Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11801 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 09/06/2016), n.11801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 141/2013 proposto da:

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato

CARLO MARTUCCELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER LUIGI

FERRARA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE RIVELLO (PZ), in persona del Sindaco p.t. Dott. M.

A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLA

LACAVA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 173/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/06/2012, R.G.N. 68/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato PIER LUIGI FERRARA;

udito l’Avvocato RAFFAELLA LACAVA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/6/2012 la Corte d’Appello di Potenza, in accoglimento del gravame interposto dal Comune di Rivello e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Lagonegro 2/12/2008, ha rigettato la domanda proposta nei confronti del medesima dal sig. A.G. di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, all’esito di urto con cordolo delimitante la SP (OMISSIS) dal retrostante parcheggio avvenuto il (OMISSIS) alle ore 1.40 “in condizioni di avversità atmosferiche”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’ A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Rivello, che ha presentato anche memoria.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia “erronea, omessa ed insufficiente” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso nel caso la responsabilità del Comune dell’art. 2051 c.c., per essere proprietaria della strada ove è avvenuto il sinistro stradale la Provincia, laddove tale responsabilità incombe al custode in ragione della sua relazione con la cosa, che gli consenta di controllarne i rischi, a prescindere dalla proprietà o da altro diritto che abbia sulla stessa.

Lamenta che “la situazione di pericolo dedotta in giudizio non era inerente alla strada stessa e quindi attribuibile a tale Ente, ma era rappresentata da un manufatto in cemento che la costeggiava ben oltre la linea bianca di demarcazione viabile, scarsamente visibile sia per la sua conformazione che per difetto di adeguato cromatismo, ma addirittura non avvistabile in concomitanza di particolari situazioni atmosferiche, quali quelle descritte nell’atto introduttivo della lite e mai contestate dalle parti”.

Si duole non essersi considerato che in realtà “il manufatto era ed è di proprietà del Comune di Rivello, sia perchè tale circostanza è da ritenersi pacifica per mancanza di contestazione, che per la sua funzione di delimitazione dell’area adibita a parcheggio per non consentire l’indisciplinato accesso alla strada da qualsiasi punto dell’area di sosta, sicchè, in assenza di prova contraria, la custodia del citato muretto accessorio alla predetta superficie rappresenta un onere del proprietario con le conseguenze di cui all’art. 2051 c.c., in tema di respensabilità per danni”. Come confermato dalla circostanza che “subito dopo l’incidente per cui è causa e per eliminare la situazione di pericolo il Comune convenuto, nel potenziare l’illuminazione pubblica sull’area interessata dal muretto, ha posizionato sullo stesso ben due pali di sostegno dei lampioni aggiunti a quelli preesistenti, dando in tal modo la prova inconfutabile della perdurante ed assoluta disponibilità che continuava ad avere sul manufatto in parola”.

Con il 3^ motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “disapplicato il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, dell’automatica estensione della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, che nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva chiami in causa altro soggetto quale unico obbligato nei confronti dell’attore”.

Lamenta che, diversamente a quanto affermato nell’impugnata pronunzia, non era nel caso comunque tenuto a proporre “gravame avverso una sentenza” che ha ritenuto la responsabilità del convenuto, e non già “quella del terzo chiamato in per causa”, “evidente carenza d’interesse all’impugnazione da parte dell’attore vittorioso nei confronti del convenuto, nei cui confronti erano state rassegnate le conclusioni”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il medesimo fa riferimento ad atti e documenti del giudizio, di merito es., all’atto di citazione, alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto Comune di Rivello, alla comparsa di costituzione e risposta della Provincia terza chiamata causa, all'”espletata prova testimoniale”, alla “documentazione prodotta”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla comparsa di costituzione e risposta dell’ A. e della Provincia in grado s’appello, alle “deposizioni rese nel giudizio di primo grado dal capo dei Vigili Urbani e dal responsabile dell’ufficio tecnico di (OMISSIS), allegate in copia al fascicolo di secondo grado – n. 4 dell’indice”, alle “risultanze istruttorie acquisite”, alle “deposizioni testimoniali”, alla “documentazione fotografica prodotta”, alle “risultanze di causa” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 122.h9, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Quanto al 1^ e al 2^ motivo, con particolare riferimento alla questione concernente la proprietà del “cordolo” accessorio all’area di sosta de qua va osservato che non risulta idoneamente censurato l’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza secondo cui la Provincia “è il proprietario della strada, tenuto alla manutenzione ex art. 2 C.d.S., comma 7, nè il rilievo che “tale conclusione non è smentita dalla circostanza che il Comune sia intervenuto nell’area, poichè l’intervento del Comune è consistito nel predisporre un parcheggio (a servizio di una scuola) retrostante il cordolo, ma completamente al di fuori della strada, e senza intervenire sul cordolo stesso, il tutto prima dell’incidente. Quanto ai lavori successivi (che senz’altro hanno migliorato la visibilità del cordolo e la sicurezza della marcia), essi sono stati verosimilmente curati dal Comune, ad un titolo che non risulta in ordine al 3 motivo va per altro verso posto in rilievo che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “ad escludere l’estensione automatica della domanda può essere solo l’attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato”, e che “la fattispecie in esame presenta la peculiarità che l’attore (qui appellato) A.G…. hai anche – espressamente e in tutti i propri atti, a partire dall’atto di citazione – limitato la domanda al solo Comune di Rivello (cfr. da ultimo la comparsa conclusionale 29.3.12”.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sententa per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Rivello, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al, pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore del Comune di Rivello.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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