Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11795 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 21/01/2016, dep. 09/06/2016), n.11795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19902/2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato P.A. difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA già denominato SANPAOLO BANCO DI NAPOLI

S.P.A., quest’ultimo quale conferitario del ramo di azienda da parte

del SANPAOLO IMI S.P.A. quest’ultimo quale incorporante per fusione

il BANCO DI NAPOLI S.P.A. in persona del suo procuratore speciale

Avv. R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DI

TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA,

che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2046/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/06/2012, R.G.N. 1528/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Nel 2006 l’avv. P.A. conveniva in giudizio il Banco di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocatogli, consistente anche in perdita di chances, per il ritardo con il quale l’istituto di credito aveva provveduto a corrispondergli le somme assegnate all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi in favore di D.G., nel credito del quale, avendolo interamente tacitato, il P. si era surrogato.

Il Banco di Napoli sosteneva di non essere inadempiente e di aver legittimamente rifiutato il pagamento, non avendo l’attore fornito idonea prova della avvenuta surrogazione.

Il Tribunale di Napoli nel 2008 rigettava la domanda, ritenendo che la condotta del Banco fosse stata priva di colpa, ed anzi correttamente improntata a canoni di prudenza e diligenza a fronte di una dichiarazione di surroga asseritamente proveniente dal D. contenuta in una scrittura privata non autenticata, recante aggiunte a penna riguardanti proprio gli elementi identificativi delle ordinanze di assegnazione.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza qui impugnata confermava il rigetto della domanda concordando con la valutazione di esclusione di colpa in capo al debitor debitoris già formulata dal tribunale.

L’avv. P.A. propone tre motivi di ricorso per cassazione nei confronti di Banco di Napoli s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 2046/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 7 giugno 2012, non notificata.

Resiste con controricorso illustrato da memoria il Banco di Napoli.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, soltanto apparente.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, sempre in relazione all’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 1201 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso, il P. denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dell’art. 112 c.p.c. e poi degli artt. 1174, 1218 e 2043 c.c..

Il ricorso è complessivamente inammissibile, per vari, concorrenti motivi.

Il primo motivo è del tutto generico, non contenendo alcuna critica diretta alle argomentazioni della sentenza impugnata, il secondo e il terzo ripropongono i motivi di appello anche testualmente, nel senso che indirizzano le critiche verso le argomentazioni della parte appellata e non verso quelle contenute nella sentenza, delle quali il ricorrente non dà neppure conto.

Dalla lettura del ricorso non è possibile comprendere nè quale sia il contenuto dei passaggi motivazionali della sentenza di appello, nè quali siano le critiche in diritto e le questioni sottoposte all’attenzione della corte dal ricorso, che riproduce il contenuto dell’atto di appello.

Esso, pur diffusamente argomentato, muove in realtà delle censure del tutto astratte, in quanto non attacca punti precisi della motivazione della sentenza impugnata, che non richiama mai nel suo contenuto. La critica è strutturata in modo da essere rivolta non direttamente verso la sentenza impugnata, ma contro le argomentazioni sviluppate dalla controricorrente nel giudizio di merito, muovendo da una dotta ricostruzione della natura e dei caratteri dell’istituto della surrogazione e degli elementi della fattispecie surrogatoria. A pag. 15 del ricorso è presente la seguente affermazione: ” Non può revocarsi in dubbio che tutto l’articolato difensivo della appellata è destituito di fondamento”: dalla quale, altresì, non può revocarsi in dubbio, unitamente alle modalità di redazione dell’intero motivo di ricorso, che l’avv. P. abbia trasfuso il contenuto dei motivi di appello nel ricorso per cassazione, in cui la strutturazione dei motivi è del tutto priva della specificità di critica della sentenza impugnata per ragioni di legittimità che il ricorso per cassazione deve avere.

Altrettanto avviene all’interno del terzo motivo, che contiene una dotta quanto astratta ricostruzione della evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale a proposito del danno da perdita di chances, e quindi, senza alcun riferimento al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, con una sola riga a pag. 24, il ricorrente pretende di predicare queste nozioni alle decisione impugnata affermando che alla luce di tali considerazioni non può revocarsi in dubbio che il comportamento della intimata non possa considerarsi incolpevole. Anche in questo caso manca totalmente la critica in concreto della sentenza impugnata.

All’interno di tutti e tre i motivi poi si denuncia poi la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione all’art. 112 c.p.c., il cui più idoneo richiamo è in relazione all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non n. 3. Sembra di evincersi che si critichi la sentenza impugnata laddove non avrebbe provveduto sulla domanda di risarcimento danni da perdita di chances: in realtà non di omessa pronuncia si tratta ma di rigetto della domanda sull’an del risarcimento, in mancanza di inadempimento colpevole dell’istituto di credito, a fronte della quale la corte d’appello, correttamente, non ha proseguito l’indagine sulla quantificazione delle varie ipotesi di danno allegate.

La banca ha rifiutato il pagamento – in un primo momento – al creditore surrogatario perchè la dichiarazione di surroga da questi prodotta non le dava, per la mancanza di autentica e per la presenza di alterazioni e integrazioni a penna, alcuna certezza di pagare bene, e la esponeva alla possibilità di essere tenuta ad un secondo pagamento se avesse pagato male: per questo motivo la presente azione – che è una mera azione risarcitoria per l’illegittimo rifiuto temporaneo di pagamento da parte della banca e per il danno conseguente al ritardato pagamento – è stata rigettata, non avendo i giudici di merito ravvisato alcuna colpa nei comportamenti della banca. Il punto nodale della motivazione, ovvero la legittimità o meno del rifiuto della banca di eseguire il pagamento al soggetto che assumeva di essere creditore surrogatario non è stato adeguatamente censurato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con spese di lite a carico del ricorrente liquidate come in dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente e le liquida in complessivi Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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