Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11796 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 09/06/2016), n.11796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24101/2013 proposto da:

CELUC LIBRI S.R.L., (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico B.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUNIO RIZZELLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE GALLIZIA in MILANO il

15/10/2013 rep. n. 31135;

– ricorrente-

contro

L.G.S., (OMISSIS), L.F.

(OMISSIS) entrambi quali figli ed eredi di P.

D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14 SC. B,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CARLO CAMA giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– controricorrenti –

e contro

U.M. (OMISSIS), CONDOMINIO

(OMISSIS) – (OMISSIS), PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA E

F.LLI SNC, B.G.;

– intimati –

nonchè da:

B.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUNIO RIZZELLI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale del Dott. Notaio GIUSEPPE GALLIZIA in MILANO il

15/10/2013 rep. n. 31134;

– ricorrente –

contro

L.G.S. (OMISSIS), L.F.

(OMISSIS) entrambi quali figli ed eredi di P.

D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14 SC. B,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CARLO CAMA giusta procura speciale in calce al

ricorso notificato;

– controricorrenti –

e contro

U.M. (OMISSIS), CONDOMINIO

(OMISSIS) (OMISSIS), PEZZAMIFICIO BERGAMASCO DI NEDO SALA E

F.LLI SNC, B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11548/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 23/10/2012, R.G.N. 19615/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GIUNIO RIZZELLI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO D’ONOFRIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

I FATTI

Il 17.3.2008, la Celuc Libri s.r.l. proponeva opposizione agli atti esecutivi con la quale denunciava diversi vizi formali degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dal g.e. riguardo alle procedure esecutive immobiliari a carico di P.D. n. (OMISSIS), tutte irregolarmente a suo avviso riunite alla procedura n. (OMISSIS) alla prima udienza di comparizione delle parti. L’opposizione veniva riunita ad analoghe opposizioni agli atti promosse da B.G..

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11548 del 2012 qui impugnata, rigettava i ricorsi proposti da C. e B..

Il tribunale in particolare riconosceva ammissibili solo le opposizioni proposte in riferimento alla ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione in data 25.9.2007 in merito all’istanza di conversione del pignoramento formulata da P.D., mentre dichiarava inammissibili tutte le altre, in quanto riferite ad atti e provvedimenti che si collocavano ben oltre venti giorni prima della data (13 ottobre 2007) di deposito dei ricorsi ex art. 617 c.p.c., in riferimento alla ordinanza di conversione adottata in data 25.9.2007, o ove riferite ad ordinanza successiva, in mancanza della prova dell’effettiva proposizione di una tempestiva opposizione; dichiarava il difetto di interesse di C. e B. a far valere una eventuale errata indicazione da parte del g.e. della entità delle somme spettanti agli altri creditori, non avendo gli opponenti dimostrato di esser stati in alcun modo pregiudicati; riteneva sussistente l’interesse dei creditori opponenti a contestare l’ammontare delle somme oggetto dei loro crediti come determinate in ordinanza di conversione, ma infondata nel merito la contestazione, non avendo essi provato di aver effettivamente sostenuto le spese il cui importo era stato escluso dall’ammontare del credito.

Celuc Libri s.r.l. e B.G. propongono due distinti quanto identici ricorsi straordinari per cassazione ex art. 111 Cost., comma 2, articolati in quindici motivi ciascuno, nei confronti di L.G.S. e L.F., quali figli ed eredi di P.D., nonchè nei confronti di U.M., Condominio (OMISSIS), Pezzamificio Bergamasco di Nedo Sala e f.lli s.n.c. e B.G., per la cassazione della sentenza n. 11548/2012, depositata dal Tribunale di Milano il 23 ottobre 2012 decidendo su quattro procedimenti di opposizione agli atti esecutivi riuniti.

L.G.S. e L.F. hanno depositato due distinti quanto identici controricorsi.

I ricorrenti hanno depositato memoria congiunta.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La vicenda che ha portato all’attuale contenzioso tra le parti (come si evince dalla lettura del controricorso, piuttosto che dal ricorso) trae origine dalla conclusione di un contratto preliminare di compravendita che risale agli anni 90, del quale è stata accertata la risoluzione con sentenza definitiva del 2002; successivamente P.D., proprietaria dei locali occupati da Celuc Libri s.r.l., intraprendeva l’esecuzione per il rilascio, quindi si procurava un titolo per recuperare le spese condominiali sostenute mentre i locali erano occupati dalla Celuc. Tra le parti inoltre si svolgeva un procedimento penale nel quale la P. riportava una condanna per falso in relazione ad una scrittura privata a firma C., e in cui la P. veniva condannata a corrispondere le spese di costituzione di parte civile. Sulla base di questo titolo di condanna la Celuc e B., socio e fratello dell’amministratore di C., iniziavano due distinti pignoramenti immobiliari nei confronti della P., n. (OMISSIS), che non venivano coltivati.

Anche il condominio di (OMISSIS), ove si trovava l’immobile oggetto del preliminare, intraprendeva una esecuzione immobiliare nei confronti della P.. B. e la Celuc iniziavano altre due autonome procedure esecutive e poi intervenivano in quella promossa dal Condominio, ed interveniva anche l’avv. U.M.. Le procedure esecutive venivano riunite. Per chiudere la vicenda, la P. chiedeva ed otteneva dal giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento. La Celuc e il B. proponevano varie opposizioni, volte a far valere l’illegittimità di svariati atti compiuti nell’ambito dei procedimenti riuniti per espropriazione immobiliare nei confronti della P..

Ciò premesso ai fini della comprensione della vicenda processuale, i due ricorsi, che pur proposti distintamente sviluppano una identica linea difensiva, possono essere trattati congiuntamente, essendo i singoli motivi strutturati in modo assolutamente simile.

Con i primi sette e con il quindicesimo si denunciano svariati vizi di nullità della sentenza impugnata (l’ultimo relativo alle spese), con i motivi dall’8 al 14 si denuncia, oltre alla nullità della sentenza impugnata, la presenza di errores in procedendo.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione di una congrua serie di norme processuali (artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in particolare lamentano:

– che non siano state riportate le conclusioni di C.;

– che non sia stato rispettato l’ordine logico delle questioni (senza precisare adeguatamente quale sarebbe la questione arbitrariamente posposta o anteposta dal tribunale);

– l’omesso esame e l’omessa pronuncia su numerose domande proposte dai ricorrenti. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti tornano a denunciare la nullità della sentenza impugnata, per omesso serio esame e omessa pronuncia sulla domanda reale svolta.

Il motivo è volto a contestare il rilievo di inammissibilità per tardività sollevato dal giudice dell’opposizione avverso tutte le contestazioni che si riferiscano ad atti precedenti all’ordinanza di conversione, perchè assunti oltre venti giorni prima dal deposito della opposizione agli atti esecutivi.

Sostengono che le loro opposizioni, in realtà, erano volte a contestare attività procedimentali che si sono svolte tutte nel corso della udienza del 25.9.2007 che si è conclusa con l’emissione della ordinanza di conversione del pignoramento, anche se ciò non si può evincere dalla stringata motivazione (il che, ad avviso dei ricorrenti, si traduce in una omessa pronuncia).

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per aver omesso ogni serio esame del quinto motivo di opposizione, col quale si denunciava la nullità dell’attività di patrocinio svolta dall’apparente difensore comparso all’udienza del 25.9.2007 in sostituzione del collega patrocinante per i ricorrenti ed aver omesso la pronuncia sulla domanda reale svolta. Sostengono i ricorrenti che il Dott. T. veniva indicato a verbale di udienza come sostituto dell’avvocato dei ricorrenti senza che lo fosse.

Quarto motivo: si deduce sempre la nullità della sentenza impugnata, per la violazione delle stesse norme processuali indicate in precedenza, per aver omesso ogni serio esame del sesto motivo di opposizione, con il quale si denunciava l’inammissibilità dell’istanza di conversione del pignoramento per insufficienza della somma versata dalla debitrice esecutata a titolo di cauzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 495 c.p.c., comma 2, ovvero di depositare una somma pari ad almeno un quinto dell’intero importo vantato nei suoi confronti dai creditori procedenti e intervenuti nelle cinque procedure esecutive ed omesso la pronuncia sulla reale domanda svolta.

Quinto motivo: vizio di nullità della sentenza per omissione di ogni serio esame del settimo motivo di opposizione col quale si denunciava la nullità o l’invalidità della ordinanza del 25.9.2007 in quanto emessa senza sentire le parti ed anche perchè il giudice non avrebbe ben compreso la domanda. Anche all’interno della trattazione dedicata a questo motivo, i ricorrenti ripetono che il Dott. T., benchè presente all’udienza, non era presente in qualità di difensore di B. e C..

Sesto motivo: nullità della sentenza impugnata per omissione di ogni serio esame dell’ottavo motivo di opposizione agli atti col quale si denunciava la nullità e o invalidità della procedura esecutiva e dell’ordinanza emessa all’udienza del 25.9.2007, perchè il g.e. non avrebbe tenuto conto della individualità e dell’autonomia delle singole procedure esecutive irregolarmente riunite e proseguite ed omesso la pronuncia sulla domanda realmente proposta.

Settimo motivo: nullità della sentenza impugnata per violazione dei medesimi articoli indicati dai precedenti motivi, e per aver omesso ogni serio esame del nono e decimo motivo dell’opposizione con i quali si denunciava la nullità o invalidità dell’ordinanza che non ha tenuto conto dei criteri di legge desumibili dall’art. 495, in ordine alla determinazione della somma di denaro da versare, da parte della debitrice esecutata, in sostituzione degli immobili pignorati, ignorando alcuni rilevanti crediti di B e C..

