Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11800 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 27/01/2016, dep. 09/06/2016), n.11800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17699-2013 proposto da:

KORKED SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) in persona del

liquidatore e legale rappresentante C.G., C.

SRL UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante C.

A., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO DI

GIOIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M., (OMISSIS);

– intimato –

nonch� da:

M.M. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. ALBERTO IMPRODA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

KORKED SRL IN LIQUIDAZIONE, C. SRL;

– intimati –

nonch� da:

KORKED SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del liquidatore

e legale rappresentante C.G., C. SRL

UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante C.A.,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO DI GIOIA,

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1315/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/06/2012, R.G.N. 1466/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato GIULIO DI GIOIA;

udito l’Avvocato ALBERTO IMPRODA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il, rigetto del ricorso

principale, accoglimento del, ricorso incidentale M.,

inammissibilit� del rimanente ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 23.6.2006 M.M. deduceva di aver concluso in data 29.7.2005 con la C. s.r.l., titolare dell’intero capitale sociale della Korked S.p.A. (poi trasformata in s.r.l.), e con quest’ultima societ�, contratto di mandato a vendere tutte le azioni della societ� Korked entro il 30.6.2006. Era previsto, sulla base del richiamo al precedente accordo del 25.7.2005, un corrispettivo pari al 50% della somma conseguita a titolo di prezzo della vendita. Accadeva che, non avendo adempiuto le societ� mandanti all’obbligo di fornire al mandatario le informazioni utili per l’esecuzione del contratto, l’attore era costretto a sospendere le trattative avviate, nell’ambito delle quali un potenziale acquirente aveva gi� sottoscritto una manifestazione di interesse, chiedendo l’aggiornamento della situazione societaria, richiesta rimasta inevasa dalle mandanti. Conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova le societ� C. e Korked chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di mandato per grave inadempimento delle mandanti, con condanna delle stesse al risarcimento dei danni.

Si costituivano le societ� convenute deducendo che il M. si era reso inadempiente all’obbligo, contrattualmente assunto, di informare le mandatarie circa lo stato delle trattative. Chiedevano pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento del mandatario, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

2. Con sentenza n. 78 del 2009 il Tribunale dichiarava risolto il contratto di mandato per grave inadempimento dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite.

3. Proposto appello principale dal M. e appello incidentale dalle societ� C. e Korked limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria, la Corte d’appello di Venezia, con decisione del 5.6.2012, in parziale riforma della sentenza appellata, escludeva la configurabilit� del grave inadempimento del mandatario e, quindi, la risoluzione del contratto, compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio stante la reciproca soccombenza. La corte territoriale perveniva a tale conclusione sulla base del rilevo che, in mancanza di una concreta proposta di acquisto delle azioni, non era configurabile a carico di alcuna delle parti una condotta tale da determinare la risoluzione del contratto di mandato per inadempimento.

4. Contro la decisione propongono ricorso per cassazione Korked s.r.l. in liquidazione e C. s.r.l., deducendo due motivi.

Autonomo successivo ricorso � stato proposto da M.M., articolato in cinque motivi ed illustrato da memoria.

Rispondono a detto ricorso le due societ� con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti da Korked s.r.l. in liquidazione e C. s.r.l. possono essere esaminati congiuntamente, stante la specularit� dei motivi.

Con il primo motivo di entrambi i ricorsi le societ� Korked e C. deducono l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello di Venezia escluso, riformando sul punto la decisione di primo grado, l’inadempimento di M.M., nonostante questi avesse violato l’art. 7 del contratto di mandato omettendo di informare le societ� mandanti circa le trattative in corso.

Il motivo � inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo le ricorrenti riprodotto il testo contrattuale sul quale fondano le proprie censure, n� indicato la esatta allocazione del contratto di mandato negli atti del giudizio di merito. Inoltre, non risulta sottoposta a specifica critica la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla inconfigurabilit� di qualsivoglia inadempimento in assenza una specifica proposta di acquisito delle azioni.

Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi le societ� Korked e C. deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo al regolamento delle spese processuali. Censurano le ricorrenti la sentenza impugnata per avere compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio sulla base del rilievo che “l’esito complessivo della lite che ha visto una reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite”.

Il motivo � infondato.

Per pacifica giurisprudenza, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, il giudice � tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. Si tratta di valutazione globale ed unitaria, per la quale non rilevano n� l’esito delle varie fasi del processo, n� la pronuncia emessa sui singoli oggetti di domanda.

Correttamente, pertanto, la corte d’appello, una volta riformata la sentenza di primo grado, ha proceduto al regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, compensandole sulla base della reciproca soccombenza, stante il rigetto sia della domanda proposta in primo grado dal M., sia della domanda riconvenzionale in quella sede formulata dalle odierne ricorrenti.

