Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1180 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9922/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CIMAVERDE DI BATTAGLIO LORENZO E C. SAS IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 115/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 12/12/07, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, parzialmente favorevole al contribuente (in quanto la rettifica ai fini II.DD. era stata ritenuta legittima, non altrettanto quella ai fini IVA, non essendo risultata provata l’insussistenza dell’esenzione dei canoni di locazione), ha respinto l’appello dell’Ufficio, perchè lo stesso non avrebbe provato il proprio assunto, vale a dire lo svolgimento da parte del contribuente di attività alberghiera (residence) e non di semplice locazione degli immobili, il cui reddito era stato accertato a seguito di verifica di movimentazioni bancarie.

Ricorre la parte erariale con due motivi; il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo, che lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1, art. 10, comma 8 e art. 51, per avere la CTR violato le regole sul riparto dell’onere probatorio in tema di presupposti dell’esenzione delle operazioni in presenza di accertamento presuntivo di maggiori ricavi a norma dell’art. 51 D.P.R. cit. – è manifestamente fondato. Infatti, in base al principio dell’onere della prova, sancito in generale dall’art. 2697 c.c., è colui che vuoi far valere un diritto in giudizio che “deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nella specie, stante la presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 citato, il fallimento dell’attività istruttoria, intesa a dimostrare che il reddito accertato era esente, doveva essere messa a carico del contribuente e non, invece, come ha fatto erroneamente la CTR, a carico dell’amministrazione finanziaria. L’onere della prova dell’amministrazione finanziaria è stato compiutamente assolto nel dimostrare che il contribuente aveva incassato somme che non trovavano riscontro nella contabilità. Da questo punto in poi l’onere di provare che si trattava di somme incassate per operazioni esenti era a carico del contribuente, con la conseguenza che, mancando tale prova, le operazioni andavano considerate imponibili (in termini, cfr. Cass. n. 28946/08; nonchè, in generale, ex multis, Cass. 16115/2007).

L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine al secondo, volto a censurare un vizio motivazionale dell’impugnata sentenza relativamente all’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale Liguria.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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