Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11796 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 05/05/2021), n.11796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19357/2017 proposto da:

L.L.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lucarelli Ennio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Corso Italia n.

29, presso lo studio dell’avvocato Benucci Marco, rappresentata e

difesa dagli avvocati Caffarena Silvia, Cugurra Giovanni Battista,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del (OMISSIS) il Tribunale di Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto (OMISSIS) da L.L.M. e M.G., poneva a carico dell’ex marito un assegno divorzile mensile di Euro 1.200, nonchè l’obbligo di versare all’ex moglie un contributo mensile di Euro 320 per il mantenimento del figlio maggiorenne nei periodi in cui vive con la madre, oltre all’obbligo di rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell’interesse del figlio, compensando tra le parti le spese di causa.

2. Con sentenza n. 60/2017 depositata il 5-6-2017 la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’appello principale proposto da L.L.M. e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da M.G., ha determinato in Euro 360 mensili il contributo di mantenimento del figlio maggiorenne dovuto dal padre per i periodi in cui il figlio abita presso la madre, oltre alla metà delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell’interesse del figlio, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo a carico del L.L. i residui due terzi. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto che: (i) sussistesse una notevole sperequazione reddituale tra le parti, all’esito del raffronto tra le condizioni economiche patrimoniali degli stessi, come accertate anche tramite una relazione della Guardia di Finanza, nonchè considerando che l’ex moglie aveva iniziato solo in età matura, dopo il 2006, a svolgere la professione di psicologa, con le conseguenti difficoltà di reperimento della clientela ed introiti ridotti; (ii) fosse congruo l’importo mensile di Euro 1.200 a titolo di assegno divorzile, considerato che l’ex marito esercitava a fine 2014 ancora intensa attività professionale di ortodontista, oltre che di professore a contratto presso l’Istituto (OMISSIS), che gli immobili acquistati nel corso del matrimonio, di cui uno venduto dagli ex coniugi con suddivisione tra essi del ricavato, erano in comunione legale, tale essendo il regime patrimoniale tra i coniugi, e che l’ex marito usufruiva delle detrazioni fiscali in relazione alle somme versate a titolo di assegno divorzile.

3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione L.L.M., affidato a quattro motivi, nei confronti di M.G., che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare il primo motivo di appello con cui, a pag. n. 7, il ricorrente assume di avere denunciato l’erronea contraddittoria e carente motivazione in ordine alla configurabilità dei presupposti per la concessione dell’assegno divorzile, deducendo di aver chiesto in via principale l’eliminazione dell’assegno divorzile, come dato atto nella sentenza impugnata alla pag. n. 1, nonchè per avere la Corte d’appello omesso di esaminare anche il secondo motivo d’appello, con cui il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse fatto erroneamente riferimento al criterio del tenore di vita e alle condizioni patrimoniali della separazione; (ii) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, in via subordinata, la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in relazione all’an debeatur, per avere la Corte di merito considerato solo la situazione economica reddituale delle parti, che, invece, avrebbe dovuto valutarsi solo nella fase di determinazione del quantum, senza applicare i principi di cui alla sentenza n. 11504/2017 di questa Corte e senza tenere conto dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge, che aveva acquistato un appartamento nel prestigioso quartiere genovese di (OMISSIS) con il ricavato della vendita della casa familiare, già in comunione legale tra i coniugi, e che aveva un’attività lavorativa in espansione di psicoterapeuta;(iii) con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in merito al quantum debeatur, per non avere la Corte d’appello quantificato l’assegno avuto riguardo al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, anche in rapporto alla durata del matrimonio, nonchè per non aver considerato la Corte di merito che solo il ricorrente lavorava in costanza di matrimonio e che i due immobili in (OMISSIS) (casa familiare) e (OMISSIS) erano stati acquistati con i suoi guadagni, nonchè per avere la Corte d’appello, altresì, attribuito l’assegno divorzile alla M., nonostante la contrazione del reddito del ricorrente, accertata nella sentenza impugnata, e l’aumento dei redditi dell’ex moglie, duplicati nel frattempo; (iv) con il quarto motivo, in via ulteriormente subordinata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare il quadro LM della dichiarazione dei redditi dell’ex moglie, da cui risultava nel 2015 un reddito di Euro 7.163 relativo a redditi per attività, da sommarsi a quello di Euro 14.000 (importo complessivo degli assegni divorzili incassati nel 2015), avendo l’entità di quel reddito carattere decisivo sia perchè rende insussistente la notevole sproporzione reddituale affermata dalla Corte di merito (reddito imponibile di L.L. pari a Euro 38.000 e della M. pari a Euro 21.563), sia perchè se ne evince che il reddito lordo dell’attività professionale della M. era aumentato in un solo anno del 90%, passando da Euro 3.610 a Euro 7.163, potendo così e altresì desumersi che nel tempo i redditi dell’ex moglie si sarebbero sempre più incrementati.

2. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di seguito precisati.

2.1. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

2.2. Passando all’esame delle censure inerenti alla fattispecie concreta, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dei principi suesposti, avendo incentrato la decisione essenzialmente sulla situazione economico-reddituale dei coniugi, senza, invero, neppure indicare a quali criteri si sia attenuta, considerato, altresì, che, in base al più recente orientamento di questa Corte appena richiamato, la notevole sperequazione reddituale tra le parti si configura solo come un prerequisito fattuale.

Manca, infatti, nella sentenza impugnata ogni considerazione circa l’apporto effettivo dato dalla M. alla costituzione del patrimonio familiare e di quello del coniuge, nè risulta dal percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito se e per quale motivo l’assegno divorzile attribuito all’ex moglie le consenta il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito dalla stessa nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Ricorrono, pertanto, i vizi di violazione di legge denunciati e dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso consegue l’assorbimento di tutti gli altri.

3. Resta da aggiungere che, come di recente pure chiarito da questa Corte (Cass. n. 11178/2019), la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perchè si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, meritano accoglimento, nel senso precisato, i motivi primo e secondo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi primo e secondo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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