica. Inoltre, poichè il giudice di secondo grado avrebbe chiesto al perito di quantificare il danno per la inagibilità del fabbricato e, in tale concetto, rientrerebbero i requisiti igienico-sanitari, la circostanza riguardante il danneggiamento delle tubazioni della rete fognaria comunale non poteva essere considerata nuova dalla Corte d’Appello che, invece, avrebbe dovuto spiegare con congrua e logica motivazione perchè tale lesione non rientrasse nel generale concetto di agibilità del fabbricato.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto le spoglie dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 introduce surrettiziamente censure non sindacabili in questa sede, attingendo a piene mani alla quaestio facti. Nel caso in esame, la domanda è stata ritenuta infondata:

a) in relazione all’asserito danno da interruzione della rete idrica, in quanto non corredata da specifiche allegazioni relative alle conseguenze dannose che tale interruzione avrebbe provocato; nonchè, il lamentato danno, oltrechè non allegato, in ogni caso non era obiettivamente apprezzabile, sul presupposto (neppure contestato dall’attrice) che l’immobile era disabitato, e che la rete fosse stata riparata tempestivamente dal Comune convenuto (sentenza 2 grado: da p. 10, 3 cpv. a p. 11, 3 cpv.);

b) in relazione al danno da rottura delle tubazioni della rete fognaria comunale, in quanto la domanda è stata ritenuta nuova, perchè prospettata solo in appello e, dunque, preclusa ex art. 345 c.p.c. (sentenza 2 grado: p. 11, 4 cpv.);

c) infine, in relazione alla lamentata impossibilità di accedere al fabbricato a causa dello scavo, sul presupposto dell’assenza di riscontri nelle due ctu, nonchè del difetto di allegazione in ordine a “quale” strada comunale fosse ostruita dai materiali di costruzione, e in ordine alla circostanza che tale ostruzione rendeva più gravoso o impediva l’accesso alla proprietà dell’attrice (sentenza 2 grado: p. 12, 3 cpv.).

2.2. Inoltre, si osserva che è orientamento consolidato della S.C. che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull’onere della prova attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni; mentre, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, il che significa che per realizzare la violazione deve avere sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.); detta violazione, infine, non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (si v., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 5/8/2016, che riprende Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/6/2016).

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese a favore dei resistenti A. e D.L., come di seguito liquidate in base alle tariffe vigenti; nulla si liquida a favore del Comune che ha depositato controricorso tardivamente, ex art. 370 c.p.c. La memoria successiva, pertanto, avrebbe potuto avere valore ove fosse stata fissata udienza pubblica.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; per l’effetto condanna la ricorrente alle spese liquidate in favore di A.C. e D.L.M.R. nella misura di Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e oneri di legge; nulla spese a favore del Comune;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio della sezione Terza civile il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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