Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11800 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10278/2016 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Galeota Giovanni, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASUR – Azienda Sanitaria Unica delle Marche, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Bruno Buozzi n. 87, presso lo studio dell’avvocato Colarizi Massimo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Viozzi

Patrizia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1108/2015 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

pubblicata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il signor M.M. conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. (OMISSIS) (per brevità, ASUR), per la tutela del diritto alla privacy che assumeva violato, in relazione alla vicenda che può essere così sintetizzata, per quanto ancora interessa.

Egli lamentava che l’ASUR – riscontrando la nota del 22 novembre 2012 della Questura di Ascoli Piceno che chiedeva il rilascio di copia conforme all’originale della cartella clinica relativa al suo ricovero ((OMISSIS)) presso il Reparto di (OMISSIS), per indagini di polizia nell’ambito di un procedimento per la revoca del porto d’armi – aveva comunicato, senza il suo consenso, i dati personali del ricovero suo e di altri pazienti. Per tali ragioni, chiedeva al giudice di emettere sentenza dichiarativa dell’illegittimo trattamento dei dati personali, di disporre la cancellazione e il blocco dei dati trattati illegittimamente e di condannare l’ASUR al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 15 ottobre 2015, rigettando le domande, escludeva profili di illegittimità del trattamento dei dati personali nella comunicazione del ricovero effettuata dall’ASER, in quanto attuativa di un obbligo di legge, anche tenuto conto che le modalità di inoltro delle informazioni erano avvenute in maniera rispettosa delle modalità previste dalla legge (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 54 codice privacy). La richiesta della Questura di Ascoli Piceno si riferiva a precedenti note generali del 3 febbraio e del 25 ottobre 1997, con le quali la Questura aveva chiesto alle Aziende Sanitarie del territorio di comunicare all’autorità di polizia le generalità delle persone ricoverate nei reparti psichiatrici, al fine di verificare il possesso dei “requisiti soggettivi per avere la licenza in materia di armi”.

Avverso questa sentenza il M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dall’ASUR-Azienda Sanitaria Unica delle Marche.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di varie disposizione del codice privacy: art. 25, comma 2, art. 26, comma 4, lett. c), e art. 92, comma 2, lett. a), per avere omesso di considerare che il trattamento di dati sensibili, come quelli psichiatrici, da parte dei privati e degli enti pubblici può essere effettuato solo con il consenso scritto dell’interessato, derogabile in fattispecie estranee e determinate (art. 26, comma 3) o previa autorizzazione del Garante, ai soli fini della tutela di diritti in sede giudiziaria e di rango pari a quello dell’interessato (comma 4, lett. c) e, comunque, non quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato (comma 5); con riferimento alle cartelle cliniche è possibile una deroga solo ai fini della tutela in sede giudiziaria di diritti di rango pari a quello dell’interessato (art. 92, comma 2, lett. a-b) e per la prevenzione e repressione dei reati (art. 25, comma 2, lett. b), non nell’ambito di un procedimento amministrativo come quello per la revoca del porto d’armi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, per avere ritenuto ancora vigente l’obbligo di comunicazione di dati sensibili all’autorità di polizia previsto dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 193 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

I dati personali concernenti il ricovero ospedaliero del M. (con diagnosi di ingresso in “stato ansioso in tossicodipendente”) sono stati trattati dall’ASUR, che ha trasmesso copia della cartella clinica su richiesta dell’autorità di polizia per “urgenti indagini di P.G.”, in un procedimento per la revoca del porto d’armi, poi effettivamente avvenuta. Il suddetto trattamento non può dirsi illegittimo.

Vengono in rilievo, in particolare, l’art. 92, comma 2, lett. b), e art. 25, comma 2 codice privacy (nelle formulazioni delle relative disposizioni, vigenti ratione temporis): il primo autorizza la presa di visione e il rilascio di copia della cartella clinica – e, dunque, il trattamento di dati sensibili ex art. 4, comma 1, lett. d) cit. codice, pur presidiati dalle rigide condizioni stabilite per il loro trattamento dall’art. 26 – su richiesta “di soggetti diversi dall’interessato”, se “giustificata dalla documentata necessità: (…) di tutelare (…) una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”; il secondo, in deroga ai divieti di comunicazione e diffusione dei dati personali, dispone in generale che “E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici (…) per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati”.

La finalità di prevenzione e accertamento dei reati connessi all’uso delle armi e l’esigenza di tutelare i concorrenti diritti o libertà fondamentali di coloro che possano relazionarsi con l'”interessato” “cui si riferiscono i dati personali” (art. 4, comma 1, lett. i codice privacy), giustificano il trattamento dei relativi dati sensibili, quali sono quelli emergenti dalle cartelle cliniche del ricorrente, operato dall’ASUR delle Marche nel caso di specie, su richiesta dell’autorità di polizia.

La liceità del suddetto trattamento trova conferma in previsioni normative che lo autorizzano per “finalità di rilevante interesse pubblico” anche in relazione a dati sensibili (cfr. art. 20, comma 1 codice) e “per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” di soggetti pubblici (art. 18, comma 2 codice).

Si deve considerare che, in materia di porto d’armi, la “assenza di alterazioni neurologiche” e “di disturbi mentali di personalità o comportamentali” rientra tra i “requisiti psicofisici minimi” richiesti per il rilascio e il rinnovo del porto d’armi (D.M. Sanità 14 settembre 1994 e D.M. 28 aprile 1998), tanto che “la licenza di portare armi” può essere revocata (o “ricusata”) non solo in relazione a pregresse condanne per fatti penalmente rilevanti, ma anche quando la persona “non dà affidamento di non abusare delle armi” (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, art. 43), cioè in presenza di “concreti elementi che, pur non tradottisi in una condanna o nell’inizio di un procedimento penale, siano rivelatori di una condotta (…) sintomatica di una possibilità di abuso delle armi” (Corte costituzionale n. 440 del 1993). Si spiega allora perchè il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS) imponga ai “titolari (delle) case od istituti di cura” la “tenuta di uno speciale registro”, da notificare all’autorità di pubblica sicurezza, “delle persone ricoverate” che siano “affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche” (v. art. 193, rimasto indenne dopo l’intervento parzialmente abrogativo operato dal D.P.R. n. 28 maggio 2001, n. 311, art. 6 sul citato R.D. del 1940).

Come rilevato nella giurisprudenza amministrativa, “nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse” (cfr. Cons. Stato, III sez., n. 2404 del 2017, n. 5352 e 4242 del 2016, n. 5398 e 4121 del 2014, n. 3979 del 2013)”.

Ed allora, il giudizio espresso dal tribunale di non illiceità della trasmissione da parte dell’ASUR all’autorità di pubblica sicurezza della cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del ricorrente, non integra violazione o falsa applicazione dei parametri normativi denunciati, trattandosi di dati indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali a cura di soggetti pubblici, previste dalla legge e non esercitabili “mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa” (cfr. art. 22, comma 3 codice privacy).

E ciò, tanto più quando il suddetto trattamento avvenga, come è pacifico nella specie, in modo corretto e riservato, secondo le modalità fissate dalla legge (cfr. art. 54 codice privacy) e senza una indiscriminata “diffusione” dei medesimi dati verso “soggetti indeterminati” (cfr. artt. 4, comma 1, lett. m, e 22, comma 8, codice).

Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, è assorbito, postulando l’illiceità del trattamento dei dati personali che è stata esclusa in concreto.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese devono essere compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Doppio contrivyto come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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