Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11800 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. I, 27/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17712/2005 proposto da:

ESPERIA SOC.COOP. A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MINGIARDI Giuseppe,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso l’avvocato TURCO

IGOR, rappresentata e difesa dall’avvocato DE GERONIMO Federico,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI CALTAGIRONE;

– intimato –

sul ricorso 17862/2005 proposto da:

COMUNE DI CALTAGIRONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VENTO Vincenzo, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A., ESPERIA S.C.AR.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 179/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/02/2005;

preliminarmente si da atto che è pervenuta richiesta di rinvio dal

ricorrente;

il difensore Vento si rimette alla Corte;

il P.G. si rimette alla Corte;

la Corte, in considerazione della presenza delle memorie di tutte le

parti, decide di trattare la causa;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

VENTO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26 luglio 2001, il Tribunale di Caltagirone condannò il Comune di Caltagirone e la cooperativa Esperia a resp. Lim., in solido, al risarcimento dei danni cagionati all’attrice, B. A., per l’occupazione acquisitiva di un’area di sua proprietà, e al pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima.

La sentenza fu confermata dalla corte d’appello di Catania, con sentenza in data 19 febbraio 2005. Nel ribadire la concorrente responsabilità del comune espropriante e della cooperativa delegata dall’ente a norma della L. legge n. 865 del 1971, art. 60, la corte richiamò la giurisprudenza di legittimità, che ritiene la delega inidonea ad escludere la concorrente responsabilità dell’ente, per omissione dei controlli sulla procedura ablatoria, in riferimento ai parametri temporali di svolgimento della stessa ed al conseguimento di atti espropriativi. La corte ritenne corretta la stima eseguita dal consulente tecnico dell’area occupata, con la relazione depositata in primo grado.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 13 aprile 2005, ricorre la cooperativa per due motivi, con atto notificato il 13 giugno 2005, illustrato anche con memoria.

Il Comune di Caltagirore resiste con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, notificato il 30/6-1/7 2005, e illustrato anche con memoria.

La signora B. resiste con controricorso notificato il 19 luglio 2005.

La richiesta di rinvio della discussione per impedimento del difensore della ricorrente non è stata accolta, in considerazione dell’avvenuto scambio di memorie e della possibilità del difensore impedito di farsi sostituire.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Con il primo motivo, la cooperativa, ricorrente principale, censura per violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60 e per vizi di motivazione l’impugnata sentenza, nella parte in cui ha respinto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva. La corte territoriale si sarebbe basata sulla giurisprudenza di legittimità senza averne verificato il presupposto, vale a dire l’esistenza e l’estensione della delega al compimento delle operazioni espropriative da parte dell’ente espropriante.

A sua volta il comune, ricorrente incidentale, censura per violazione della L.R. Siciliana 5 dicembre 1977, n. 95, art. 16 e della convenzione stipulata con la cooperativa Esperia, in relazione alla L. n. 1865 del 1971, art. 35, nonchè per vizi di motivazione, l’affermazione nell’impugnata sentenza della concorrente sua responsabilità. L’ente sostiene di aver sollecitato la cooperativa agli adempimenti della procedura espropriativa e che ciò sarebbe dimostrato dalla documentazione in atti. In subordine all’accoglimento del suo motivo, il rigetto del motivo della cooperativa comporterebbe, secondo il comune, la detrazione “in ogni caso dall’eventuale onere solidale del comune le somme che in ogni caso la cooperativa avrebbe dovuto pagare a titolo di occupazione temporanea e di corrispettivo per l’espropriazione legittima che comunque dovranno restare sempre totalmente a carico della cooperativa”, avendo il primo giudice accolto, con statuizione confermata in appello, l’obbligo della cooperativa di tenere al riguardo indenne il comune.

I motivi, vertenti sul punto comune dell’identificazione del responsabile dei danni per cui è causa, e da esaminare congiuntamente, non possono avere ingresso.

Quanto al motivo della ricorrente principale è sufficiente osservare che nell’impugnata sentenza non v’è traccia di un dibattito processuale sull’esistenza della delega del Comune di Caltagirone al compimento degli atti espropriativi, sicchè la questione risulta proposta inammissibilmente per la prima volta nel presente giudizio di legittimità.

Quanto al motivo del ricorrente incidentale, la pretesa violazione di legge è esclusa dalla giurisprudenza di questa corte, che ha già avuto modo di pronunciarsi sulla portata della disposizione regionale. Al riguardo si è affermato che l’ente espropriante (nella specie, il Comune), che resta pur sempre “dominus” della procedura anche nell’ipotesi in cui ricorra (L. n. 865 del 1971, art. 60) all’istituto della delega, è responsabile dell’operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un’impresa) poichè la legge dispone che l’espropriazione si svolge non soltanto “in nome e per conto” del delegante, ma anche “d’intesa” con quest’ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati. Al riguardo, non assume rilievo (qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio) la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato, nè può in contrario, come nella specie, invocarsi il disposto della L.R. Siciliana n. 95 del 1977, art. 16 (a mente del quale “le cooperative provvedono direttamente all’acquisizione delle aree d’impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35), poichè il precedente art. 15 dispone, al secondo comma, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla L. n. 865 del 1971 e, pertanto, anche quella di cui all’art. 60 citato (Cass. 16 febbraio 1999 n. 1307; conf. 22 dicembre 1999 n. 14436).

Inammissibile è invece la censura sulla motivazione, formulata come mera riproposizione della questione di merito, estranea al presente giudizio di legittimità, e con rimando a documenti che la corte non conosce.

Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza nel punto in cui ha ritenuto corretta ed immune dai vizi denunciati la stima del danno fatta dal giudice di primo grado sulla base della relazione tecnica. Le critiche dell’appellante principale a questa decisione sono basate sul richiamo ad affermazioni del consulente di parte della cooperativa, mentre l’appellante incidentale si limita ad osservare di aver sempre ritenuto sproporzionata la valutazione del consulente tecnico, e a lamentare la violazione dei criteri indicati nella sentenza 21 marzo 2001 n. 125 delle Sezioni unite di questa corte.

La corte di merito ha ritenuto che alle osservazioni del consulente di parte il consulente d’ufficio avesse adeguatamente risposto, rilevando che il valore assai inferiore pagato da una cooperativa edilizia per un terreno non corrispondeva al prezzo di mercato ma era il risultato dell’applicazione del criterio previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. La corte territoriale ha inoltre affermato che i criteri della giurisprudenza di legittimità, richiamati dal comune, erano presenti nella relazione del consulente d’ufficio. Ciò premesso, le censure a questa parte della motivazione sono generiche, non riportando in modo puntuale tutti gli elementi della discussione e i calcoli del consulente sottoposti a critica, e pongono questioni di puro merito, estranee al presente giudizio di legittimità.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti. Le spese del giudizio di legittimità, sostenute dalla resistente B., sono a carico solidale dei ricorrenti, e sono liquidate come in dispositivo. Quelle inerenti al rapporto tra i due ricorrenti sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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