Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11796 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Elleci società semplice, con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante R.C., rappresentata e difesa per

procura in calce al ricorso dell’Avvocato GENTILLI GIORGIO,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via XX

Settembre n. 62;

– ricorrente –

contro

Comune di Gassino Torinese;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 18/2/04 della Commissione Tributaria regionale

del Piemonte depositata il 30.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del

23.2.2010 dal consigliere Dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 26.11.2004, la società semplice Elleci ricorre sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 18/2/04 del 30.7.2004, notificata il 27.10.2004, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di liquidazione emessi dal Comune di Gassino Torinese per il pagamento dell’ici per gli anni 1998 e 1999, ritenendo il giudice di secondo grado infondati i motivi sollevati dalla contribuente che eccepivano la decadenza dell’ente impositore e l’invalidità degli atti impugnati per difetto di legittimazione del funzionario che li aveva sottoscritti, per vizio di motivazione, per mancanza del necessario atto di accertamento e per illegittima determinazione delle sanzioni applicate.

L’intimato comune di Gassino Torinese non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16, e art. 95, comma 3, e dell’art. 154 c.p.c., ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo l’erroneità della decisione impugnata per avere ritenuto prorogato il termine biennale stabilito dalla legge per l’adozione dell’atto impositivo in materia di ici nonostante che la disposizione in argomento fosse entrata in vigore il 1 gennaio 2003, quando il predetto termine era già scaduto il 31.12.2002.

Il motivo è infondato.

La L. n. 282 del 2002, art. 31, comma 16, così disponeva: “In deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive”.

La circostanza che il termine di decadenza prorogato scadeva il 31 dicembre, mentre la L. 289 è entrata in vigore il 1 gennaio successivo, è sufficiente ad escludere qualsiasi soluzione di continuità del termine in questione.

In ogni caso si osserva che qualsiasi dubbio circa la contestata proroga appare superabile alla luce dell’espressa deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie (principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto del Contribuente, di cui alla L. n. 212 del 2000) formulata dalla disposizione in esame nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 1, comma 1, del medesimo statuto, che senz’altro porta a riconoscere a tale disposizione efficacia retroattiva. Con riferimento alla analoga disposizione di cui alla L. n. 441 del 2002, art. 27, comma 9, che prorogava il termine dell’attività di liquidazione in relazione ad alcune annulità dell’ici, questa corte ha infatti già avuto modo di precisare che, tale disposizione non si è limitata ad ampliare i termini, ma ne ha introdotti di nuovi, da ritenersi, in virtù dell’espressa deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, applicabili retroattivamente anche a quelli già decorsi al momento dell’entrata in vigore del regime derogatorio (Cass. n. 10025 del 2009).

La censura di omessa o insufficiente motivazione appare invece inammissibile, sia perchè non compiutamente sviluppata in relazione alle ragioni poste dalla decisione impugnata, che in virtù della assorbente considerazione che il vizio di motivazione della sentenza è riscontrabile unicamente in relazione agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non già con riferimento all’applicazione delle disposizioni di diritto, sostanziali o processuali (Cass. S.U. n. 21712 del 2004). In quest’ultimo caso, infatti, potendo questa corte correggere la motivazione della sentenza laddove ritenga esatto il decisum (art. 384 c.p.c., comma 2), la questione prospettabile investe direttamente l’applicazione della legge fatta propria dal giudice di merito ed il vizio denunziabile è quello di violazione di legge. L’unica censura di cui la Corte di legittimità può essere investita e che può portare alla cassazione della sentenza impugnata non concerne pertanto in questi casi la sufficienza o congruità della motivazione, bensì la corretta interpretazione o applicazione delle norme di diritto da parte del giudice di merito.

Secondo il motivo di ricorso denunzia violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 2, comma 4, L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Commissione regionale omesso di pronunciare sull’eccezione della ricorrente che aveva dedotto “il mancato rispetto dello statuto del contribuente per omessa indicazione dell’oggetto del titolo della norma richiamata, nonchè per omesso riporto del testo modificato”.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 1, e L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Commissione regionale omesso di pronunciare sull’eccezione della ricorrente che aveva dedotto “l’illegittima deroga attuata dalla norma di proroga non avendo quest’ultima un rango dello stesso grado di quello dello statuto del contribuente o dei principi generali dell’ordinamento tributario”.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono entrambi in parte infondati ed in parte inammissibili.

Infondati quanto al denunziato vizio di omessa pronuncia in quanto, nel rigettare il corrispondente motivo di appello, la Commissione regionale ha argomentato sulla base del rilievo che “la norma richiamata dal contribuente ovvero la L. n. 448 del 2001, art. 27, è estranea al caso di specie”.

Inammissibili con riferimento alla dedotta violazione di legge, tenuto conto che il giudice a quo ha dichiarato l’estraneità e quindi la non applicabilità al caso concreto della disposizione di legge richiamata (L. n. 448 del 2001, art. 27) e che tale argomentazione non risulta investita da specifiche e puntuali censure.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, commi 2 e 3, e art. 107, commi 2 e 3, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia censurando la sentenza impugnata per avere respinto, sulla base di un mero richiamo alla normativa speciale in materia di ici posta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, il motivo della ricorrente che eccepiva l’illegittimità degli avvisi impugnati per essere stati sottoscritti da soggetto privo della qualifica dirigenziale. Sostiene al riguardo il ricorso che, nel caso di specie, avrebbe dovuto invece trovare applicazione la disposizione citata in materia di ordinamento degli enti locali, in quanto norma generale e posteriore rispetto a quella dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, adottando un orientamento che il Collegio condivide, ha già statuito in proposito, precisando che in tema di ici il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, a tenore del quale “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, detta – al pari dell’art. 6, comma 1 – disposizioni in materia tributaria aventi natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina degli enti locali di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 142, sicchè, con riguardo al successivo testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 12 agosto 2000, n. 267, che all’art. 107, prevede in via generale che, nei comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, le funzioni siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi dal sindaco, il principio dell’applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274, del cit. T.U. del 2000, che pura ha disposto – alle lett. x) e y) – l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art. 11, comma 4 (Cass. n. 7905 del 2005).