3. Con il primo motivo di ricorso M.M. deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero l’obbligo delle societ� mandanti di fornire al ricorrente, quale mandatario, le informazioni utili alla trattativa, nonch� omessa o errata applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1456 e 1719 c.c..

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero l’obbligo per il mandante di fornire al mandatario le informazioni concernenti l’affare indipendentemente ed anche prima che terzi formulassero proposte negoziali, nonch� errata applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1456 e 1719 c.c..

Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero la comunicazione da parte delle societ� mandatarie di una notizia falsa, idonea ad influire negativamente nell’espletamento del mandato, nonch� omessa o errata applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1456 e 1719 c.c..

Con il quarto motivo si deduce omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla circostanza che il contratto di mandato fu conferito nell’esclusivo interesse del mandatario.

Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dall’odierno ricorrente, nonch� omessa o errata applicazione degli artt. 2721 – 2726 c.c., e artt. 244 – 257 c.p.c..

I motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati nei termini di seguito indicati.

I primi due motivi di ricorso attengono al dedotto obbligo per il mandante di fornire al mandatario le informazioni utili per le trattative, indipendentemente dalla formulazione di proposte negoziali da parte di terzi interessati all’acquisto delle azioni.

Tale obbligo, secondo il ricorrente, trova riscontro, oltre che nel generale dovere del mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato sancito dall’art. 1719 c.c., nella specifica previsione dell’art. 7 del contratto di mandato, il quale pone a carico del mandante l’obbligo di fornire al mandatario “le informazioni utili alle trattative in corso, tra le quali quelle relative alla situazione economica, finanziaria, ricerca e sviluppo, produzione (ivi incluso l’ammontare degli investimenti destinati alla realizzazione del progetto (OMISSIS)), commercializzazione, strategie di marketing (fiere ecc.) della societ�, nonch� sullo stato delle tutele brevettuali”. Deduce il ricorrente che con tre comunicazioni inviate via e-mail (doc. 9, 10 e 11 fasc. ric.) e successiva lettera raccomandata (doc. 15 fasc. ric.) aveva reiteratamente richiesto specifiche informazioni utili per le trattative, senza alcun positivo riscontro da parte delle societ� mandanti; per contro, dette societ� avevano dolosamente omesso di comunicate al M. una serie di informazioni rilevanti per l’espletamento del mandato. Censura il ricorrente l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui la violazione dell’obbligo di fornire dati utili sulla societ� posta in vendita non aveva assunto rilievo ai fini della valutazione dell’inadempimento delle societ� mandanti poich� mancava una proposta negoziale relativa all’affare da concludere.

I rilievi colgono nel segno. La corte territoriale, invero, oltre ad aver omesso di valutare la rilevanza, ai fini del giudizio sul dedotto inadempimento delle societ� mandatarie, delle comunicazioni e della raccomandata inviate dal M., ha ritenuto, con ragionamento censurabile sotto il profilo logico e giuridico, che solo in presenza di una proposta negoziale fosse ipotizzabile il dovere del mandante di fornire al mandatario le informazioni utili all’espletamento dell’incarico. Di contro, le informazioni relative alla societ� posta in vendita, dettagliatamente indicate nell’art. 7, del contratto di mandato, assumono rilievo ancor prima della formulazione di una concreta proposta di acquisto delle azioni, in quanto essenziali affinch� un potenziale acquirente possa valutare la convenienza dell’affare sulla base di una compiuta informazione riguardo alla situazione societaria e, all’esito, assumere le proprie determinazioni in ordine ad una eventuale proposta negoziale.

Anche il terzo motivo di ricorso appare fondato, avendo la Corte territoriale omesso di valutare se la notizia relativa ai vizi di progettazione del prodotto commercializzato dalla societ� Korked corrispondesse o meno a verit� e se la stessa abbia inciso negativamente sull’espletamento del mandato.

I giudici di merito hanno altres� omesso di esaminare la questione, dedotta dal M. con il quarto motivo di ricorso, inerente la configurabilit�, tenuto conto dei contrasti insorti nella compagine sociale, di un contratto di mandato nell’esclusivo o prevalente interesse del mandatario, con le consequenziali ricadute sulla valutazione dell’obbligo del mandatario di fornire le informazioni utili, per l’espletamento del mandato.

Fondato risulta, infine, l’ultimo motivo di ricorso, afferente la richiesta di prova testimoniale avanzata dal M. con riferimento ai capitoli riportati in ricorso, sulla cui ammissione la corte territoriale non si � pronunciata.

4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provveder� altres� alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso proposto da M.M., rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti dalle societ� Korked in liquidazione e C.; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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