Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11802 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 180/2013 proposto da:

R.S., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIADELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSARIO GAROZZO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGIP SRL – SERVIZI ACQUA E GAS METANO, in persona del direttore

pro tempore Geom. M.S., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIADELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato BARBAGALLO FRANCESCO con studio in ACIREALE,

CORSO SICILIA 6 giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI ACIREALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 668/2011 del TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE

DISTACCATA DI ACIREALE, depositata il 24/10/2011, R.G.N. 1460/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso, per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/10/2011 il Tribunale di Catania ha respinto il gravame interposto dal sig. R.S. in relazione alla pronunzia G. di P. Catania n. 584/2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune di Acireale e della società Sogip s.r.l. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di caduta mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, avvenuta a causa della presenza di una grata o caditoia d’acqua.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso società Sogip s.r.l..

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, dopo avere “ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 2051 c.c.”, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto viceversa applicabile l’art. 2043, e pur “riconoscendo che non hanno provveduto a tenere” la strada “libera e pulita da otturazioni e cumuli di fogliame e detriti”, il giudice dell’appello abbia poi finito per escludere la responsabilità da custodia del Comune e della società Sogip s.r.l., che come indicato nell’impugnata sentenza “per conto dell’ente territoriale gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua, compresa la raccolta, il colletta mento, la depurazione ed il riuso delle acque reflue”, per ritenuta mancata prova da parte sua del nesso di causalità, con inversione a tale stregua dell'”onere probatorio previsto per legge”, incombendo a queste ultime dare la prova liberatoria del fortuito.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che, come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. 298).

Si al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Altresì precisandosi che (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n. 13087), e che (comma 4) per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune.

In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.

In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata).

Il custode è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente dovuto.

Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C.d.S.), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029;

Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).

Il danneggiato è dunque tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa; non anche l’insidia o il trabocchetto, nè la condotta omissiva o commissiva del custode.

L’insidia o trabocchetto, quale “figura sintomatica di colpa” (v.

Cass., 25/6/1997, n. 5670; Cass., 24/1/1995, n. 809), è stata ritenuta segnare invero il limite dell’agire discrezionale della P.A., frutto dell’elaborazione giurisprudenziale “mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio” (v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156).

Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato.

Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. (v., Cass., 14/3/2006, n. 5445) nè da quella speciale di cui all’art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell’interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651).

A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di “struttura” che funzionali, l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445.

E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l’insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza del caso, ovvero che l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità e invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.

Solamente in quest’ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935;

Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651). Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove, dopo aver premesso (facendo richiamo a Cass., 13/7/2011, n. 15389) che “i criteri per stabilire se, nell’ambito della custodia ex art. 2051 c.c., esista il nesso causale sono quelli relativi alla imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia”, ha quindi erroneamente considerato “perfettamente compatibile con la ritenuta applicabilità della responsabilità da cose in custodia” l’assunto dal giudice di prime cure posto a base del rigetto della domanda risarcitoria sostanziantesi nella ravvisata mancanza di prova da parte del danneggiato del nesso causale in ragione della “non prevedibilità e non visibilità della grata o caditoia”, e cioè dell’insidia o trabocchetto.

Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Catania, perchè in diversa composizione proceda a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA