Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11797 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 27/01/2016, dep. 09/06/2016), n.11797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16650/2013 proposto da:

F.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

NICOLA LAURO, DARIO DE LANDRO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

nonchè da:

R.B., domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIROZZI

ALESSIA, PASQUALE PACIFICO giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.A., EVI SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 122/2013 del TRIBUNALE DI NAPOLI SEDE

DISTACCATA DI ISCHIA, depositata il 25/02/2013, R.G.N. 455/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008 la EVI S.p.a. chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace di Ischia un decreto ingiuntivo nei confronti di F.A., per la somma di Euro 568,78, oltre interessi di mora convenzionali, per fatture insolute relative a corrispettivi per la fornitura di acqua potabile all’utenza n. (OMISSIS).

L’ingiunta proponeva opposizione, precisando di aver concesso l’immobile, cui si riferiva la predetta utenza, in locazione per uso abitativo, per quattro anni a decorrere dal 10 novembre 2000, a R.B., il quale si era obbligato contrattualmente a sostenere per intero, tra l’altro), anche le spese di acqua, le cui bollette pervenivano direttamente presso l’immobile locato; chiedeva e otteneva di chiamare in causa il conduttore che, costituendosi, chiedeva il rigetto delle pretese dell’opponente.

La società opposta si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 2224 del 2009, rigettava l’opposizione, condannava la pane chiamata in causa al pagamento in favore della F., dell’importo di Euro 821,86, oltre interessi, come liquidato in decreto ingiuntivo in favore dell’EVI S.p.a., condannava l’opponente alle spese di lite in favore dell’opposta e condannava la parte chiamata in causa al pagamento delle spese di lite in favore della F..

Avverso tale decisione R.B. proponeva appello, cui resisteva la sola F..

Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 25 febbraio 2013, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della F. nei confronti di R.B., condannava detta appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore del procuratore antistatario dell’appellante e confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza del Tribunale F.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso R.B. proponendo pure ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale e basato su un unico motivo.

L’intimata S.p.a. in liquidazione non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Seguendo l’ordine logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso principale.

Con tale mezzo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360, n. 3”, la ricorrente sostiene che la sentenza di primo grado “non era appellabile per il motivo accolto dal Tribunale”, in quanto pronunciata secondo equità, essendo controversa la debenza di spese per fornitura idrica richieste in misura inferiore a quella massima prevista per il giudizio di equità ed essendo le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità appellabili, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, laddove invece, nella specie, i motivi di appello censuravano esclusivamente il giudizio del Giudice di pace relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori assuntivamente disattesi o dedurre la violazione delle norme o dei principi di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3.

1.1. Il motivo, pur se ammissibile, anche se non risulta dal ricorso se e in quale atto la questione sia stata dedotta dalla ricorrente innanzi al giudice di merito, potendo questa Corte anche d’ufficio rilevare una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di mero non abbia riscontrato (Cass. 31/10/2005, 21110 e Cass. 27/11/29014, n. 25209), non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione solo questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass. 13 aprile 2004, n. 6989; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915)” tuttavia, infondato.

Si osserva al riguardo che, nella specie, trattasi di causa derivante da rapporti giuridici relativi a contratto (tra la F. e la Evi S.p.a.), concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., come pure eccepito dal controricorrente, che va decisa secondo diritto, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e che, peraltro, quando – come nel caso all’esame – siano proposte dinanzi al giudice di pace due domande connesse, di cui almeno una soggetta a pronuncia secondo diritto, entrambe vanno decise secondo diritto (Cass. 10/12/2013, n. 27543).

2. Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c. e agli artt. 76 e 123 disp. att. c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; vizio di motivazione; motivazione apparente e contraddittoria”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui – rilevata la mancanza della produzione della Evi S.p.a. relativa alla prima fase del giudizio e la mancata allegazione al fascicolo d’ufficio delle fatture recanti gli importi dovuti dalla F. e considerato che la mancanza delle fatture incideva anche sulla fondatezza della domanda della F. di manleva nei confronti del R. per quanto ancora dovuto non essendo possibile verificare l’utenza e il periodo interessati -, il Tribunale ha ritenuto erronea la decisione del Giudice di pace che ha condannato il R. sul presupposto della mancata specifica contestazione dei consumi e dei periodi, peraltro in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 115 c.p.c., nella sua nuova formulazione, di tal chè la F. si sarebbe sottratta all’onere probatorio su di lei gravante.

Assume la ricorrente che, in virtù del principio dell’acquisizione delle prove, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o a istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice;

sostiene che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di appello non è un novum judicium, bensì una revisio prioris instantiae, sicchè in appello non si ripetono gli oneri probatori del primo grado e il Giudice del secondo grado non può rigettare la domanda solo perchè in quel grado non e rata fornita la prova della domanda o dell’eccezione per mancanza del fascicolo ma deve accertare se l’appellante ha allegato specifiche censure idonee a determinare la riforma della sentenza impugnata. Evidenzia che il Giudice di primo grado ha dato atto non solo della presenza dei contratti di fornitura idrica (nel fascicolo della EVI S.p.A.) ma anche che dai medesimi contratti risultava che i consumi de quibus fossero relativi al periodo in cui l’immobile in parola è stato condotto in locazione dal R. e che era emerso che le bollette per i consumi d’acqua non erano state recapitare all’opponente.

Sostiene la F. che tali circostanze, unitamente al fatto che l’appellante non aveva contestato l’efficacia probatoria dei documenti prodotti in primo grado (estratto autentico delle scritture contabili e dei contratti di somministrazione prodotti dall’EVI S.p.a.), non siano state neppure sommariamente valutate dal Giudice dell’appello, sicchè sarebbe evidente il vizio di motivazione, sussumibile sotto il profilo della contraddittorietà e dell’omesso esame su un punto decisivo.

Conclusivamente, ad avviso della ricorrente, il Tribunale, peraltro con motivazione contraddittoria e insufficiente ed incoerente, non si sarebbe attenuto ai principi giurisprudenziali da lei richiamati, non avrebbe esaminato il punto decisivo rappresentato dalla prova documentale della riferibilità dei consumi idrici all’appellante e non avrebbe attribuito alcun rilievo alla circostanza che il R. non aveva offerto alcun elemento a sostegno del proprio gravame, contestando l’esistenza e l’inconferenza dei contrari prodotti” sulla cui valenza il giudice del primo grado aveva basato la sua decisione.

2.1. Il motivo è fondato per l’assorbente rilievo che, secondo orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte e al quale va data continuità in questa sede, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass., sez. un., 8/02/2013, n. 3033, Cass., sez. un., 23/12/2005, n. 28498; v. pure Cass. 22/01/2013, n. 1462).

Con la pronuncia delle Sezioni Unite più recente sopra indicata è stato pure precisato, in particolare, che “tenuto conto dell’odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c., vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste”.

Le stesse Sezioni Unite hanno nella sentenza da ultimo richiamata osservato che, per quanto riguarda specificamente le prove documentali, “materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l’inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorchè non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell’appellato o per l’insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all’appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (la richiesta di cui all’art. 76 disp. att. c.p.c.) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile dall’art. 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur”.

3. Dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale resta assorbito l’esame del terzo motivo del medesimo ricorso, con cui, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la ricorrente si duole che il Tribunale, pur avendo rigettato “le richieste di entrambe le parti per lo stesso motivo”, abbia poi condannato la sola appellata alle spese del giudizio, senza dar conto dell’iter logico seguito e ponendosi in, contrasto con il disposto dell’art. 92 c.p.c..

Ricorso incidentale condizionato.

4 Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, deducendo “Violazione dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 841 del 1973, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Violazione dell’art. 2967 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, il R. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la mancanza delle fatture impedisce di delibare sia l’eccezione di prescrizione biennale che quella di prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla F..

4.1. Il motivo è infondato, atteso che, in mancanza delle fatture di cui si discute in causa, non può accertarsi il dies a quo dell’eccepita prescrizione, rilevandosi che era onere del R., per le ragioni evidenziate esaminando il primo motivo del ricorso principale, fornire la prova al riguardo.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo motivo del medesimo ricorso; va rigettato il ricorso incidentale condizionato.

La sentenza va cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto.

La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell’appello proposto da R.B., alla luce di quanti evidenziato al par. 2.1.

Tenuto conto della particolarità della vicenda e delle questioni esaminate, vanno compensate per intero, tra le parti, le spese del secondo grado del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte pronunciando sui ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo del medesimo ricorso; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello e compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado del giudizio di merito; compensa per intero tra le parti anche le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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