Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11796 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/06/2020), n.11796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 9553 – 2019 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal Tribunale di Catania con ordinanza in data

5.2.2019, nella causa tra:

COMUNE di PRIOLO GARGALLO – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

dall’avvocato Grazia Sciara;

contro

D.M.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso

dall’avvocato Fabio Prestia;

e

REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO di PROTEZIONE CIVILE – c.f.

(OMISSIS) – rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale

dello Stato di Catania;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio

2020 del consigliere Dott. Luigi Abete,

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Corrado Mistri, che ha chiesto

dichiararsi il Tribunale di Siracusa funzionalmente competente

limitatamente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.

102/2007.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Siracusa, su ricorso di D.M.G., pronunciava decreto ingiuntivo n. 102/2007 nei confronti del Comune di Priolo Gargallo.

2. Il Comune di Priolo Gargallo proponeva opposizione.

Chiedeva revocarsi l’opposto decreto e contestualmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Regione Siciliana – Dipartimento di Protezione Civile.

3. Con sentenza n. 1816/2014 il Tribunale di Siracusa dichiarava ai sensi dell’art. 25 c.p.c. la propria incompetenza a decidere l’intera controversia ed indicava quale giudice competente il Tribunale di Catania.

4. Il Comune di Priolo Gargallo attendeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Catania.

5. Con ordinanza in data 5.2.2019 il Tribunale di Catania disponeva separarsi la causa tra il Comune di Priolo Gargallo e la Regione Siciliana – Dipartimento di Protezione Civile, causa che sospendeva ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; indi, ritenuta la propria incompetenza limitatamente all’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Priolo Gargallo nei confronti di D.M.G., chiedeva al riguardo d’ufficio regolamento di competenza.

6. Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

7. A seguito dell’ordinanza interlocutoria dei 4/23.12.2019 si è acquisito riscontro della comunicazione dell’ordinanza del 5.2.2019 alle parti giusta la previsione dell’art. 47 c.p.c., u.c..

8. E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal tribunale a quo, a tenor del quale l’art. 645 c.p.c., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione; cosicchè, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un’amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell’opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l’altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest’ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi (cfr. Cass. (ord.) 7.7.2011, n. 15052; Cass. 7.12.2000, n. 15528).

9. Su tale scorta va dichiarata la competenza del Tribunale di Siracusa limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta dal Comune di Priolo Gargallo nei confronti di D.M.G. avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2007 pronunciato dallo stesso Tribunale di Siracusa; il Comune di Priolo Gargallo e D.M.G. vanno conseguentemente rimessi nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Siracusa.

10. Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiarai limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta dal Comune di Priolo Gargallo nei confronti di D.M.G. avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2007 pronunciato dal Tribunale di Siracusa la competenza dello stesso Tribunale di Siracusa, dinanzi al quale nel termine di legge rimette le medesime parti.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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