Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11802 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/05/2017, (ud. 07/02/2017, dep.12/05/2017),  n. 11802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BIELLI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23280/2015 proposto da:

MERCURIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CORI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato

MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO, COMITATO CITTADINI DI GIULIANELLO, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI

CIVICI PER LAZIO, TOSCANA ED UMBRIA, depositata il 10/06/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Maria Athena LORIZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Mercurio s.r.l. domandava la liquidazione degli usi civici di pascolo, legnatico e semina gravanti sui propri terreni siti in comune di Cori, individuati in catasto dal f. (OMISSIS), particelle 8, 176 e 239 a favore della comunità frazionale di (OMISSIS). Con Det. 4 ottobre 2011, n. A4923, la Regione Lazio rendeva esecutivo il progetto di liquidazione, imponendo un canone annuo di Euro 148,88, contestualmente affrancato, a favore della soc. Mercurio, con l’avvenuta riscossione da parte del comune di Cori, per la popolazione della frazione di (OMISSIS), del capitale di affrancazione, pari a Euro 2.977,62.

Con ricorso depositato 1’11.11.2011 il comune di Cori chiedeva al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria di determinare i criteri di stima per la liquidazione secondo la sentenza n. 13/90 della sezione speciale usi civici della Corte d’appello di Roma, confermata dalla sentenza di questa Corte Suprema n. 1559/93.

Instaurato il contraddittorio fra tutte le suddette parti, la soc. Mercurio chiedeva il rigetto del ricorso del comune di Cori e la Regione Lazio eccepiva la carenza della giurisdizione commissariale. Interveniva in causa il Comitato cittadini di (OMISSIS), senza tuttavia costituirsi con la rappresentanza e l’assistenza di un avvocato.

Respinta l’eccezione di carenza di giurisdizione con ordinanza n. 305 del 20.7.2012, il Commissario con sentenza n. 14 del 10.6.2015 dichiarava che il valore complessivo dell’uso civico sugli anzi detti terreni della soc. Mercurio era pari a Euro 29.713,67, di cui 2.977,62 già versati, con un residuo credito, pertanto, di Euro 26.736,05. Il Commissario perveniva a tale decisione osservando, preliminarmente, che sebbene la liquidazione degli usi civici su terreni privati rientrasse tra le competenze amministrative della Regione, in caso di contrasto l’unico organo giurisdizionale preposto a conoscere della controversia circa il valore della liquidazione era, appunto, il Commissario. Nel merito, rilevava che la liquidazione effettuata dal perito demaniale regionale era iniqua, a fronte del mutamento economico dei terreni (resi edificabili); e che neppure, però, era condivisibile il criterio suggerito dal comune di Cori, basato sul valore edificatorio dei terreni, perchè l’uso civico non può proiettarsi verso un’utilizzazione diversa da quella agraria. Pertanto, il criterio utilizzabile era quello di dividere il capitale di affranco attribuito dal Comune con criteri esclusivamente immobiliari-edificatori, pari a Euro 149.181,75, con il valore agrario dell’intero lotto di spettanza della soc. Mercurio, pari a Euro 14.888,12. Il quoziente così ottenuto, pari a Euro 9,979, utilizzato come fattore di moltiplicazione del capitale di affranco, e cioè Euro 2.977,62 così come determinato dal perito demaniale, conduceva all’importo complessivo di Euro 26.736,05.

La cassazione di tale sentenza e dell’ordinanza n. 305 del 20.7.2012 affermativa della giurisdizione commissariale è chiesta dalla Mercurio s.r.l. con ricorso ex art. 111 Cost., affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Cori.

Entrambe dette parti hanno depositato memoria.

La Regione Lazio e il Comitato Cittadini di (OMISSIS) sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza di rinvio della trattazione del ricorso, chiesta dal difensore del comune di Cori in considerazione della pendenza del termine d’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione speciale usi civici, n. 18/16, non essendo ancora pendente alcun giudizio d’impugnazione di detta pronuncia, che (come si ricava dalla memoria della società Mercurio) ha annullato per difetto di giurisdizione la sentenza commissariale oggetto del presente processo di cassazione.

2. – Sempre in via preliminare va rilevata l’inammissibilità della partecipazione al giudizio del Comitato Cittadini di (OMISSIS), non essendosi perfezionata nella fase di merito la relativa costituzione, che è avvenuta senza il ministero d’un difensore (v. l’epigrafe della sentenza impugnata).

3. – Il primo motivo di ricorso deduce la carenza della giurisdizione commissariale, e dunque la violazione della L. n. 1766 del 1927, art. 29, comma 2, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1. Detta norma limita la giurisdizione commissariale alle controversie concernenti l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti civici, situazioni, queste, non assimilabili ai casi in cui si controverte del credito monetario sorto per effetto della liquidazione degli usi civici su proprietà private (L. n. 1766 del 1927, art. 7, comma 1) o della legittimazione di occupazioni abusive di terreni soggetti ad uso civico (art. 10, comma 1, Legge cit.).

Nello specifico, la stessa sentenza impugnata dà atto che l’oggetto del giudizio è costituito dal “criterio di liquidazione degli usi civici di pascolo, legnatico a secco, e semina con corrisposta di un quarto, a favore dei naturali di (OMISSIS), gravanti sul terreno di cui è proprietaria la Mercurio s.r.l.”; di talchè la controversia appartiene al giudice amministrativo.

4. – La censura è ammissibile e fondata.

4.1. – Ammissibile, perchè il ricorso ex art. 111 Cost., in materia di giurisdizionale commissariale (tuttora vigente, in attesa di un provvedimento legislativo di riordino: cfr. Corte Cost. n. 46/95) è esperibile in luogo del reclamo alla Corte d’appello allorchè la decisione abbia ad oggetto questioni non riguardanti l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di godimento promiscuo, la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni e delle associazioni e la rivendicazione delle terre (giurisprudenza costante di queste S.U.: v. nn. 22056/07, 7540/86 e 1548/77; indirettamente conformi, perchè affermando la reclamabilità L. n. 1766 del 1927, ex art. 32, ammettono in via implicita il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., nei casi in cui non si controverta della demanialità civica, S.U. nn. 2419/02, 17668/03, 24170/04 e 15300/14).

4.2. – Fondata, in quanto, trasferite alle regioni le funzioni amministrative previste dalla L. n. 1766 del 1927, art. 29, comma 1 e liquidati i diritti di uso civico, viene automaticamente meno la giurisdizione commissariale su questi stessi diritti. Infatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di queste S.U. che la giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici sussiste ogni qualvolta la soluzione delle questioni afferenti alle materie elencate nel secondo comma di predetta disposizione si pone come antecedente logico-giuridico della decisione (v., in motivazione, la n. 26816/09; conformi, nn. 7894/03, 720/99 e 6689/95).

Pertanto, ogni qual volta la controversia abbia ad oggetto non la questione della qualitas soli, già altrimenti definita, bensì unicamente la misura del canone di affrancazione, si è al di fuori della giurisdizione tanto commissariale quanto di altro giudice, rientrandosi in un ambito riservato all’amministrazione regionale.

Nello specifico, con la Det. 4 ottobre 2011, n. A4923, della Regione Lazio, che ha reso esecutivo il progetto di liquidazione, imponendo un canone annuo di Euro 148,88, contestualmente affrancato, a favore della soc. Mercurio, tale funzione amministrativa è stata esercitata; con la conseguenza che ogni contestazione relativa avrebbe dovuto essere sollevata attraverso una tempestiva impugnazione di tale provvedimento innanzi al giudice amministrativo.

5. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo la cassazione senza rinvio delle pronunce impugnate, assorbe l’esame d’ogni altra censura.

6. – La (sia pur soltanto relativa) novità della questione, giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio l’ordinanza e la sentenza impugnate e compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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