Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11796 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4273/2015 proposto da:

D.B.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PACI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PESARO, in persona del Sindaco pro tempore RI.MA.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDOARDO MARIA STECCONI giusta procura in calce

al controricorso;

R.G., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

A.S., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 452/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO PACI;

udito l’Avvocato CARDENA’ per delega non scritta;

udito l’Avvocato EDOARDO MARIA STECCONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona con sentenza 14.6.2014 n. 452 ha rigettato la domanda proposta da D.B.P. avente ad oggetto la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3), della sentenza della medesima Corte territoriale in data 19.11.2003 n. 839 che, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva condannato il D.B., nella qualità di progettista e direttore lavori, in solido con gli eredi di F.S. – titolare della ditta individuale appaltatrice, dichiarata successivamente fallita- in proporzione alle rispettive quote, ed a P.P., quale direttore lavori, al risarcimento dei danni – dovuti a gravi vizi di costruzione- in favore dei proprietari degli edifici realizzati in attuazione del PEEP in zona (OMISSIS), su area di proprietà del Comune di Pesaro, escludendo invece ogni responsabilità dell’ente locale.

Il Giudice d’appello della fase rescindente riteneva che il D.B. non avesse assolto all’onere richiesto dall’art. 398 c.p.c., di indicare la data in cui aveva avuto notizia, successivamente alla pronuncia della sentenza revocanda, dei documenti depositati presso il Comune di Pesaro ritenuti decisivi, e comunque non avesse fornito prova della oggettiva impossibilità di produrli nel corso del giudizio di merito per fatto dell’avversario o forza maggiore. Inoltre il contenuto dei documenti in questione attestanti lo svolgimento di incontri tra alcuni dei proprietari, l’ente locale ed il personale tecnico, volti a definire transattivamente la vertenza, non rivestiva carattere “decisivo” tale da comportare la modifica della decisione impugnata per revocazione.

Avverso la sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il D.B. deducendo come unico motivo il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resistono con controricorso e memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., i proprietari degli edifici ed il Comune di Pesaro.

Non hanno svolto difese gli eredi di F.S., il Curatore fallimentare della impresa individuale F.S. e P.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile, difettando il requisito essenziale della “esposizione sommaria dei fatti di causa” prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorso, infatti, immediatamente dopo a la intestazione con la indicazione della parte ricorrente e delle parti resistenti ed i loro difensori, reca la individuazione della sentenza di appello impugnata e riporta sinteticamente il dispositivo della stessa, facendo seguire immediatamente la rubrica dell’unico motivo di censura (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e lo svolgimento della esposizione degli argomenti in diritto (pag. 2-7), omettendo del tutto di riferire in ordine allo sviluppo della vicenda di diritto sostanziale e di quella processuale, venendo ad investire, da quanto è dato desumere dalla letture della esposizione, tanto la statuizione concernente la tardiva proposizione, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., del ricorso per revocazione ex art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c., in grado di appello, quanto la valutazione di non decisività dei documenti scoperti dal ricorrente dopo la pubblicazione delle sentenza anch’essa in grado di appello impugnata per revocazione, in relazione a quest’ultimo aspetto sussistendo ulteriore ragione di inammissibilità, avendo altresì omesso il ricorrente di trascrivere il contenuto di detti documenti, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, adempimento indispensabile per consentire a questa Corte la verifica della rilevanza determinante degli stessi tenuto conto dell’oggetto della lite.

Orbene per giurisprudenza consolidata di questa Corte il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006), ed assume tanto più carattere indispensabile qualora la critica venga rivolta alla sentenza proprio in relazione a lacune ed omissioni nella rilevazione della fattispecie concreta o del fatto processuale (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016).

Nella specie il ricorrente non fornisce nello svolgimento della esposizione del motivo una chiara individuazione tanto della controversia concernente il rapporto dedotto in giudizio, quanto delle ragioni su cui è fondata la decisione della Corte di appello in relazione all’accertamento del momento della notizia della esistenza dei documenti da cui viene a decorrere il termine breve di impugnazione, ed in relazione alla valutazione della concludenza degli stessi documenti. Nè è dato a questa Corte integrare la lacuna del requisito di ammissibilità mediante il contenuto di atti estrinseci al ricorso, quali la sentenza impugnata o il controricorso, non avendo il ricorrente neppure fatto utilizzo della tecnica redazionale di riproduzione, nel corpo del ricorso, del contenuto della sentenza impugnata la quale, se esaustivamente argomentata in punto di fatto e perspicua quanto alla descrizione dell’oggetto del giudizio e delle questioni trattate, può in tal modo sopperire al requisito della esposizione sommaria dei fatti richiesto prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4782 del 26/03/2012; id. Sez. 6-3, Sentenza n. 21137 del 16/09/2013).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti, liquidate in dispositivo.

Ritiene il Collegio di dover applicare di ufficio la disposizione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, che prescrive “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”. La disposizione, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal 2.3.2006-, è stata successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20 e trasposta nell’art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, con effetto per i giudizi instaurati a far data dal 4.7.2009. Pertanto, relativamente ai giudizi introdotti anteriormente al 4.7.2009 e per i quali la pubblicazione della sentenza impugnata per cassazione sia stata pubblicata successivamente alla data 2.3.2006 (ipotesi che ricorre nel caso di specie, essendo stato introdotto il giudizio con atto di citazione notificato il 12.2.1987, ed essendo stata pubblicata in data 14.6.2014 la sentenza della Corte d’appello di Ancona, impugnata per cassazione) la norma dell’art. 385 c.p.c., comma 4, trova dunque piena applicazione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015; id. Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015).

Tanto premesso va rilevato che la natura sanzionatoria della norma si ricollega all’agire abusivo della parte e/o del difensore che utilizza in modo improprio i mezzi processuali o per cagionare un danno patrimoniale alla controparte (condotta dolosa) ovvero al mero fine di ritardare l’attuazione del diritto che viene opposto, pur conoscendo la manifesta inammissibilità od infondatezza delle argomentazioni difensive svolte (art. 360 bis c.p.c., art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e art. 380 bis c.p.c.), o ancora, inutilmente, producendo uno spreco di attività giuridica e processuale che concorre gravemente alla disorganizzazione di una efficiente risposta del sistema giudiziario alle istanze di tutela, in quanto se pure non conoscendo avrebbe tuttavia certamente dovuto conoscere, adottando la specifica diligenza richiesta al professionista legale, la manifesta inammissibilità od infondatezza delle tesi sostenute in giudizio (condotta qualificata da colpa grave). E nella specie la proposizione, notifica, iscrizione a ruolo, esame e trattazione alla adunanza camerale di un ricorso per cassazione materialmente carente di un elemento essenziale prescritto a pena di ammissibilità, quale la esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuale in quanto indispensabile a rappresentare al Giudice di legittimità l’oggetto della critica rivolta alla sentenza impugnata, determinando un inutile impiego delle scarse risorse della Giustizia a detrimento di altre cause meritevoli di esame, integra responsabilità per colpa grave, e la parte ricorrente deve essere condannata ex officio al pagamento in favore di ciascuna delle parti resistenti, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma determinata in via equitativa in base alla liquidazione di queste ultime e che può essere stabilita in misura pari ad Euro 10.000,00.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuna delle parti resistenti, in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, al pagamento in favore di ciascuna delle parti resistenti della somma di Euro 10.000,00.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA