Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 118 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza R.G. 24711/2015 proposto

da:

L.A., L.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

COSTANTINO, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, SIRAM S.P.A.

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIO BATTAGLIA e DIANA ANGELA ARIENTI,

giusta delega a margine dell’atto di citazione e della memoria

difensiva;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Carmelo

Sgroi, che, visti gli artt. 42, 47 e 380 ter c.p.c., chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per

regolamento di competenza di cui in premessa, disponendo la

prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, con le

conseguenze di legge; avverso l’ordinanza relativa al n. R.G.

5115/2015 del TRIBUNALE di MILANO, emessa e depositata il

23/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– le società oggi resistenti convennero, dinanzi al Tribunale di Milano, gli avvocati L.A., L.I. e il relativo studio associato, chiedendo l’accertamento e la liquidazione dei compensi dovuti ai convenuti per le prestazioni professionali da essi rese in loro favore nel procedimento giurisdizionale n. 633/2010 svoltosi dinanzi al T.A.R. Puglia, nonchè l’accertamento negativo delle eventuali pretese degli stessi convenuti relativamente al procedimento giurisdizionale n. 3286/2011 svoltosi dinanzi al Consiglio di Stato;

– i convenuti eccepirono l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Bari;

– il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 23.9.2015, rigettò l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando la propria competenza;

– avverso tale ordinanza i convenuti hanno proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di due motivi;

– resistono con memoria ex art. 47 c.p.c., le società attrici;

– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dell’istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Milano;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.;

Atteso che:

– il primo motivo (col quale si deduce la violazione dell’art. 1182 c.c., per avere il Tribunale ritenuto che il credito vantato dai professionisti – e per il quale si chiedeva la liquidazione – non fosse liquido e, conseguentemente, per avere ritenuto applicabile l’art. 1182 c.c., comma 4 – che prevede il foro del domicilio del debitore – piuttosto che lo stesso art. 1182, comma 3, che prevede il foro del domicilio del creditore) risulta infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – l’art. 1182 c.c., comma 3, secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l’art. 1182, comma 4, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007, Rv. 599194; Sez. 2, Ordinanza n. 7021 del 14/05/2002, Rv. 554406; Sez. 2, Sentenza n. 486 del 18/01/1997, Rv. 501835; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9273 del 21/04/2011, Rv. 617790; da ultimo Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali);

– nella specie, avendo gli attori chiesto l’accertamento e la liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che i crediti non fossero liquidi (così a proposito della liquidazione di onorari professionali: Sez. 2, Sentenza n. 12629 del 09/12/1995, Rv. 494991; Sez. 2, Sentenza n. 3547 del 06/12/1971, Rv. 355217) e che, pertanto, l’obbligazione dovesse essere adempiuta presso il domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, con conseguente riconoscimento della competenza del Tribunale di Milano, quale giudice del luogo ove il debitore ha il domicilio e nel quale deve essere adempiuta l’obbligazione (foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni – c.d. forum destinatae solutionis – ai sensi dell’art. 20 c.p.c.);

– il secondo motivo (col quale si deduce l’erronea determinazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano relativamente alla domanda di accertamento negativo del credito) è parimenti infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in quanto, in tema di competenza per territorio il criterio determinativo della competenza previsto dall’art. 20 c.p.c..

– che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purchè possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (Sez. 3, Ordinanza n. 15110 del 04/07/2007, Rv. 598705), dovendosi peraltro considerare che, ferma la possibilità degli attori di adire il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. (in relazione all’art. 1182 c.p.c., comma 4), non rileva la contraria possibilità dei convenuti, qualora avessero essi agito in giudizio, di adire il giudice del luogo ove è sorta l’obbligazione;

– l’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi confermare la competenza del Tribunale di Milano;

– le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie e della sopravvenienza, rispetto al momento della proposizione del ricorso, della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di Milano; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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