Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11794 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20457/2016 proposto da: c

D.C.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia

Nuova n. 251, presso lo studio dell’avvocato Saracino Maria, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E.G.A., elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza G. Mazzini n. 27, presso lo studio dell’avvocato Nicolais

Lucio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Orsini

Gian Paolo, giusta procura iri calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 897/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il (OMISSIS), G.E.G.A. adiva il Tribunale di Lucca, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con D.C.E. in data (OMISSIS), con esclusione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, disposto in sede di separazione personale dei coniugi. Instauratosi il contraddittorio, la resistente si costituiva non opponendosi alla domanda del ricorrente, ma chiedendo la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., essendo in ancora corso il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nel giudizio di separazione. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1515/2015, pronunciava lo scioglimento del matrimonio e poneva a carico del G. un assegno di mantenimento in misura di Euro 250,00 mensili, a favore della moglie, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 897/2016, depositata l’8 giugno 2016 e notificata il 16 giugno 2016, respingeva il gravame proposto dalla D.C., confermando in toto l’impugnata sentenza. La Corte riteneva che non sussistessero i presupposti per la chiesta sospensione del giudizio, e reputava congrua la determinazione dell’assegno di mantenimento operata dal giudice di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso D.C.E., affidato a tre motivi. 11 resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, D.C.E. denuncia la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Deduce la ricorrente che la pronuncia di appello sarebbe affetta da nullità radicale, “essendovi incertezza assoluta sul contenuto e sulla portata della decisione e quindi sul concreto comando giudiziale”. Ciò in quanto nel dispositivo dell’impugnata sentenza n. 897/2016 la Corte d’appello espressamente “respinge” il gravame avverso “la sentenza n. 3754/2014 emessa dal Tribunale di Firenze e depositata il 2/12/2014″, nulla disponendo in ordine alla decisione n. 1515/2015, emessa dal Tribunale di Lucca e depositata il 15 settembre 2015, che costituiva il reale oggetto dell’appello proposto dalla D.C.. A tanto si aggiungerebbe, poi, la circostanza che anche la data indicata nell’intestazione della sentenza, quale data in cui la causa sarebbe stata riservata per la decisione (23 ottobre 2015), non corrisponde a quella in cui la causa è passata effettivamente in decisione (20 maggio 2016).

Se ne dovrebbe inferire – a parere della istante – che non ci si trovi in presenza di meri errori materiali, emendabili con la procedura di correzione, bensì di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che darebbe luogo a nullità della sentenza, essendo il provvedimento inidoneo a consentire l’individuazione del comando giudiziale adottato.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Deve, invero, rilevarsi, al riguardo, che sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, solo nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass., 11/07/2014, n. 15990; Cass., 30/12/2015, n. 26077; Cass., 27/06/2017, n. 16014; Cass., 17/10/2018, n. 26074).

In particolare, si è osservato che, nell’ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, prospettandosi la possibilità del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo di rigetto, sussiste l’interesse ad impugnare la decisione, facendo valere la nullità della sentenza, in capo alla parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale intenda lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerne il dispositivo (Cass., 27/06/2012, n. 10747, relativa allo specifico caso in cui la decisione rechi un dispositivo di rigetto dell’impugnazione della pronuncia di primo grado, ed una parte motiva volta, invece, all’accoglimento della stessa). Per converso, non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicchè, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza (Cass., 21/11/2014, n. 24841).

1.2.2. Nel caso di specie deve senz’altro escludersi che il parziale contrasto tra motivazione e dispositivo dia luogo a nullità della sentenza di appello. Per intanto, va rilevato, infatti, che sia la motivazione che il dispositivo sono entrambi di rigetto del gravame, per cui non vi è contrasto alcuno tra le statuizioni contenute nelle due diverse parti della sentenza. Va, dipoi, rilevato che – dalla motivazione del provvedimento – si evince in maniera inequivocabile che la pronuncia attiene all’appello proposto da D.C.E. avverso la sentenza n. 1515/2015 emessa dal Tribunale di Lucca e nei confronti del consorte G.E.G.A.. I nomi delle parti del giudizio sono, invero, esattamente riportati a p. 2 della sentenza di appello, nella quale sono riprodotte altresì le conclusioni rassegnate dall’appellante, nonchè a p. 6, in relazione alla comparazione tra i redditi delle parti.

Deve considerarsi, pertanto, prevalente nella specie, ai fini dell’individuazione del decisum, la motivazione del provvedimento rispetto al dispositivo, costituendo l’indicazione di una diversa sentenza di primo grado, contenuta in quest’ultimo, e l’erronea indicazione della data del passaggio in decisione della causa, contenuta nell’intestazione, meri errori materiali, emendabili dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza, ai sensi dell’art. 287 c.p.c. (Cass., 12/05/2005, n. 9968; Cass., 07/11/2005, n. 21492; Cass., 23/03/2015, n. 5727).

2. Con il secondo motivo di ricorso, D.C.E. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, e dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale si sia pronunciata sulla quantificazione dell’assegno divorzile senza che sull’addebito della separazione fosse stata emessa una sentenza definitiva, essendo stato proposto ricorso per cassazione dalla D.C. avverso la decisione di appello emessa al riguardo. In applicazione dell’art. 4, comma 12, il Tribunale – dovendo il giudizio proseguire per la determinazione dell’assegno e avrebbe dovuto, a parere della ricorrente, emettere sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio” ed attendere la pronuncia definitiva sull’addebito della separazione, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. Non avendo, peraltro, il giudice di prima istanza provveduto in tal senso, la Corte d’appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., relativamente alle statuizioni di carattere economico, in attesa della pronuncia definitiva sull’addebitabilità della separazione.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, invero, la richiesta di declaratoria di addebitabilità, avanzata ai sensi dell’art. 151 c.c., comma 2, dalla parte attrice con l’atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di domanda autonoma, ampliando il tema dell’indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statuizione aggiuntiva, dotata di propri effetti di natura patrimoniale. Ne discende la scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la consolidabilità della stessa, ove non impugnata, nel giudicato (in forza del disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2); il che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, nonostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito della separazione (cfr, ex plurimis, Cass., Sez. U., 04/12/2001, n. 15279; Cass. Sez. U., 03/12/2001, n. 15248; Cass., 15/07/2002, n. 10238; Cass. 16/01/2003, n. 557; Cass., 18/07/2005, n. 15157; Cass., 01/08/2007, n. 16985; Cass., 30/03/2012, n. 5173).

2.2.2. Ne discende che, nel caso concreto, la pendenza del giudizio sull’addebito della separazione non precludeva in alcun modo l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio di divorzio, anche ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, ben potendo la pronuncia sullo status e quella sulle questioni economiche essere emesse nello stesso contesto decisionale. Ed invero, la previsione della L. n. 989 del 1970, art. 4, comma 12, – la quale prevede, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno – persegue l’evidente finalità di consentire una sollecita pronuncia in ordine allo status delle parti, in ossequio al “favor libertatts” a fronte di una situazione irrimediabilmente compromessa, ed è evidentemente limitata alle sole ipotesi in cui, mentre la causa sulla cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio sia matura per la decisione, sia, invece,. necessaria una più approfondita istruttoria per la definizione delle questioni patrimoniali conseguenti (Cass., 17/12/2004, n. 23567; Cass., 22/04/2010, n. 9614; Cass., 31/08/2017, n. 20666).

Nel caso concreto, per contro, la Corte territoriale ha ritenuto di potersi agevolmente pronunciare anche sulle questioni economiche, utilizzando gli accertamenti peritali espletati nel giudizio di separazione.

2.3. Per tali ragioni, il mezzo deve essere disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, D.C.E. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9.

3.1. Si duole l’istante del fatto che la Corte d’appello abbia omesso di disporre le indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, anche a mezzo della Polizia tributaria – come previsto dalla norma succitata – e che abbia ritenuto di fondare la decisione esclusivamente sulle risultanze della c.t.u. disposta in altro giudizio (di separazione dei coniugi); consulenza, peraltro, sottoposta a rilievi critici da parte del consulente di parte della ricorrente, ampiamente riprodotti nel motivo di ricorso.

3.2. Il mezzo è inammissibile.

3.2.1. Il potere officioso di disporre, per il tramite della Polizia tributaria, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra, infatti, nella discrezionalità del giudice di merito – non censurabile in sede di legittimità – non trattandosi di un adempimento imposto dall’istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Cass., 06/06/2013, n. 14336; Cass., 28/03/2019, n. 8744).

3.2.2. Nè è censurabile, al riguardo, la scelta del giudice di appello di avvalersi della consulenza di ufficio disposta nel giudizio di separazione. Ed invero, il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio – come avvenuto nel caso di specie, trattandosi di consulenza già nota alle parti ed espressamente richiamata dalla sentenza impugnata – al fine di farne oggetto di valutazione critica dei contendenti e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (Cass. 07/05/2014, n. 9843; Cass., 02/07/2010, n. 15714; Cass., 10/12/2004, n. 23132). Per il resto la censura ripropone, sul punto, questioni di merito, attraverso la riproduzione dei rilievi critici proposti nei confronti della relazione peritale, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese dei presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA