Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11800 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli Avvocati Caineri Giovanni R. e Clarich Marcello,

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, p.zza

di Monte Citorio n. 115;

– ricorrente –

contro

C.G. e R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/21/05 della Commissione tributaria

regionale del Veneto Sezione distaccata di Verona, depositata il

15.12.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3.3.2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi:

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Sepe Ennio Attilio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29.1.2007 il comune di Verona ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 94/21/05 della Commissione tributaria regionale del Veneto, Sezione distaccata di Verona, depositata il 15.12.2005 che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.G. e R.G. per l’annullamento degli avvisi con cui il comune, in relazione alle annualità dal 1997 al 1999, gli aveva chiesto una somma a titolo di maggior imposta sull’immobile da loro posseduto in via (OMISSIS) ritenendo il giudice di secondo grado infondata la pretesa tributaria in ragione del fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal comune, l’immobile tassato doveva qualificarsi sottoposto a vincolo di bene di interesse storico ed artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939 e poteva quindi beneficiare della riduzione di imposta prevista dalla normativa in favore di tale categoria di beni (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito nella L. n. 75 del 1993).

I contribuenti intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5 convertito nella L. n. 75 del 1993 censurando la sentenza impugnata per avere affermato che i contribuenti avevano diritto a beneficiare della riduzione dell’ici in forza della citata disposizione, che è norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione ed applicazione, nonostante che il decreto del Ministero dell’Istruzione imponesse il vincolo storico-artistico alla sola facciata esterna ed al cortile interno dell’edificio in cui si trova la loro unità immobiliare, ma non anche ai singoli appartamenti.

Il motivo è infondato.

La sentenza gravata ha invero affermalo che il vincolo storico- artistico presupposto per il godimento dell’agevolazione fiscale di cui si discute, non è limitato alla sola facciata ed al cortile esterno del palazzo, come sostenuto dal comune, ma “è stato trascritto sull’intero edificio facendo di conseguenza ed indirettamente rientrare in tale vincolo anche tutte le unità immobiliari comprese tra la facciata ed il cortile interno”, tant’è che – aggiunge – il decreto ministeriale è stato notificato a tutti i proprietari e che, al momento dell’acquisto da parte degli attuali ricorrenti, il notaio rogante aveva inviato la proposta al Ministero per consentirgli di esercitare il diritto di prelazione.

La decisione impugnata si fonda, pertanto, sull’affermazione che il vincolo storico e artistico grava sull’intero immobile, anche se la ragione di particolare interesse storico e artistico è stata individuata nell’architettura della facciata e nella scala interna.

Trattasi, com’è evidente, di una valutazione di fatto che come tale, sfugge al sindacato di questa Corte e che, in questa sede, non risulta censurata dal ricorso nemmeno sotto il profilo della motivazione.

Ciò posto, la censura di violazione della legge tributaria sollevata dai comune non appare fondata in quanto la Commissione regionale ha correttamente applicato la normativa agevolativi in discorso in presenza della condizione richiesta dalla legge, vale a dire la sottoposizione dell’immobile tassato al vincolo storico-artistico previsto dalla L. n. 1089 del 1939. Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, che prevede tale agevolazione, fa riferimento, invero, agli immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 senza distinguere a seconda che l’interesse derivi dall’intero edificio o da una sua porzione.

Tale conclusione si salda, infine, con la stessa ratio della normativa fiscale di agevolazione, facilmente individuabile nella necessità di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e di conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti a vincolo (Cass. n. 25703 del 2008), una volta considerato che tali oneri sussistono anche nell’ipotesi in cui la ragione del vincolo riguardi soltanto una porzione dell’immobile, peraltro inscindibile rispetto al tutto.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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