Il quinto motivo di ricorso, denunziando violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, periodo 2, e art. 14, comma 1, e art. 11, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la statuizione impugnata che, sulla base della considerazione che il Comune non aveva effettuato alcuna contestazione fondata su nuovi classa menti non comunicati, aveva respinto il motivo di ricorso che denunziava l’illegittimità degli avvisi di liquidazione impugnati in quanto non preceduti da un avviso di rettifica, fondata sul rilievo che l’indicazione della detrazione ici per l’abitazione principale, non spettante per l’ente impositore, equivalesse ad una dichiarazione infedele. Sostiene al riguardo il ricorso che la sentenza va cassata in quanto “l’abito di applicazione dell’avviso di rettifica non riguarda classamenti ma qualsiasi caso di dichiarazione infedele come il caso di specie”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso invero non illustra in modo specifico, mediante il necessario e puntuale richiamo al contenuto degli avvisi di liquidazione impugnati, le ragioni per le quali il comune avrebbe dovuto adottare gli avvisi di rettifica.

Costituisce orientamento costante di questa Corte, infatti, il principio che il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). In particolare, il ricorso avrebbe dovuto allegare e quindi dimostrare, mediante congruo richiamo agli atti del giudizio, che gli avvisi non erano stati adottati sulla base della mera dichiarazione del contribuente, ma sulla base di una rettifica della stessa, sicchè essi erano illegittimi atteso che la pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con atti di rettifica. Il mero richiamo, nel motivo, al diniego della detrazione ici per l’abitazione principale appare al riguardo del tutto insufficiente, non illustrando in quale modo tale contestazione si sarebbe inserita nel procedimento e sarebbe stata quindi presa in considerazione nel momento impositivo.

Il sesto motivo di ricorso, denunziando violazione e mancata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e d omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la statuizione impugnata che, sulla base della considerazione che gli avvisi di liquidazione riportavano il dispositivo delle delibere comunali, quali atti presupposti, e che esse erano comunque atti amministrativi generali di pubblica conoscenza, aveva respinto la contestazione di difetto di motivazione degli atti impugnati. Sostiene al riguardo il ricorso che la motivazione è contraddittoria e comunque errata, atteso che ai fini della riproduzione dell’atto presupposto, non è sufficiente il richiamo della sola parte dispositiva, apparendo necessario anche riportare la motivazione.

Il mezzo è infondato.

Questa Corte ha già precisato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di ici, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rilevano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. n. 25371 del 2008).

Il settimo motivo di ricorso, denunziando violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la statuizione impugnata che, sulla base della considerazione che le sanzioni applicate sono dalla legge determinate in misura fissa, aveva respinto la contestazione della contribuente di illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione, costituito dalla omessa indicazione dei criteri quantitativi e qualitativi. Sostiene il ricorso che la decisione va cassata sul punto, in quanto, in quanto “nell’atto impositivo non vi è alcun cenno ai criteri quantitativi e qualitativi che avrebbe dovuto seguire il funzionario comunale nel comminare le sanzioni”.

Il motivo è inammissibile.

Tale conclusione si impone in quanto il mezzo si limita a riproporre le censure sul punto sollevate nel giudizio di merito, senza investire nè rivolgere critiche all’effettiva ratio decidendi del capo della sentenza impugnato, che ha rigettato l’eccezione di difetto di motivazione dell’atto impugnato in ordine alla misura delle sanzioni applicate osservando che essa non era necessaria, risultando la sanzione determinata dalla legge in misura fissa.

L’ottavo motivo di ricorso, denunziando violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1, 2 e 3, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la statuizione impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di ricorso che lamentava la mancata applicazione della riduzione delle sanzioni a seguito della continuazione.

Il motivo è infondato.

La Commissione regione si è infatti pronunciata sul punto, osservando che la mancata applicazione del regime della continuazione sulle sanzioni non poteva considerarsi causa di illegittimità dell’atto in quanto i due avvisi impugnati si riferivano ad annualità diverse ed erano stati formati in tempi diversi. Nè il motivo, per come formulato, censura in alcun modo tali argomentazioni.

Il nono motivo di ricorso, denunziando violazione e mancata applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, ed omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione impugnata per avere respinto il motivo di appello contro il capo della sentenza di primo grado che l’aveva condannata al pagamento delle spese di giudizio senza distinguere tra l’importo dovuto a titolo di diritti e quello liquidato per onorari.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, tenuto conto che la censura svolta dalla contribuente risulta sostanzialmente accolta dalla Commissione regionale, che, nel dispositivo, ha provveduto a riliquidare le spese del giudizio di primo grado, oltre che quelle di appello, operando la distinzione tra diritti ed onorari.

In conclusione il ricorso è respinto.

Nulla si dispone sulle spese, non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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