Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11801 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 05/05/2021), n.11801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34217-2018 R.G. proposto da:

C.G., E C.L., rappresentati e difesi dall’avv.

ROBERTO PARISI, domiciliati ex lege presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

nonchè da:

D.N.T., C.M., e C.O., rappresentate e

difese dall’Avv. FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, e dall’Avv. VINCENZO

VITALE con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo, via

CHIALA n. 125/d;

– ricorrenti incidentali –

contro

I.E., H.I., I.A., rappresentati e difesi

dall’avv. BRUNO FALCONE, elettivamente domiciliati in Roma, presso

lo Studio dell’Avv. GIUSEPPE GUALTIERI, via Pieve di Cadore, n. 30;

– Controricorrenti rispetto al ricorso principale ed a quello

incidentale –

e nei confronti di:

C.G., C.A., CA.AN., C.P.,

C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 550/2018 della Corte d’Appello di Salerno,

depositata il 13 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G. e C.L. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 550/2018 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 13 settembre 2018, notificata tramite pec il 17 settembre 2018, articolando sei motivi, precisamente, tre motivi C.L. e tre motivi C.G..

Propongono ricorso, articolato in due motivi, avverso la medesima sentenza D.N.T., M. e C.O., da considerarsi incidentale, perchè successivo.

Resistono ad entrambi i ricorsi con separati controricorsi I.E., H.E. e I.A..

Depositano memoria G. e C.L., e D.N.T., M. e C.O..

La memoria depositata da I.E., H.E. e I.A. risulta tardiva.

I.G. conveniva, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, A., P., L., An. e C.G., quali eredi di C.F., e D.N.T., M. e C.O., eredi di C.S., esercitando nei loro confronti azione di responsabilità per ritardato adempimento dell’obbligo di restituzione dell’immobile concesso in locazione a C.F. nel 1972 e per ottenere il ristoro dei danni ai sensi dell’art. 1591 c.c., avendo perduto la possibilità di locare il bene a condizioni più vantaggiose.

L., An. e C.P., con riconvenzionale, chiedevano la condanna dell’attore al pagamento dei miglioramenti arrecati al fondo.

Il Tribunale accoglieva la domanda di I.G. e condannava i convenuti, ciascuno in ragione della propria quota di eredità, al pagamento della somma di Euro 7.886,54, per canoni di occupazione, e della somma di Euro 292.226,88, per maggiori danni, ai sensi dell’art. 1591 c.c.; rigettava la domanda riconvenzionale; condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese processuali.

Seguivano tre impugnazioni: quella di A., An., L. e C.P. che dava origine al procedimento n. 1099/15; quella di D.N.T., M. e C.O. che introduceva il procedimento n. 1142/2015; quella di C.G., da cui prendeva origine il procedimento n. 1152/2015.

I.A., I.E. ed H.E., eredi di I.G., proponevano appello incidentale, volto a censurare la condanna dei convenuti nei limiti della quota ereditaria piuttosto che in solido.

La Corte d’Appello, riuniti i procedimenti, riteneva infondato l’appello proposto da A., An., P. e C.L., i quali avevano insistito: a) per far rilevare – allo scopo di invocare l’applicazione del principio secondo cui quando il preliminare resta inadempiuto le restituzioni a carico dell’inadempiente non ineriscono ad un’obbligazione risarcitoria e non danno luogo a debiti di valore, soggetti a rivalutazione; sicchè il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda ex art. 1591 c.c. e condannarli al pagamento del canone di locazione a partire dall’1 giugno 1990 – l’esistenza di un collegamento negoziale di accessorietà tra il contratto di locazione ed il contratto preliminare di vendita aventi ad oggetto il medesimo suolo intercorsi tra C.F. e I.G., postulando che il contratto di locazione, accessorio rispetto al preliminare di vendita, fosse destinato a garantire al promissario acquirente, C.F., la disponibilità anticipata del bene; b) per negare il diritto di I.G. al maggior danno, in assenza di prova di avere rifiutato specifiche proposte locative più lucrose.

Rigettava la domanda riconvenzionale di C.L., tesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità per i miglioramenti apportati al bene; rigettava sia la censura di ultrapetizione per avere il Tribunale condannato i convenuti al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta da I.G., sia quella che aveva investito la condanna alle spese processuali.

Specificamente, e in sintesi, la Corte territoriale escludeva che vi fossero i presupposti del collegamento negoziale e comunque valutava la questione del collegamento nuova, in quanto non precedentemente dedotta; riteneva provato che I.G. fosse stato costretto a rinunziare a locare il bene a condizioni più vantaggiose, deducendolo dalle deposizioni testimoniali e dal fatto che, dopo la restituzione del suolo, le eredi lo avevano locato parzialmente ad una società che voleva installarvi un distributore di benzina; negava che il giudice di prime cure avesse violato l’art. 112 c.p.c., perchè I.G. aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento almeno della somma di Lire 450.000.000 o di quella minore o maggiore risultata nel corso di causa; accertava la insussistenza del diritto all’indennità per i miglioramenti, in virtù di una clausola del contratto di locazione che li aveva espressamente esclusi; riteneva corretta la regolazione delle spese di lite, perchè era stato applicato il principio della soccombenza.

Giudicava infondato anche l’appello proposto da D.N.T., M. e C.O., in quanto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ivi fatta valere, contrastava col principio secondo cui l’azione di rilascio per finita locazione, dopo la morte del conduttore, nei cui confronti era stato ottenuto il titolo esecutivo, può essere proposta contro gli eredi anche se non incaricati del rilascio e non detentori dell’immobile e, quanto alla domanda risarcitoria, in ragione della mancanza di qualsiasi critica alla motivazione con cui la sentenza del Tribunale aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno.

Rigettava l’appello incidentale, relativamente all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, basata sul fatto che, essendo C.F. deceduto dopo la scadenza del contratto di locazione, l’azione di rilascio avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 2043 c.c., solo nei confronti degli eredi che avevano occupato sine titulo il suolo, ribadendo il principio secondo cui, ai fini dell’esercizio dell’azione di rilascio, è indifferente che gli eredi abbiano la detenzione del bene, e relativamente all’eccezione di prescrizione, fondata sul rilievo che il giudice di prime cure avesse applicato erroneamente la prescrizione decennale anzichè quella quinquennale, in ragione della corretta applicazione della regola di cui all’art. 1591 c.c., e, infine, quanto all’asserita mancata considerazione, a proposito del riconoscimento del maggior danno, che l’immobile era abusivo e non avrebbe potuto essere locato e che i testi escussi non avevano presenziato alle trattative e non avevano potuto confermare quale fosse il canone mensile cui C.F. aveva rinunciato, perchè l’abusività del bene non incide negativamente sulla sua locabilità, perchè il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla testimonianza de relato, perchè le deposizioni testimoniali non erano risultate incerte sui termini della trattativa, perchè il locatore, al fine di dimostrare il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c., ben avrebbe potuto avvalersi delle presunzioni.

Da ultimo, respingeva l’appello incidentale articolato dalle eredi di I.G., essenzialmente incentrato sulla contestazione che la condanna risarcitoria dovesse disporsi, ai sensi dell’art. 752 c.c., secondo cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria.

Di conseguenza, confermava la sentenza di prime cure e compensava tra tutte le parti le spese del grado.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso di G. e C.L..

1. In primo luogo, deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalle controricorrenti, per il fatto di essere stato disarticolato in motivi presentati da C.G. e motivi presentati da C.L.. Si ritiene che G. e C.L., avvalendosi della facoltà di cui all’art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, abbiano presentato un ricorso congiunto, pur avendo proposto separati appelli avverso la sentenza impugnata, sottoponendo questioni, comunque, comuni e non in conflitto di interessi – ad ogni modo le controricorrenti neppure contestano la ricorrenza di un eventuale conflitto di interessi – dalla cui soluzione dipende la decisione della causa.

2. Con il primo motivo C.L. deduce la violazione dell’art. 1591 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo ritenuto nuova la questione del collegamento negoziale, pur essendo basata sugli stessi fatti prospettati nel giudizio di primo grado, diverse essendone solo le ragioni di diritto, e per non aver ravvisato gli estremi del collegamento, pur essendo il requisito soggettivo pacifico, in ragione della coincidenza dei soggetti che avevano stipulato i due contratti, e quello oggettivo ravvisabile nell’autorizzazione ricevuta dal conduttore a svolgere sul bene l’attività di concessionario di automezzi e di officina meccanica, sottoposta alla condizione che, nelle more, non fosse divenuto proprietario del suolo, nel fatto che il rilascio del fondo fosse avvenuto nel 2004, dopo che la Corte di Cassazione, con la decisione n. 5493/04, aveva rigettato la domanda di adempimento del preliminare di vendita.

