Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11800 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 12/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14265-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

S.M., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

U.I., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

uditi gli avvocati Giustina NOVIELLO per l’Avvocatura Generale dello

Stato e Antonio LAMBERTI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione il ricorso col quale U.I. e tutti gli altri controricorrenti di cui in epigrafe, inquadrati nella qualifica di cancelliere, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia recante l’avviso di mobilità, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 per la copertura di n. 1031 posti a tempo pieno ed indeterminato.

Con sentenza depositata il 2.2.2016, il Consiglio di Stato, al quale hanno fatto appello gli attuali controricorrenti, ha riformato l’impugnata decisione, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo e rimettendo la controversia all’esame del TAR del Lazio.

In tale sentenza si è affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del rilievo che l’oggetto del contendere è rappresentato dalla verifica della legittimità di una procedura di selezione concorsuale per esami tesa all’istituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione mediante il meccanismo della mobilità esterna, per cui si è escluso che possa configurarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Si è, altresì, osservato che a nulla rileva il fatto che i ricorrenti lamentino che attraverso tale procedura vengano ad essere lese le loro possibilità di progressione di carriera, trattandosi solo di un interesse di fatto che non assurge alla consistenza di una posizione soggettiva rilevante ai fini della giurisdizione.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero della Giustizia con un solo motivo, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Resistono con controricorso i predetti lavoratori, i quali depositano, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo il Ministero della Giustizia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 110 c.p.a. e art. 111 Cost., comma 8, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e 63.

La difesa erariale muove dall’assunto che nella fattispecie vengono in rilievo posizioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di lavoro contrattualizzato, in quanto gli odierni controricorrenti avevano contestato la legittimità degli atti amministrativi impugnati, vale a dire quelli concernenti l’avviso di mobilità per la copertura di n. 1031 posti a tempo pieno ed indeterminato, per la ragione che in tal modo sarebbe stato introdotto un regime penalizzante per i dipendenti di ruolo dell’amministrazione giudiziaria con riguardo alla loro possibilità di progressione di carriera e di miglioramento del trattamento economico, per cui tali situazioni avrebbero potuto trovare tutela solo innanzi al giudice ordinario.

1.a. Invero, secondo il presente assunto difensivo, la mobilità in questione determinerebbe una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l’amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto, per cui la giurisdizione del giudice ordinario sussisterebbe, sia nel caso di mobilità posta in essere mediante selezione del personale attraverso una procedura comparativa, sia nell’ipotesi di passaggio diretto. Quindi, la procedura di cui al contestato avviso di mobilità non comporterebbe la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in realtà già in essere con l’originaria amministrazione di appartenenza. A riprova di ciò il ricorrente menziona l’art. 4 dell’avviso del 18.2.2015, intitolato “Presentazione della domanda – Modalità e termini”, che prevedeva l’allegazione alla domanda di partecipazione di copia della richiesta all’amministrazione di appartenenza di nulla osta non condizionato al trasferimento o di copia dell’assenso di data non anteriore a sei mesi dìquella di scadenza dell’avviso di mobilità.

2. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Invero, è giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite quella secondo cui – alla luce dell’interpretazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63) compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 Cost. – è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poichè siffatta procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l’instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l’ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Sez. U, Ordinanza n. 5077/2015, Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26021 e, da ultimo, Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904).

2.a. Parallelamente si è precisato da queste Sezioni Unite che le procedure concorsuali per l’assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro, involgente l’esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine “assunzione” intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovendo, di converso, il termine “concorsuale” intendersi restrittivamente con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8522).

2.b. In particolare, si è anche affermato che la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo opera con riferimento alla procedura concorsuale, nozione nella quale devono farsi rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione (Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904 cit.).

3. Orbene, nel caso di specie si è trattato di una procedura di selezione concorsuale pubblica per esami, tesa all’istituzione di un nuovo rapporto di lavoro tramite assunzione, il tutto mediante il meccanismo della mobilità esterna. La procedura in argomento è, pertanto, riconducibile come tipologia – per modalità di svolgimento, oltre che per espressa qualificazione – alla sequenza selettivo-concorsuale propria della mobilità esterna. Del resto la procedura in questione per le rilevate caratteristiche, deve ritenersi che concretizza la fattispecie di una mobilità esterna, concludendosi appunto con l’instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l’ente pubblico ed il vincitore del concorso ed è, dunque, attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche, appartenente, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. Infatti, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di sancire che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4.

In definitiva, come si è rilevato in precedenza, il caso oggetto della presente controversia è risultato essere caratterizzato dall’espletamento di una vera e propria procedura concorsuale selettiva, attuata mediante il sistema della mobilità esterna e destinata a sfociare nell’approvazione di una graduatoria e nell’assunzione dei vincitori alle dipendenze della pubblica amministrazione che tale selezione aveva indetto, per cui è corretta la decisione sulla giurisdizione del giudice amministrativo adottata dal Consiglio di Stato.

5. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura complessiva di Euro 15.200,00, ivi compresi gli aumenti di legge, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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