Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11793 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 18/06/2020), n.11793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5132/2019 R.G. proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Di Paolo,

con domicilio in L’Aquila, Via Piazza dei Martiri n. 27.

– ricorrente –

contro

S.E., S.M., D.C.L., R.A.,

C.N., S.R., R.C. E R.D.

R.M..

– intimati –

avverso l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 28746/2018,

depositata in data 9.9.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

16.1.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 387/2002, il Tribunale di Pescara ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti del presente giudizio, dichiarando la tardività della domanda riconvenzionale di usucapione di un locale, rientrante nell’asse da dividere, proposta da:

S.F., S.N., S.A. e Ca.Ar..

La Corte distrettuale di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, ma la sentenza di appello è stata cassata da questa Corte con la pronuncia n. 1708/2011, sul rilievo che il S. aveva formulato un’eccezione riconvenzionale di usucapione proponibile in appello, stante l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla formulazione introdotta dalla L. n. 353 del 1990.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte distrettuale di Campobasso ha confermato la sentenza di primo grado, sostenendo che la prova articolata dal ricorrente nella comparsa di costituzione (volta a dimostrare l’usucapione dell’immobile) non era stata riproposta nelle conclusioni e doveva ritenersi rinunciata.

Il ricorso in cassazione proposto da S.F. è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 28746/2018, osservando che:

a) i capitoli di prova riguardanti l’esercizio del possesso ad usucapionem erano in realtà volti a dimostrare che Ca.Ar., dante causa del ricorrente, aveva posseduto “in modo esclusivo, pacifico, continuato, ininterrotto, non violento nè clandestino da oltre quarant’anni il locale oggetto di causa, ma non che tale godimento fosse avvenuto in modo esclusivo, tanto più che al locale si accedeva anche dall’androne condominiale;

b) la prova, vertente sul fatto che il locale era parte integrante dell’abitazione della Caffarelli, che ne deteneva le chiavi e che l’utilizzava come cucina, era stata dedotta in modo inammissibile solo nel giudizio di rinvio e, precisamente, nella memoria autorizzata dell’atto di riassunzione.

Il secondo motivo, con cui era stata riproposta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura di omesso esame della prova testimoniale volta a dimostrare l’usucapione – è stato dichiarato parimenti inammissibile, sul rilievo che il fatto decisivo asseritamente non valutato doveva riguardare un dato accadimento oggettivo e non poteva consistere nella violazione delle norme processuali.

La revocazione di questa sentenza è chiesta da S.F. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

Le controparti non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto pertinente ad una circostanza decisiva, avendo questa Corte prima affermato che il capitolo di prova era volto a dimostrare che Ca.Ar. aveva posseduto “in modo esclusivo, pacifico, continuato, ininterrotto, non violento nè clandestino da oltre quarant’anni il locale oggetto di causa”, e poi sostenuto che tale prova non era diretta a dimostrare che il godimento era avvenuto in modo esclusivo, trascurando che il possesso esclusivo implica sul piano concettuale il godimento esclusivo.

Inoltre, le circostanze capitolate nella memoria autorizzata depositata nel giudizio di rinvio, non erano oggetto di un’istanza istruttoria nuova, ma costituivano una mera integrazione della prova orale già articolata in appello.

Il motivo non merita accoglimento.

Questa Corte – nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso – ha premesso che il mero godimento dell’immobile da parte del coerede non può integrare il possesso ad usucapionem, occorrendo la dimostrazione che il potere di fatto sia stato esercitato uti dominus e non uti condominus, ossia in modo inconciliabile con il godimento altrui (cfr. ordinanza, pag. 2), evenienza che ha ritenuto di escludere in concreto, per il fatto che la deduzione del possesso esclusivo non era formulato in termini tali da soddisfare l’onere della prova dell’acquisto a titolo originario da parte del coerede (evidenziando – a chiarimento del ragionamento decisorio – che “al locale si accedeva anche dall’androne condominiale”).

Dall’esame delle ragioni della pronuncia – e, segnatamente, dalle delle premesse giuridiche, enunciate mediante il richiamo ai precedenti di legittimità in tema di usucapione da parte del comproprietario o del coerede – è agevole rilevare che la valutazione di inammissibilità della testimonianza dedotta in appello non è imputabile ad un errore di fatto, ma è frutto di un giudizio fondato sulla ritenuta necessità che il capitolo di prospettasse in termini chiari l’esercizio – da parte del ricorrente di un possesso inconciliabile con il riconoscimento dei diritti sulla res spettanti agli altri coeredi e perciò esercitato uti dominus e non uti condominus.

Per altro verso, la tesi del ricorrente, secondo cui le circostanze capitolate nel giudizio di rinvio costituivano una mera specificazione di quelle già oggetto della prova richiesta in appello, finisce per denunciare nuovamente non già un errore di percezione quanto un’errata interpretazione del contenuto della prova, che non è denunciabile in sede di revocazione.

In definitiva, l’ordinanza impugnata si è limitata ad esprimere un giudizio di inammissibilità della prova dell’usucapione (per come richiesta sia in appello che in cassazione), non ancorata a presupposti di fatto erroneamente rilevati, ma fondata esclusivamente su premesse giuridiche non sindacabili in sede di revocazione, dovendo ribadirsi che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una svista su dati oggettivi, produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione e non può comunque consistere, a pena di inammissibilità, nella denuncia di un errore in diritto o nella proposta di una soluzione diversa da quella adottata con il provvedimento impugnato (Cass. 3494/2013; Cass. 22868/2012). Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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