Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11795 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24285-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.V. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PALUMBO 3, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 8379/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata li /06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La società R.V. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione reso nel procedimento r.g. n. 6631/2014, con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato in suo favore la somma di Euro 3.050,00 più IVA, per il trasporto e la custodia di 419.225 capi di abbigliamento dal 23/4/2010 al 10/1/2017.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’1 giugno 2018, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, rideterminava in Euro 341.564,60 più IVA l’indennità dovuta.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia.

Resiste con controricorso R.V. s.r.l..

Il ricorrente Ministero ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il Collegio rileva che preliminare all’esame del ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio (v. al riguardo la memoria del ricorrente, che considera come il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione non sia stato notificato a tutti i controinteressati).

Tale verifica dà esito negativo. Se l’istanza di liquidazione è stata “presentata dal custode V.R. nel procedimento r.g. 6631/2014 nei confronti di Z.Z.” e il pagamento è stato posto “provvisoriamente a carico dell’Erario e definitivamente a carico del condannato per il reato contestato”, il giudizio di opposizione al decreto si è invece svolto tra la società R.V., il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, senza instaurazione del contraddittorio nei confronti di Z.Z..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso”; l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti “ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l’inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la editio actionis necessaria all’incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo” (così Cass. 24786/2010).

II. L’ordinanza impugnata è pertanto nulla; la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e rimette la causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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