Per quanto concerne i motivi da otto a quattordici, essi sono volti a criticare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inammissibili le opposizioni da loro proposte e contraddistinte dai numeri di ruolo n. 14112/2009 e 14114 del 2009, rivolte avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione diversi e successivi rispetto a quelli adottati all’udienza del 25.9.2007 ed in particolare avverso l’ordinanza dell’8.11.2007).

Quanto al quindicesimo ed ultimo motivo, con esso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost. e si contesta che le spese del giudizio di merito siano state poste a carico dei ricorrenti in quanto ingiustamente (in ragione delle violazioni di legge anzi denunciate) ritenuti soccombenti:

Entrambi i ricorsi sono complessivamente inammissibili.

L’esame di essi si può scindere in due parti, in quanto con i primi sette motivi i ricorrenti contestano la legittimità di tutto quanto è accaduto alla udienza del 25.9.2007 – uniche contestazioni reputate ammissibili, per quanto giudicate infondate, dal giudice della opposizione, mentre con i motivi successivi contestano la legittimità della ordinanza del novembre 2007, e con il quindicesimo motivo contestano la regolamentazione delle spese di lite operata dal tribunale.

Tutti i motivi di ricorso sono caratterizzati da una identica, carente tecnica redazionale e presentano caratteristiche comuni: essi non sottopongono alla Corte altrettante questioni di diritto da decidere, nè contengono una argomentata critica della sentenza impugnata ma frammentano le corpose opposizioni esecutive proposte da B. e C. e le ripropongono in questa sede, asserendo di volta in volta che il tribunale abbia capito male le varie questioni da loro proposte e abbia di conseguenza mal giudicato.

I ricorsi, che si dilungano per ben 191 pagine vanno complessivamente dichiarati inammissibili per numerose e concorrenti ragioni: in primo luogo, la esageratamente prolissa e ripetitiva nonchè confusa esposizione complessiva non consente una adeguata comprensione dei fatti di causa, per ricostruire i quali è stato necessario attingere sia alla sentenza impugnata che al controricorso.

Quanto ai primi sette motivi, con essi come accennato i ricorrenti contestano tutto ciò che è accaduto all’udienza del 25.9.2007, nel corso della quale, in assenza del procuratore designato dei ricorrenti, che aveva inviato un sostituto privo di delega al solo scopo di annunciare l’impossibilità del difensore di essere presente e di depositare alcuni documenti, le quattro procedure esecutive sono state riunite e il giudice ha pronunciando ordinanza di conversione del pignoramento indicando il credito dei ricorrenti in una somma da sostituire ai beni pignorati che loro ritengono inferiore a quella effettiva, perchè ha escluso da essa alcune spese ritenute non provate.

Oltre alla carente complessiva tecnica redazionale, è presente un vistoso difetto di autosufficienza, perchè si fa molteplici volte riferimento alle irregolarità compiute dal g.e. all’udienza del 25.9.2007, senza che mai i passi incriminati del predetto verbale di udienza, contenente l’ordinanza di conversione, siano testualmente richiamati (si ricorda che è principio consolidato quello per cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (da ultimo, Cass. n. 19410 del 2015);

– si aggiunga inoltre che la formula ripetutamente e sistematicamente utilizzata per denunciare vizi di nullità della sentenza è tale solo apparentemente perchè in realtà la sostanza della denuncia è rivolta al rigetto nel merito della domanda, per non averla ben compresa, e quindi si chiede una rinnovazione in fatto del giudizio di merito;

– in relazione a ciascun motivo, non vengono formulate argomentazioni atte a spiegare quale sia l’errore di diritto in cui è incorso il giudice della opposizione, ma i ricorrenti si limitano a ripetere reiteratamente le argomentazioni che hanno svolto nel giudizio di merito e le ripropongono qui senza nulla aggiungere, sostenendo che sono state mal comprese.

I motivi da otto a quattordici, oltre a presentare i profili di inammissibilità sopra richiamati, non intaccano la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata sulla inammissibilità delle opposizioni avverso l’ordinanza del g.e. in data 8.11.2007 (riportata a pg. 3 della motivazione della sentenza impugnata, in cui il tribunale giudica insufficiente a confermare l’avvenuta proposizione tempestiva delle opposizioni ad essa relative l’attestazione apposta alla copia dell’ordinanza stessa dalla cancelleria in cui si annota l’avvenuta proposizione di una opposizione, in mancanza di ulteriori elementi circa l’oggetto di questa opposizione, e sulla coincidenza di tale oggetto con l’oggetto dell’opposizione spiegata nei giudizi contenziosi poi iniziati).

Quanto al quindicesimo motivo, anch’esso è inammissibile, in quanto non si contesta nè è riscontrabile – una inesatta applicazione del principio della soccombenza nel liquidare le spese da parte del tribunale, ma si contesta l’esito del giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA