Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1180 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1180 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 30544-2007 proposto da:
L-1-3 GO
IZ-S> 1-9-/J
ROSSI TIZIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via
Tagliamento 56, presso lo studio dell’avvocato Nicola Di Pieno, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Paolo Mestrovich e
Stefano Capo, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro

D- (
CARROZZERIA CAZZIOLATO & NIERO SNC, in persona legale
00 2,4

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Lungo Tevere A.
Da Brescia 9-10, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CROVATO PAOLO, come da
procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

02olé 7/3

Data pubblicazione: 21/01/2014

avverso la sentenza n. 750/2007 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 18/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/10/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Vittoria Paolini, su delega avv. Andrea Fioretti, che si

udito il sostituto procuratore generale, dott. Carmelo Sgroi, che
conclude per l’improcedibilità del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor Tiziano Rossi proponeva opposizione avverso decreto
ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Mestre sull’istanza della
“Carrozzeria Cazziolato e Niero s.n.c.” per la somma di euro 1091,67,
oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo inevaso per
riparazioni eseguite sulla vettura dell’attore medesimo.
L’opponente contestava la differenza tra il pattuito e il richiesto,
deducendo che erano state eseguite e fatturate prestazioni mai richieste
né preventivate. Malgrado ciò, egli aveva offerto una somma superiore
a quanto pattuito, ma tale offerta era stata rifiutata dalla Carrozzeria
Cazziolato.
Il Giudice di Pace, espletata la c.t.u., accoglieva in parte l’opposizione,
riducendo la somma dovuta a curo 914,13, Iva esclusa, con condanna
al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e del giudizio
di merito nella misura dei due terzi.
2. Il sig. Rossi impugnava la decisione del Giudice di Pace
deducendone la difformità rispetto alle risultanze peritali, nella parte in
cui prospettava la possibilità di procedere alla riparazione dello spoiler
danneggiato piuttosto che alla sostituzione.
Inoltre, contestava la stessa c.t.u. con riferimento alla determinazione
del costo di sostituzione del pezzo medesimo, ritenendo che il prezzo
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riporta agli atti e alle conclusioni assunte;

applicabile avrebbe dovuto essere quello desumibile dai fatti di causa,
ossia quello dell’epoca in cui la vettura era in produzione, e non il
prezzo indicato dal consulente. In più, riteneva che il giudice avesse
erroneamente interpretato l’accordo riguardante la sostituzione del
pezzo danneggiato, che era stato raggiunto, ma ad un prezzo assai

Contestava, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice
aveva ritenuto inattendibile la deposizione del teste Luppi, inerente la
determinazione del costo del pezzo sostituito, sulla base della di lui
qualità di rappresentante e mandatario del Rossi nel rapporto con la
controparte, in quanto nessuna eccezione era stata sollevata sul punto
dalla controparte e, quindi, la questione non doveva essere sollevata ex
officio. Per altro verso, il sig. Rossi contestava che il sig. Luppi potesse
formalmente qualificarsi come suo mandatario, quanto piuttosto come
mero nuncius, essendosi limitato a manifestare le volontà del Rossi.
Pertanto, l’appellante chiedeva la riforma dell’impug-nata sentenza, con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e limitazione della somma
dovuta all’equivalente in curo della somma pattuita originariamente
con la Carrozzeria Cazziolato, ossia L 250.000-300.000, per avere
quest’ultima sostituito il pezzo senza consenso, con violazione
dell’obbligo di buona fede. Chiedeva il rinnovo della c.t.u. ed avanzava
ulteriori istanze istruttorie.
L’appellata si costituiva contestando la domanda di riforma.
Allegava che il giudice di prime cure aveva tenuto conto correttamente
delle risultanze della c.t.u., nella misura in cui il consulente aveva
dichiarato di non essere in grado di accettare la possibilità di procedere
al ripristino dello spoiler danneggiato piuttosto che alla sostituzione,
ritenendo, però, che appariva ragionevole, atteso il danno assai grave,

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inferiore a quello individuato.

la decisione di procedere alla sostituzione, riguardo alla quale lo stesso
appellante non contestava l’intervenuto accordo con la carrozzeria.
Inoltre, confermava le risultanze della c.t.u. in ordine alla
determinazione del prezzo dell’intervento di manutenzione,
specificando che la decisione sul punto fosse stata motivata dal giudice

condivisibile, ma anche sulla inverosimiglianza della somma
asseritamente concordata.
In ogni caso, l’onere della prova sul punto spettava al committente, il
quale aveva l’onere di controbattere al principio di prova contrario
costituito dalla inverosimiglianza del prezzo ipotizzato dal teste, la cui
inattendibilità derivava non già dalla sua incapacità ma dalla
infondatezza di quanto affermato, anche con riferimento alle risultanze
della c.t.u..
3. 11 Tribunale di Venezia rigettava l’appello in quanto infondato.
Il giudice d’appello confermava la valutazione sull’inattendibilità del
teste Luppi, in quanto titolare di un interesse personale nella vicenda
considerato il rapporto di lavoro intercorrente con il signor Rossi, ed
in quanto le sue dichiarazioni erano palesemente in contrasto con
quanto accertato dal c.t.u..
Rigettava qualsiasi censura in merito ai contenuti della c.t.u..
Riteneva, infine, provata l’esistenza di un accordo per la sostituzione
del pezzo in oggetto, considerando congrua la valutazione operata dal
giudice, all’uopo investito, circa la congruità dei costi effettivamente
necessari. Considerava, in più, immotivata la richiesta di effettuare la
valutazione del costo del pezzo sostituito con riferimento all’epoca dei
fatti, dovendo, invece, il c.t.u. esprimere il valore dell’intervento in
termini attuali.

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di prime cure non solo sulla inattendibilità del teste Luppi, peraltro

4. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il sig. Rossi,
articolando due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il sig.
Giovanni Cazziolato in qualità di legale rappresentante della
“Carrozzeria Cazziolato e Niero s.n.c.”. I difensori del
reatroricorrente, con dichiarazione datata 12 gennaio 2012, hanno

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce il vizio di “omessa motivazione
circa un fatto contro-verso e decisivo per il giudizio — omesso esame del
comportamento tenuto dal teste Luppi nella vicenda per cui è causa — conseguente
erronea ticogni.zione della fattispecie concreta e sua decisività ai fini della risoluzione
del giudizio.”
Il Tribunale di Venezia ha errato nel ritenere il teste Luppi non
attendibile, deducendo, di conseguenza la mancata prova dell’accordo
raggiunto dalle parti sul prezzo della prestazione, e confermando, per
l’effetto, la sentenza di primo grado.
Infatti, la decisione sull’inattendibilità del teste è frutto di un’errata
interpretazione dei fatti di causa.
La Corte Territoriale non ha in alcun modo esaminato il
comportamento tenuto dal Luppi, al fine di verificare se nel caso di
specie egli potesse essere considerato mero nuncius, come sostenuto
dall’odierno ricorrente, oppure vero è proprio rappresentante come
ritenuto da parte avversa.
Il Tribunale ha ritenuto che il sig. Luppi abbia “gestito” la trattativa per
la determinazione del prezzo della prestazione svolta dalla carrozzeria,
senza però offrire alcun elemento per rendere intelligibili, e quindi
controllabili, le motivazioni poste alla base di quest’ assunto.

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comunicato alla cancelleria di aver rinunciato al mandato.

L’attività compiuta dal Luppi, come ricostruita nel corso del giudizio e
mai contestata nei suoi elementi fattuali, è palesemente riconducibile a
quella di un mero riproduttore della volontà altrui.
Lo stesso signor Cazziolato, in sede d’interrogatorio formale, non ha
contestato tale qualità. Non è mai stato messo in discussione che il

Cazziolato, riportando a quest’ultimo la volontà di primo circa
l’opportunità di sostituire o meno il pezzo in questione. Tanto vale
anche per la successiva dipintura della carrozzeria. In più, la stessa
controparte negli atti prodotti ha così affermato a proposito
dell’operato del sig. Luppi: “[…]non ha saputo spiegargli (al Rossi) quello che
stava accedendo o forse non ha chiaramente palesato l’intendimento di Rossi a
Cazziolato.”, così ritenendolo un mero riproduttore della volontà delle
parti in causa.
Il giudizio circa l’attendibilità del teste Luppi è decisivo ai fini della
risoluzione della controversia, nella misura in cui egli, con le
dichiarazioni rese, ha fornito la prova circa l’accordo raggiunto dalle
parti per la determinazione del prezzo della prestazione svolta in una
cifra compresa tra L 250.000 e 300.000.
Da ciò si deduce che nessuna variazione di quel prezzo poteva essere
attuata unilateralmente, dovendosi, pertanto, ritenere illegittima la
pretesa della Carrozzeria Cazziolato.
Il preventivo, quale deve definirsi l’accordo de quo, ha proprio lo scopo
di tutelare le parti da successive variazioni, pertanto si esige dal
prestatore d’opera una stima realistica dei costi per il lavoro
richiestogli, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di ‘,omessa ,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio — omessa valutazione delle istanze istruttorie formulate dall’appellante o
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signor I,uppi si sia limitato a fare da tramite tra il sig. Rossi e il sig.

comunque omessa motiva-ione circa le ragioni del rigetto delle stesse — conseguente
erronea ticogni.zione della fattispecie concreta e sua decisività ai fini della risoluzione
del giudi
La deduzione operata dal Tribunale di Venezia circa l’inverosimiglianza
del corrispettivo indicato dal teste I,uppi è genericamente motivata e

Dagli atti di causa si evince che lo stesso signor Cazziolato era rimasto
sorpreso dal costo del pezzo di ricambio, tanto è vero che affermava di
aver richiamato il fornitore per ottenere conferma del prezzo esatto
dello spoiler. Non è chiaro, quindi, perché l’ammontare del preventivo
riferito dal signor Luppi debba essere considerato inverosimile.
D’altra parte, la Carrozzeria Cazziolato aveva prospettato al signor
Rossi la sostituzione del pezzo ritenendo “antieconomica” la
riparazione del pezzettino di spoiler danneggiato per qualche
centimetro. Questa valutazione sarebbe coerente con la prospettazione
di un costo complessivo dell’intervento pari a 200.000 – £300.000.
Ciò tenendo conto anche che qualche tempo dopo l’autovettura del
signor Rossi ha subito un ulteriore danneggiamento dello spoiler,
anche più grave del precedente, e l’odierno ricorrente, anche sulla base
dell’incresciosa vicenda per cui è causa, ne ha chiesto senz’altro la
riparazione, pagando per questa prestazione alla somma di € 88,80.
Ebbene, considerato che per una riparazione ben più impegnativa si è
rimediato con il ripristino dell’integrità del pezzo e il pagamento di un
corrispettivo inferiore a quello che il Luppi aveva riferito di aver
sentito fare dal Cazziolato in occasione della vicenda per cui è causa, la
testimonianza contestata appare plausibile, così come appare errata la
valutazione fatta dal Cazziolato circa la necessità di sostituire il pezzo.
Inoltre, il Tribunale non ha ammesso dei mezzi di prova decisivi al fine
della risoluzione della controversia in esame. Ha rigettato la prova per
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inoltre contraddetta dalle evidenze processuali.

testi, attraverso l’audizione del signor Luppi e del titolare della “Nuova
Carrozzeria La Provinciale di Pegoraro G. & C.” che avrebbe
consentito di confrontare le due riparazioni effettuate in momenti
successivi, evidenziando gli errori di valutazione in cui era incorsa la
Carrozzeria Cazziolato & Niero. Erano state, inoltre, prodotte, le

più importante, rottura.
Tuttavia, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in merito, non
consentendo di comprendere il ragionamento svolto per arrivare alla
decisione assunta.
2. Il ricorso è improcedibile, non essendo stata depositata la sentenza
impugnata che, nel ricorso, si assume come notificata in data 24
settembre 2007 (vedi prima pagina del ricorso, decima riga).
Al riguardo, questa Corte ha avuto occasione di affermare il seguente
condiviso principio «La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art.
369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito ape/la di improcedibilità, entro il termine
di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con
la rela;-ione di notifica:zione, ove questa sia avvenuta, è fun.zionale al riscontro, da
parte della Corte di cassazione – a tutela de/l’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta
la notificnione della sentenza, è esercitabile soltanto con tosservana del cosiddetto
termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente,

z

alleghi che la senten a impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una
copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notzficnione, il icorso
per cassa ione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una
copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc.
civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma
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rappresentazioni fotografiche del lavoro svolto a seguito della seconda,

dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale
non contesta.zione dell’osservana del termine breve da parte del controricorrente
ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presena di tale
copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione». (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente
alle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 (millecinquecento) euro per
compensi e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 2 ottobre 2013
L’ESTENSORE

IL PRES I DENTE

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