Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11794 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5433/2019 R.G. proposto da:

L.E., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Alberto

Balzaretti, con domicilio in Milano, via Momigliano n. 1.

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI, in persona del Direttore generale

p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Chiessi, con

domicilio in Abbiategrasso, Galleria Europa n. 4.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5278/2018,

depositata in data 29.11.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

16.1.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza n. 194/2018, con cui il Tribunale di Pavia aveva respinto l’opposizione di L.E. avverso l’ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, relativa al pagamento della Tari per l’annualità 2014.

Dopo aver dichiarato inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione, il giudice distrettuale ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma apposta dal ricorrente sull’avviso di ricevimento della notifica dell’avviso di accertamento, poichè non effettuata nella prima difesa successiva alla produzione dell’atto.

Ha escluso che il Lorni potesse contestare l’an della pretesa tributaria o chiedere di accertare la reale estensione delle superfici in base alle quali era stato calcolato il tributo, rilevando che la pretesa impositiva si era ormai consolidata a causa della definitività dell’avviso di accertamento, posto che l’ingiunzione fiscale non ha natura di autonomo atto impositivo.

La cassazione della sentenza è chiesta da L.E. con ricorso strutturato in due motivi.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli ha depositato controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la pronuncia di assorbimento dei motivi di merito dedotti in appello, volti a contestare la corretta quantificazione del tributo in assenza di un accertamento delle reali superfici dell’immobile tassato, a causa della mancata impugnazione dell’avviso presupposto.

Si assume – in particolare – che:

nè il giudice di primo grado, nè quello di appello avevano sollecitato alcuna discussione circa il fatto che il ricorrente avesse ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, circostanza comunque negata in giudizio e rimasta sfornita di prova;

il giudizio di opposizione all’ingiunzione fiscale non si esaurisce nell’esame della legittimità del provvedimento, ma investe il merito della pretesa di pagamento, per cui il ricorrente poteva contestare l’esatta quantificazione del tributo, pur non avendo impugnato l’avviso di accertamento.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte d’appello ritenuto incontestabile la superficie tassata, sebbene il ricorrente avesse richiesto, prima del giudizio, la verifica in contraddittorio della reale estensione delle superfici dei locali destinate a ristorante senza aver ottenuto alcun riscontro da parte del Consorzio, essendo quindi rimasta indimostrata la correttezza delle misurazioni in base alle quali era stato calcolato il tributo.

La Corte distrettuale avrebbe – sul punto – travisato l’esito della prova, dando conto, con motivazione del tutto apparente, delle ragioni della decisione.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di merito ha dato atto che il ricorrente aveva contestato la sola autenticità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della notifica dell’atto presupposto, contestazioni che ha giudicato tardive in quanto non formulate nella prima difesa successiva alla produzione del documento.

Come correttamente evidenziato dalla sentenza, la tardività del disconoscimento della firma conferiva alla copia la stessa valenza probatoria dell’originale, risultando idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, che, non essendo stato impugnato, rendeva inammissibili le contestazioni relative all’an della pretesa impositiva.

L’ingiunzione fiscale è – difatti – espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, ponendosi a valle dell’avviso di accertamento, senza sostituirlo, con la conseguenza che, una volta che quest’ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non più contestabile (Cass. 10896/2019; Cass. 13132/2017).

3. Il secondo motivo è inammissibile, poichè, data la definitività dell’avviso di accertamento fiscale, la Corte distrettuale non era tenuta – nè poteva – valutare il merito della pretesa fiscale.

Non sussiste inoltre il denunciato vizio di motivazione, nè il travisamento della prova, poichè la rilevata incontestabilità del contenuto dell’atto presupposto era argomentazione pienamente idonea a dar conto delle decisioni assunte, non essendo esaminabile il profilo concernente l’asserita inosservanza – da parte dell’amministrazione – dell’onere di dar prova dei dati di fatto in base ai quali era stato calcolato l’importo del tributo.

Il ricorso è quindi respinto.

Spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1800,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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