Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11797 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29643 – 2019 R.G. proposto da:

NALDI CARPENTERIE s.r.l. – p. i.v.a. 00677230401 – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Forlì, alla piazza A. Saffi,

n. 32, presso lo studio dell’avvocato Massimo Mambelli che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

dell’iniziale atto di citazione.

– ricorrente –

contro

ERRETI s.r.l. – p. i.v.a. 07735091006 – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

piazza dei Condottieri, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Walter

Franceschelli che la rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce alla scrittura ex art. 47, u.c., c.p.c..

– resistente –

avverso l’ordinanza del 28.8.2019 del Tribunale di Forlì, assunta

nel procedimento iscritto al n. 2725/2018 R.G.;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio

2020 del consigliere Dott. Luigi Abete,

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto accogliersi

il ricorso per regolamento di competenza e dichiararsi la competenza

del Tribunale di Forlì.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Con atto notificato il 27.7.2018 la “Naldi Carpenterie” s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Forlì la “Erreti” s.r.l..

Esponeva che, ai fini dell’esecuzione in subappalto dei lavori di costruzione di una copertura in vetro ed acciaio presso il centro commerciale Laurentino in Roma, aveva acquisito la disponibilità della società convenuta perchè la supportasse logisticamente nella presentazione dell’offerta; che le trattative con la subcommittente, “Parsitalia”, non erano andate a buon fine e parimenti i rapporti con la convenuta si erano incrinati per ragioni estranee al subappalto.

Esponeva che, interpellata dalla “Parsec6” s.p.a., committente principale dei lavori, aveva in data 23.11.2017 stipulato direttamente con tal ultima società il contratto d’appalto.

Esponeva che la “Erreti”, antecedentemente alla stipula del contratto d’appalto, aveva svolto attività di intermediazione per conto di una società concorrente, alla quale aveva indebitamente rimesso informazioni riservate, e, successivamente alla stipula del contratto d’appalto, le aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 152.604,66 a titolo di provvigione.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi che nulla doveva alla convenuta con riferimento all’attività svolta in ordine al contratto d’appalto del 23.11.2017.

Chiedeva ulteriormente condannarsi la convenuta a risarcirle il danno arrecatole, quantificato in non meno di Euro 50.000,00, per gli atti di concorrenza sleale compiuti in suo danno.

2. Si costituiva la “Erreti” s.r.l..

Tra l’altro, eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza per territorio del Tribunale di Forlì, siccome competente ratione foci il Tribunale di Roma.

3. Con ordinanza del 28.8.2019 il Tribunale di Forlì dichiarava la propria incompetenza e la competenza per territorio del Tribunale di Roma.

Premetteva il tribunale che la convenuta aveva contestato la competenza del giudice adito sia con riferimento al foro generale delle persone giuridiche sia con riferimento ai fori facoltativi ex art. 20 c.p.c..

Indi evidenziava che la società convenuta aveva sede in Roma, sicchè competente ex art. 19 c.p.c. era il Tribunale di Roma.

Premetteva altresì che il negozio tra le parti intercorso era da qualificare alla stregua di un contratto atipico di procacciamento d’affari.

Indi su tale scorta evidenziava che il contratto d’appalto stipulato in data 23.11.2017 dall’attrice e dalla “Parsec6” con il preteso ausilio della “Erreti” era stato siglato a Roma, sicchè a Roma era insorto l’asserito diritto alla provvigione di cui si era domandato accertarsi l’insussistenza.

Evidenziava inoltre che il credito pecuniario preteso dalla convenuta era di agevole quantificazione mediante semplici operazioni di calcolo, sicchè il correlato debito era da adempiere nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, ossia in Roma.

Evidenziava infine che non aveva valenza che la convenuta non avesse contestato la competenza in relazione alla domanda di risarcimento dei danni per asserita concorrenza sleale; che invero tal ultima domanda non poteva che essere attratta dalla competenza relativa alla connessa domanda di accertamento negativo del preteso credito per provvigioni.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la “Naldi Costruzioni” s.r.l.; ha chiesto, sulla scorta di due motivi, dichiararsi la competenza del Tribunale di Forlì con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La “Erreti” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto confermarsi l’impugnata ordinanza con il favore delle spese.

5. Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

6. La “Naldi Costruzioni” s.r.l. ha depositato memoria.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erronea individuazione del luogo ove è sorta l’obbligazione.

Deduce che, pur ad ammettere che il rapporto intercorso con la “Erreti” sia da ricondurre ad un contratto atipico di procacciamento di affari, il luogo in cui siffatto contratto si è perfezionato non è da individuare nel luogo ove si è perfezionato il contratto d’appalto in data 23.11.2017 tra essa ricorrente e la “Parsec6”, ma è da individuare in Predappio, ricadente nel circondario del Tribunale di Forlì, luogo ove si trova la propria sede e ove ha avuto conoscenza dell’accettazione della “Erreti” “a mantenere i contatti” con “Parsitalia”, iniziale subcommittente.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’inammissibilità dell’eccezione d’incompetenza per territorio.

Deduce che la “Erreti” non ha contestato, così come avrebbe dovuto, la competenza del Tribunale di Forlì con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento dei danni da concorrenza sleale; che dunque l’eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile.

Deduce che, in ogni caso, con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento dei danni da concorrenza sleale è competente il Tribunale di Forlì; che invero nel circondario di Forlì si è verificato il danno da concorrenza sleale ed è ubicata la sede di essa ricorrente, soggetto leso.

9. Il primo motivo è fondato e va accolto.

10. In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall’art. 20 c.p.c. – che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda – è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purchè possa stabilirsi una relazione – sia pure di tipo ipotetico – fra l’obbligazione che costituisce l’oggetto della lite ed il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta e dovrebbe essere eseguita (cfr. Cass. (ord.) 4.7.2007, n. 15110; Cass. (ord.) 12.11.2003, n. 17106).

11. Su tale scorta va appieno condiviso il rilievo della s.r.l. ricorrente.

Ossia il presunto contratto consensuale di procacciamento d’affari, conformemente al disposto dell’art. 1326 c.c., comma 1, deve reputarsi concluso in Predappio, ricompresa nel circondario del Tribunale di Forlì e ove è ubicata la sede di essa ricorrente.

E difatti la “Naldi Carpenterie” avrebbe rivolto alla “Erreti” la presunta proposta contrattuale di ricevere da tal ultima società – corrente in Roma – supporto logistico ai fini della presentazione dell’offerta per l’aggiudicazione in subappalto dei lavori da eseguirsi presso il centro commerciale Laurentino in Roma e, di seguito, la “Naldi Carpenterie” avrebbe presso la propria sede acquisito conoscenza dell’accettazione della “Erreti”.

L’obbligazione ex contractu dunque sarebbe sorta in Predappio, il che dà ragione della competenza ratione foci del Tribunale di Forlì alla stregua del forum contractus.

12. Due aggiuntivi rilievi si impongono.

13. Va dato atto – per compiutezza di rappresentazione – che il Tribunale di Roma – innanzi al quale la “Erreti”, con atto del 24.7.2018, ha citato a comparire la “Naldi Carpenterie”, onde sentir condannare la convenuta al pagamento della provvigione reclamata in via riconvenzionale dinanzi al Tribunale di Forlì (della cui competenza territoriale in questa sede si controverte) – nel quadro della valutazione circa la continenza tra i due giudizi ha disatteso – per le medesime suindicate ragioni – l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Forlì che analogamente dinanzi al Tribunale di Roma la “Erreti” ha sollevato.

14. In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte, (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2014, n. 26094; Cass. (ord.) 7.3.2013, n. 5725; Cass. (ord.) 29.8.2008, n. 21899).

In questi termini non può che darsi atto della incompletezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla “Erreti” innanzi al Tribunale di Forlì, sicchè va appieno condiviso l’analogo rilievo di cui alle conclusioni del P.M. (cfr. pag. 8).

15. Il secondo motivo del pari è fondato e va accolto.

16. E’ innegabile che la convenuta “Erreti”, alla stregua del mero iniziale rilievo di cui alla comparsa di costituzione (cfr. scrittura difensiva, pag. 4, ove il rilievo è testualmente riprodotto), non ha contestato in modo specifico ed argomentato la competenza per territorio del Tribunale di Forlì con riferimento alla domanda di risarcimento dei pretesi danni da concorrenza sleale.

Invero, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del testo previgente dell’art. 38, comma 3, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato; vertendosi – inoltre – in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2011, n. 17020; Cass. (ord.) 27.10.2016, n. 21769; Cass. 25.11.2005, n. 24903).

Si è perciò radicata la competenza del Tribunale di Forlì in relazione alla domanda di risarcimento dei pretesi danni da concorrenza sleale.

17. Nè può assumersi che la “domanda di risarcimento dei danni per concorrenza sleale (…) non può che essere attratta dalla competenza della questione principale (…)” (così ordinanza impugnata, pag. 3).

In verità si è al cospetto di una ipotesi di “cumulo oggettivo” ex art. 104 c.p.c. (cfr. analogamente conclusioni P.M., pag. 9).

18. Si tenga conto, da ultimo, che non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura (cfr. Cass. (ord.) 4.11.2015, n. 22584).

19. In accoglimento del regolamento di competenza si impone la cassazione dell’ordinanza impugnata. Conseguentemente va dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

20. Il ricorso è da accogliere; non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 cit., comma 1 Bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza del 28.8.2019 del Tribunale di Forlì, dichiara la competenza del Tribunale di Forlì dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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