Sulla scorta di tali argomenti, la tesi propugnata è che, non essendosi addivenuti alla stipulazione del contratto definitivo di vendita, dalla locazione che disciplinava gli effetti anticipati dell’obbligo di vendere dovessero scaturire effetti restitutori e non obblighi risarcitori, senza poter attribuire alcun rilievo alla mora nella restituzione dell’immobile locato, essendo la locazione accessoria alla vendita.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Correttamente il giudice a quo ha rilevato la novità della domanda volta all’accertamento dell’esistenza di un collegamento tra il contratto di locazione, asseritamente accessorio, e il contratto preliminare di vendita, ritenuto principale.

Va, innanzitutto, ribadito che: a) domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., è quella che comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in uno dei suoi elementi costitutivi: termini soggettivi, “causa petendi”, “petitum”; b) la questione è assai diversa da quella avente ad oggetto la proponibilità della domanda “nuova”, consentita ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 (che si cumula ed aggiunge alla domanda originariamente proposta: non rileva se in rapporto di concorrenza o di subordinazione), e da quella relativa alla “modificazione” della domanda originariamente proposta, cui la parte è facoltizzata dall’art. 183 c.p.c., comma 6 (ipotesi in cui la domanda modificata è anch’essa, quanto a struttura, una domanda nuova, ma viene a sostituirsi alla precedente che non appartiene, quindi, più all’oggetto della lite), secondo la ricostruzione che della richiamata norma processuale ha fatto questa Corte, Sez. Un., 15/06/2015, n. 12310, essendo pacificamente acquisito che soltanto con l’atto di appello era stata dedotta la questione del collegamento negoziale.

2.2. L’indagine deve, allora, concentrarsi a verificare se, nel caso concreto, l’avere inizialmente dedotto di non essere tenuti alla restituzione del bene, non avendone avuto la disponibilità, e successivamente riconosciuto di averlo detenuto ad altro titolo, venga ad integrare, come preteso, una mera – differente – qualificazione giuridica della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio, attraverso i fatti storici allegati dalle parti, ovvero venga ad incidere sugli elementi identificativi della domanda, determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria.

Va osservato, a tal riguardo, che la Corte d’Appello non si è limitata a ritenere nuova la domanda avente ad oggetto la sussistenza del collegamento negoziale, ma ha anche spiegato che, nella precedente fase di giudizio, gli appellanti non avevano (neppure) allegato circostanze di fatto indicative di un rapporto di interdipendenza tra i contratti, tale da indurre a ritenere che, una volta scaduto il contratto di locazione, non potesse trovare applicazione la specifica disciplina dettata per la ritardata restituzione della res locata.

Si tratta di un accertamento che non è stato fatto oggetto di alcuno sforzo confutativo da parte dei ricorrenti, i quali, del tutto assertivamente, affermano che il giudice ben avrebbe potuto accogliere l’appello per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata in primo grado, essendo il motivo di gravame fondato sui fatti così come prospettati dalle parti, dando per scontato – o comunque non confutando affatto la diversa conclusione del giudice a quo sul punto surriferita – che i fatti da loro prospettati in appello non fossero diversi da quelli oggetto del giudizio di primo grado.

2.3. Le restanti argomentazioni sono volte a dimostrare che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la ricorrenza di un collegamento negoziale ed aggrediscono quindi, benchè tutt’altro che convincentemente – in quanto non è affatto chiarito per quale ragione l’esclusione dell’obbligo gravante sul conduttore di rimuovere alla scadenza del contratto gli eventuali prefabbricati impiantati nel caso in cui nelle more egli fosse diventato proprietario del suolo dovrebbe essere un indice del supposto collegamento; lo stesso discorso vale per il fatto che il rilascio del fondo da parte degli eredi C. era avvenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda di adempimento del preliminare di vendita, a fronte di un’articolata motivazione della sentenza gravata, basata anche sul mancato riferimento al contratto di locazione da parte del preliminare di vendita, e viceversa, oltre che sulla assenza di una previsione di imputazione dei canoni di locazione al corrispettivo della vendita – la ulteriore nonchè autonoma ratio decidendi con cui il giudice a quo ha negato la ricorrenza del collegamento. Vale quindi il principio secondo cuiise la sentenza si basa su più rationes decidendi, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulle rationes non censurate (o sulla ratio decidendi non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur sempre fondata su di esse (o su di essa) (Cass. 06/07/2020, n. 13880).

3. Con il secondo motivo C.L. denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., l’erronea quantificazione del danno, per avere la Corte territoriale assunto a parametro di riferimento del canone locativo cui C.F. avrebbe rinunziato quello oggetto del contratto di locazione stipulato nel 2007 con la società Pompean Gas, non considerando che tale contratto aveva ad oggetto il suolo con annessi fabbricati e che quello locato a C.F. aveva ad oggetto esclusivamente il suolo; inoltre la sentenza avrebbe violato la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della prova del maggior danno, richiede la specifica dimostrazione dell’esistenza di proposte ben determinate e di canoni effettivamente pattuiti, ritenendo che la prova della proposta di locazione di A.G. sarebbe stata raggiunta mediante prove e testimonianze indirette.

3.1. Innanzitutto, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va incontro alla preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c.. La sentenza di appello si è basata sulle stesse questioni fattuali che hanno costituito la base di riferimento anche della decisione del giudice di primo grado – comunque, il ricorrente non ha dimostrato il contrario il giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione notificato successivamente all’11 settembre 2012.

3.2. La seconda censura si risolve, a ben vedere, in una sollecitazione ad un nuovo accertamento di quaestiones facti, preclusa a questa Suprema Corte che non è nè può essere surrettiziamente chiamata ad esercitare le funzioni del giudice del merito.

3.3. Di conseguenza, il mezzo impugnatorio è inammissibile.

4. Con il terzo motivo C.L. lamenta l'”omessa ammissione della richiesta di CTU, error in procedendo, omessa pronunzia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per non avere la sentenza gravata ammesso la CTU richiesta per provare che il canone di locazione era aumentato, passando dalle Lire 30.000 mensili nel 1972 ad un valore di Lire 800.000 mensili nell’anno 1981, in conseguenza dei miglioramenti apportati al fondo da C.F., ritenendo, del tutto erroneamente, non provati i fatti oggetto di accertamento, costituiti dal subentro di I.G. nella domanda di condono edilizio, relativa al capannone realizzato sul fondo locato, presentata da C.F..

4.1. La censura non ha colto la ragione che ha sorretto la sentenza impugnata, la quale non ha preso in esame il valore dei miglioramenti apportati al suolo, perchè le parti avevano convenuto di escludere il diritto del conduttore a percepire indennità anche a tale titolo; di conseguenza, la critica formulata con il ricorso è priva di rilievo.

5. Con il quarto motivo, il primo di quelli proposti da C.G., si rimprovera alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1591 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto che gli eredi di C.F. gli erano subentrati nella detenzione dell’immobile, pur essendo il contratto cessato nel 1977, ben prima della morte del conduttore, avvenuta nel (OMISSIS). In particolare, sarebbe stata erroneamente applicata una giurisprudenza risalente, e superata da quella successiva che porrebbe esclusivamente a carico dell’erede avente una relazione col bene oggetto del contratto di locazione l’obbligo di risarcimento del danno: obbligo risarcitorio, peraltro, derivante dall’applicazione dell’art. 2043 c.c. e non già dell’art. 1591 c.c.; gli altri eredi, invece, risponderebbero solo delle passività esistenti al momento dell’apertura della successione. E tra queste non vi era la richiesta risarcitoria per ritardato rilascio del bene, essendo stata formulata solo successivamente.

5.1. Anche in questo caso il motivo non ha messo bene a fuoco la ratio decidendi della Corte di appello, la quale ha posto a carico di tutti gli eredi l’adempimento dell’obbligo restitutorio del bene già gravante sul de cuius. In altri termini, la sentenza non ha affatto ipotizzato il subentro degli eredi nel contratto di locazione venuto a scadenza, ma ha applicato il principio secondo cui gli eredi subentrano in locum et ius defuncti, sostituendolo nella titolarità delle situazioni soggettive di carattere patrimoniale a lui facenti capo, in particolare, acquistandone gli stessi diritti e facendosi carico degli stessi obblighi.

