Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11797 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11182/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 71 C/O

DOTT. FALCONI, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO MASCI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, DITTA P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1093/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VITTORIO MASCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona P.A. chiedendo il risarcimento del danno. Espose in particolare parte attrice quanto segue. Il C. aveva acquistato due distinte ed autonome unità immobiliari in Sulmona, la prima al piano terra e la seconda al primo piano, e nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati alla ditta P. relativamente all’unità al piano terra si era verificato un parziale crollo dell’edificio che aveva interessato sia l’unità a piano terra che quella al primo piano, nonchè il terrazzo sovrastante di proprietà di N.M. e l’immobile confinante di quest’ultimo. Era stato disposto dall’autorità comunale lo sgombero dell’abitazione del N. e nella sentenza a chiusura del processo penale, conclusosi con l’assoluzione del C. e la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione quanto al P., era stato rilevato che il P. avrebbe dovuto adottare tutte le cautele e misure richieste dalle regole dell’arte. A seguito del crollo l’attore aveva dovuto procedere alla ricostruzione dell’intero fabbricato, oltre alla riparazione dell’immobile del N. ed al rimborso delle spese da questi sostenute per la sistemazione della propria famiglia. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in giudizio l’assicuratore.

2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio della somma di Euro 50.078,25 e l’assicuratore a tenere indenne il P.. Riconobbe in particolare il Tribunale, sulla base di CTU, Euro 28.248,82 per la ricostruzione dell’immobile, Euro 5.339,00 per spese di progettazione, Euro 13.531,17 per spese accessorie e Euro 2.959,29 per spese relative alla famiglia N..

3. Avverso detta sentenza propose appello Fondiaria SAI s.p.a.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 27 ottobre 2014 la Corte d’appello di L’Aquila accolse parzialmente l’appello, condannando il P. al pagamento della somma di Euro 32.743,36 oltre rivalutazione ed interessi e l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, previo richiamo al motivo di appello secondo cui il C. aveva acquistato l’immobile per la somma di Euro 32.743,36, che il risarcimento del danno non poteva eccedere il valore che il bene aveva prima di essere danneggiato o distrutto.

5. Ha proposto ricorso per cassazione C.F. sulla base di un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’artt. 2043 e 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il danno non poteva essere rappresentato solo dal controvalore del bene distrutto, avendo il C. dovuto sostenere ulteriori spese e costi imprevisti per la realizzazione della nuova struttura ed avendo anche dovuto provvedere alla riparazione dell’immobile di N.M. e rimborsare le spese sostenute da quest’ultimo per la mancata disponibilità dell’alloggio, secondo quanto liquidato dalla CTU.

1.1 Il motivo è fondato. In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum – per equivalente o in forma specifica – del patrimonio leso (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2720; 2 luglio 2010, n. 15726; 16 dicembre 1988, n, 6856). Il giudice di merito, avendo contenuto la liquidazione del danno nei limiti del valore del bene danneggiato, e non avendo valutato se il pregiudizio subito eccedesse tale valore, ha violato il suddetto principio di diritto cui, in sede di rinvio, dovrà attenersi.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di l’Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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