Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11794 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti CAINERI Giovanni R. dell’Avvocatura civica e

Verona e Marcello Clarich del foro di Roma presso il cui studio è

elett.te domiciliato in Roma, Piazza di Monte Citorio 115 giusta

mandato a margine de ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G. e T.M.B., elettivamente

domiciliati in Roma Via Monte Santo 25 presso lo studio dell’avv.

CRISTINI Edoardo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura

speciale a margine dei controricorso unitamente all’avv. Claudio

Carli del foro di Verona;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 41/15/04, depositata in data 10 giugno 2004,

della Commissione tributaria regionale del Veneto;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22.2.10 dal Commissione Dott. Giovanni Carleo;

sentita la difesa svolta dall’Avv. Edoardo Cristini per conto di

parte resistente, che ha concluso per il rigetto del ricorso con

vittoria di spese.

Udito il P.G. in persona del Dr. Riccardo Fuzio che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Verona, ritenuto che T.G. e T. M.B., comproprietari di alcune unità immobiliari nel territorio comunale, tra cui un immobile sito in (OMISSIS), sottoposto a vincolo ex lege n. 1089 del 1939, limitatamente alla facciata esterna ed al cortile con scala a giorno, avevano, con riguardo all’ICI, effettuato versamenti per un ammontare inferiore al dovuto, notificava loro avvisi di liquidazione per omesso versamento per gli anni dal 1998 al 2000, avvisi che furono impugnati avanti alla CTP di Verona la quale rigettava il ricorso. I contribuenti proponevano appello ribadendo le tesi esposte in primo grado.

L’ufficio resisteva riaffermando che i contribuenti non avevano diritto alle agevolazioni previste dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, in quanto gli interni dell’edificio non avevano i requisiti per meritare la tutela di cui alla L. n. 1089 del 1939. La Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva il gravame.

Avverso la detta sentenza il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. I contribuenti resistono con controricorso. Entrambe le parti infine hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, articolata dal ricorrente Comune sotto il profilo della violazione di legge (L. n. 75 del 1993, art. 2, comma 5), si fonda sulla considerazione che, nell’ipotesi di un bene sottoposto al vincolo ex lege n. 1089 del 1939, non già nella sua interezza ma solo in una parte limitata di esso – ipotesi ricorrente nella specie in cui il vincolo riguarda la sola facciata dell’edificio – l’applicazione dei benefici fiscali sarebbe ingiustificata in quanto il vincolo non inciderebbe sulla redditività dell’immobile.

La doglianza non coglie nel segno.

Al riguardo, torna utile rilevare che deve ritenersi pacifica in causa la circostanza – asserita dai giudici di appello e non contestata dal ricorrente – in base alla quale il vincolo della L. n. 1089 del 1993, ex art. 1, risulta iscritto sull’intero edificio. E ciò, anche se la ragione del particolare interesse storico e artistico è stata individuata e motivata, nella architettura della facciata, nell’affresco del ‘600 di cui restano tracce sulla facciata sulla scala a giorno nel cortile, sviluppata entro tre sovrapposti loggiati.

Ed invero, come ha sottolineato la CTR, il provvedimento impositivo del vincolo non identifica affatto, in termini specifici e separati, i soli dati catastali riguardanti le unità immobiliari rientranti nella porzione dell’immobile oggetto del vincolo ma enumera invece tulle le particelle catastali dell’intero immobile, anche quelle delle porzioni retrostanti. Nè peraltro mutano gli effetti derivanti dal vincolo, in termini di prelazione.

Del resto, la norma, di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5, fa riferimento agli immobili che siano dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3, senza distinguere a seconda che l’interesse derivi dall’intero immobile o da una sua porzione.

Ciò posto, ritenuto che la ratio della normativa fiscale di agevolazione riposa “nella necessità di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e di conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti al vincolo e che tali oneri sussistono anche nell’ipotesi in cui la ragione del vincolo riguardi soltanto una porzione dell’immobile, peraltro inscindibile rispetto al tutto, ciò premesso, deve concludersi per l’infondatezza della doglianza in esame.

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrerne alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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