Il ragionamento del giudice a quo è stato il seguente: il de cuius aveva l’obbligo di restituire il bene locato, perchè il contratto di locazione era scaduto, ed egli non aveva titolo alcuno per continuare ad occuparlo; detto obbligo si era trasferito agli eredi per effetto dell’operare del fenomeno successorio.

Infatti, il debito, in applicazione dell’art. 752 c.c., che si riferisce ai debiti già esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte, trasmessisi, insieme con le eventuali poste attive del patrimonio, ai suoi successori, si ripartisce automaticamente tra di loro, salvo che il de cuius non abbia stabilito diversamente, e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che ciascun coerede è tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (nomina haereditaria ipso iure dividuntur), con gli interessi maturati dopo la morte del de cuius, fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota (Cass. 19/01/2000, n. 562).

Sono sottratte a tale disciplina solo quelle obbligazioni che trovino causa nella libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla sua morte, conseguendo da essa in senso non giuridico, ma soltanto occasionale. In tale ultima categoria questa Corte regolatrice ha ritenuto rientrante “l’obbligazione di risarcimento del danno, succedanea a quella inadempiuta avente ad oggetto il rilascio di un bene immobile già concesso in comodato al de cuius, sorta dopo la morte di quest’ultimo allorchè il comodante abbia per la prima volta chiesto la restituzione del bene agli eredi”: Cass. 11/04/2013, n. 8900.

Nel caso di specie, risulta che lo sfratto per finita locazione era stato già intimato al de cuius e, successivamente, ai suoi eredi, quindi, non era stato per la prima volta intimato a questi ultimi; sicchè non vi sono ragioni, nè sono state formulate eccezioni in tal senso, che giustifichino la sottrazione della fattispecie in esame all’operare dell’art. 752 c.c. o che consentano agli eredi di sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1591 c.c.

5.2. Proprio il fatto che l’obbligazione derivante dall’applicazione dell’art. 1591 c.c. era la stessa già sorta al momento della morte del de cuius – e non una diversa obbligazione avente causa nell’illegittimo rifiuto da parte degli eredi di rilasciare il bene a fronte di una richiesta in tal senso loro rivolta dopo la morte di C.F. – giustifica le ulteriori conseguenze che la Corte d’Appello ne ha, quindi, correttamente tratto: non solo in ordine alla indifferenziata posizione dei coeredi – cioè all’impossibilità di distinguere quelli che, come C.A., dopo la morte del de cuius, avevano continuato ad occupare sine titulo il suolo rispetto a quelli che non erano mai entrati in alcuna relazione col bene, cioè, nel caso di specie, tutti gli altri ed i loro aventi causa – ma anche in ordine alla fonte, il contratto, e non il torto, il termine di prescrizione, decennale, piuttosto che quinquennale.

Va, del resto, considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’art. 1591 c.c. si compone di due parti: l’una relativa all’obbligo, a carico del conduttore in mora nella restituzione del bene locato, di corrispondere al locatore, fino alla riconsegna, una somma a titolo di indennità, determinata forfettariamente, assumendo come parametro di riferimento minimo il canone locativo precedentemente convenuto; l’altra, eventuale, relativa al risarcimento del maggior danno patito dal conduttore. Il primo è un obbligo che sorge automaticamente per effetto della mora, perchè risulta manifesto che al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegua un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto; il secondo, invece, non sorge automaticamente, ma deve essere provato rigorosamente dal locatore secondo le regole ordinarie – come affermato finanche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. 09/11/2000, n. 482) – sia in ordine alla sua sussistenza che al suo concreto ammontare, sul presupposto che l’obbligo risarcitorio non sorge anteriormente in base al valore locativo presumibilmente riconoscibile dall’astratta configurabilità dell’ipotesi di locazione o vendita del bene, ma vada accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell’immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzo, onde fare emergere il verificarsi di una lesione patrimoniale effettiva e reale del patrimonio del locatore (Cass. 30/12/2019, n. 34154).

5.3. Per finire: a) risulta in tutta evidenza inconferente il richiamo della giurisprudenza relativa all’erede non convivente, la quale postula la persistenza del titolo locativo che nel caso di specie fa difetto. Perciò, in maniera del tutto erronea è stato assunto che la fattispecie in esame fosse analoga a quella decisa da Cass. n. 6965/2001; b) l’asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è stata neppure argomentata.

6. Con il quinto motivo, quindi, il secondo proposto da C.G., viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1591 e 2946 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La tesi propugnata è che, stante che gli eredi di C.F. non detentori avrebbero potuto essere condannati solo ai sensi dell’art. 2043 c.c., la Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto che, con la lettera del settembre 2005, I.G. aveva chiesto il pagamento delle somme dovutegli ai sensi dell’art. 1591 c.c. per il periodo dall’1 ottobre 1990 al 12 maggio 1991 nonchè di quelle per la detenzione senza titolo dal 13 maggio 1991 al 15 giugno 2004, senza alcun riferimento nè al maggior danno ai sensi dell’art. 1591 c.c. nè alla responsabilità ex art. 2043 c.c. Essa, pertanto, non era idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalle precedenti missive risalenti al 2002, sicchè, quando gli era stato notificato l’atto di citazione, il 9 gennaio 2008, il termine di prescrizione quinquennale doveva intendersi decorso.

6.1. Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, tutte le missive indicate non sono state portate a conoscenza di questa Suprema Corte nè direttamente, attraverso una sintesi, nè indirettamente, attraverso l’indicazione del luogo ove reperirle – in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 -; in aggiunta, la premessa in iure da cui muove la censura è errata sia quanto alla impossibilità che gli eredi non detentori vengano condannati ai sensi dell’art. 1591 c.c., sia quanto al decorso del termine prescrizionale.

Sulla prima questione è sufficiente richiamare quanto già considerato (supra p. 5); in merito alla asserita prescrizione del diritto a percepire il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c., va chiarito che, ai sensi dell’art. 2943 c.c., perchè un atto abbia efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nel caso di specie, la controversia riguarda l’idoneità della richiesta di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo ad interrompere il termine di prescrizione anche relativamente alla pretesa del maggior danno. Questa Corte riserva la produzione per estensione degli effetti interruttivi non a quei fatti che siano meramente successivi rispetto allo svolgersi di altre vicende, ma solo a quelli che siano conseguenti, cioè ineluttabilmente discendenti da un altro che ne costituisce il necessario presupposto, o a quelli che, rispetto al presupposto, ne rappresentino il logico sviluppo. Seguendo tale criterio si è escluso, ad esempio, che la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto, ex art. 2932 c.c., spieghi efficacia interruttiva della prescrizione dell’autonoma azione volta ad ottenere la restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi dichiarato nullo (Cass. 15/07/2011, n. 15669); che l’intervento del creditore ipotecario nel processo di espropriazione promosso da altri nei confronti del proprietario del bene ipotecato, che non sia anche il suo debitore, interrompa la prescrizione del diritto di credito (Cass. 2/08/2001, n. 10608); che la domanda volta ad ottenere la sorte capitale incida, interrompendolo, sul termine di prescrizione del diritto agli interessi (Cass. 29/01/1980, n. 687).

Confrontando tali ipotesi con quelle in cui, invece, la giurisprudenza ha riconosciuto alla proposizione della domanda giudiziale effetto interruttivo non solo del diritto specificamente azionato, ma anche di quello ad esso collegato valga per tutti il caso della domanda revocatoria di un atto dispositivo rispetto al diritto di credito risarcitorio (Cass. 18/01/2011, n 1084) – si trae la conclusione, relativamente alla vicenda per cui è causa, che la Corte territoriale non sia affatto incorsa in errore, ritenendo che la proposizione della domanda volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 1591 c.c. avesse interrotto il termine di prescrizione anche per il diritto al maggior danno.

Il diritto all’indennità, infatti, è fondato sul fatto che, una volta venuto meno il titolo, il conduttore continui a trattenere il bene locato, ritardandone la dovuta restituzione; lo stesso fatto, in altri termini, la caducazione del titolo locativo, è alla base sia della richiesta dell’indennità nella misura forfetizzata corrispondente al canone sia del maggior danno, subordinato, quest’ultimo, alla prova specifica che il ritardato rilascio abbia precluso al locatore l’opportunità di approfittare di occasioni di proficuo impiego del bene. Ebbene, nella richiesta basata sull’art. 1591 c.c. è riconoscibile la manifestazione della volontà di esercitare sia il diritto di ottenere l’indennità per occupazione sine titulo sia quella volta ad ottenere il maggior danno, subordinata, quest’ultima, all’assolvimento di uno specifico onere probatorio.

7. Con il sesto motivo, il terzo articolato da C.G., la sentenza gravata viene censurata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1591 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 La sentenza avrebbe erroneamente rigettato il terzo motivo di appello per non aver preso in considerazione il fatto che I.G. non aveva dimostrato una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione e che non vi era prova specifica delle trattative e del loro oggetto, perchè tutti i testi non ne avevano conoscenza diretta ed uno di essi, M.V., aveva addirittura, quanto alla somma di Lire 800.000 che avrebbe dovuto indicare il canone di locazione, negato che fosse stata prevista a titolo di locazione.

7.1. Il motivo è inammissibile, perchè si sostanzia nella pretesa di un nuovo e diverso accertamento di questioni fattuali, attraverso la contestazione dell’esito dell’apprezzamento delle prove, in particolare di quelle testimoniali, ma senza dimostrazione della ricorrenza di alcuna delle violazioni di legge dedotte in epigrafe. La motivazione della sentenza è puntuale, intellegibile, supportata da precisi riferimenti alle testimonianze, anche se de relato, e scevra da errori.

Ricorso incidentale di D.N.T., M. e C.O..

8. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1590,1591,1176,1218,1256,2043,2697,752 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono che il combinato disposto dell’art. 1591 con l’art. 752 c.c. avrebbe dovuto imporre alla Corte d’Appello di negare la loro legittimazione passiva, non essendo mai subentrate, così come il loro dante causa, C.S., erede di C.F., nella detenzione dell’immobile oggetto di lite. Solo C.A., figlio di C.F., aveva continuato, dopo la morte dell’originario conduttore, a detenere il bene, lo aveva dato in locazione all’Artistica Meridionale nel 1999, ed era presente in loco quando l’ufficiale giudiziario vi si era recato per procedere all’esecuzione per il rilascio. Non basterebbe a fondare la loro legittimazione il precedente di legittimità del 1961 che, oltre ad essere stato superato dalla giurisprudenza successiva, non spiegherebbe perchè gli eredi non detentori debbano rispondere a titolo contrattuale del ritardato rilascio. La Corte d’Appello avrebbe, dunque, erroneamente applicato gli artt. 1591,1218 e 2043 e art. 2697 c.c., perchè la responsabilità degli eredi avrebbe, comunque, dovuto essere fondata non già sul contratto, ma sulla detenzione sine titulo; quindi, su una fattispecie illecita, sanzionata, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che avrebbe comportato, da parte dell’attore, l’assolvimento dell’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.

8.1. Il motivo è infondato. Ad esso si confanno le argomentazioni con cui è stato rigettato il quarto motivo del ricorso precedentemente esaminato, supra p. 5, cui si rinvia.

Al Collegio pare opportuno aggiungere e precisare che il fatto che solo C.A., uno degli eredi di C.F., avesse detenuto l’immobile ed addirittura ne avesse goduto indirettamente, avendolo concesso in locazione ad un terzo, potrebbe eventualmente giustificare un’autonoma domanda da parte degli altri eredi nei suoi confronti, ma non ha alcuna incidenza sulla ricorrenza dell’obbligazione per cui è causa.

9. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituito dall’omessa partecipazione del loro dante causa al processo iniziato dinanzi alla Pretura di Nocera Inferiore e definito con o sentenza n. 306/90, cui erano seguite la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Salerno n. 1204/1992 e la decisione di legittimità n. 10999/1995 (in quest’ultimo giudizio risultava solo intimato).

A prescindere dalla preclusione processuale in cui le ricorrenti sono incorse deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 basata sull’art. 348 ter c.p.c., u.c. applicabile ratione temporis, che già giustifica la dichiarazione di inammissibilità del motivo, il Collegio rileva la mancata discussione del fatto asseritamente omesso, come, puntualmente, osservato dalle controricorrenti (p. 11 del controricorso) che sottolineano, in maniera pertinente, che D.N.T. e le figlie erano state dichiarate contumaci nell’ambito del procedimento n. 1099/2015 (cfr. p. 5 della sentenza).

10. In definitiva, entrambi i ricorsi sono infondati.

11. La Corte dispone la compensazione delle spese tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali.

12. Condanna i ricorrenti principali e quelli incidentali al pagamento delle spese nei confronti delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

13. Dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre, a carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, l’obbligo del pagamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi.

Compensa le spese tra i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali. Condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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