Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11799 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18284-2019 proposto da:

PROMOZIONE HABITAT SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO

MESSA;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE

173, presso lo studio dell’avvocato LUCA ROSSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2192/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 27.3.2019 rigettò l’appello avverso la sentenza del medesimo Tribunale, che aveva accolto la domanda proposta da P.P. nei confronti della Habitat s.r.l.;

l’attrice aveva agito in giudizio per chiedere dichiararsi la legittimità del recesso dal contratto preliminare del 14.7.2006 stipulato inter partes per inadempimento contrattuale della convenuta, in quanto l’immobile promesso in vendita non era conforme alla normativa urbanistica, oltre alla condanna al pagamento del doppio della caparra; la corte di merito accertò che il promittente venditore aveva presentato una prima domanda di condono nel 1995, che riguardava alcuni abusi commessi in data successiva alla L. n. 724 del 1994 e, pertanto, non condonabili; la seconda domanda di condono era relativa ad ampliamenti dell’immobile, soggetti a vincoli paesaggistici che non consentivano il formarsi del silenzio assenso, nè la concessione in sanatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 326 del 2003, art. 32;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Promozione Habitat s.r.l. sulla base di un unico motivo;

ha resistito con controricorso P.P.;

con istanza depositata in Cancelleria il 26.6.2019, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del ricorso, allegando certificazione medica;

il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di improcedibilità del ricorso per cassazione, perchè tardivamente depositato dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del ricorso; in subordine di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità; il Presidente, rimettendo al collegio ogni valutazione in ordine all’istanza di remissione in termini, ha fissato l’udienza camerale.

Diritto

RITENUTO

che:

il collegio, discostandosi dalla proposta del relatore di improcedibilità del ricorso, ritiene che il deposito, avvenuto il 21.6.2019, il giorno successivo rispetto alla scadenza del termine, sia stato determinato da ragioni di salute, delle quali il ricorrente ha fornito idonea giustificazione, tali da integrare la rimessione in termini;

è stata, infatti, prodotto una certificazione medica del 17.6.2019, dalla quale risultava una prognosi di sette giorni;

va, quindi, data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in caso di tardivo deposito del ricorso, il ricorrente evita la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai semi dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare rìei termini (Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, n. 22092);

conseguentemente l’impedimento, che ha determinato l’oggettiva impossibilità di depositare il ricorso, scadeva il 23.6.2019;

passando all’esame del ricorso, con il primo motivo, si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’omesso esame della concessione in sanatoria del 25.11.2015, rilasciata dal Comune di Roma. Contesta che, in relazione all’immobile oggetto del contratto preliminare fossero state richieste due domande di condono mentre si tratterebbe di un’unica domanda;

il motivo è infondato;

in disparte il difetto di specificità, in quanto non viene allegata nè trascritta la concessione in sanatoria asseritamente rilasciata il 25.11.2015, va, in ogni caso, rilevato che detto documento non è connotato da decisività, avendo la corte di merito accertato che, in relazione all’immobile oggetto del contratto, erano state presentate due domande di condono; la prima domanda, presentata nel 1995 riguardava abusi edilizi commessi in data successiva alla L. n. 724 del 1994 e non erano, pertanto, condonabili mentre la seconda domanda di condono era relativa ad ampliamenti dell’immobile, soggetti a vincoli paesaggistici che non consentivano il formarsi del silenzio assenso, nè la concessione in sanatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 326 del 2003, art. 32;

– il ricorso, con il quale si censura anche l’insufficiente e contraddittoria motivazione – non più previste nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile – contesta la valutazione della prova, contrapponendo alla ricostruzione dei fatti svolta dal giudice di merito la propria valutazione degli elementi istruttori, insindacabile in sede di legittimità (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8053);

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-2 della Corte Suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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