Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11793 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20201/2016 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di

Leone n. 78, presso lo studio dell’avvocato Cicala Curzio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sacchi Maria Daniela,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n.

35b, presso lo studio dell’avvocato Bandini Andrea, rappresentato e

difeso dall’avvocato Scota Silvia, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1397/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il (OMISSIS), T.S. adiva il Tribunale di Bologna, chiedendo pronunciarsi la separazione giudiziale dal coniuge S.M., con addebito al marito e con condanna del medesimo alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e dei due figli minori, D. ed S.A.. Instauratosi il contraddittorio, il resistente si costituiva, proponendo, in via incidentale, domanda di addebito della separazione alla T.. Il Tribunale adito – per quel che ancora rileva – con sentenza n. 3028/2013, così provvedeva: a) pronunciava la separazione dei coniugi; b) disattendeva la domanda di addebito proposta dalla ricorrente, accogliendo, invece, quella proposta dal resistente; c) assegnava i figli minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre in (OMISSIS); d) stabiliva a carico del S. un assegno di mantenimento in misura di Euro 450,00, a favore della moglie e dei figli minori; e) confermava la condanna a carico dell’attrice al pagamento della somma di Euro 4.000,00 a favore del convenuto, già disposta dal giudice istruttore, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.; f) pronunciava nuova condanna della T. alla somma di Euro 4.000,00, per la violazione dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale, a decorrere da agosto 2012, fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1397/2015, depositata il 30 luglio 2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, operando una comparazione tra i redditi delle parti, aumentava ad Euro 600,00 mensili a somma che il S. avrebbe dovuto corrispondere a favore della moglie e dei figli, e revocava la seconda delle sanzioni pecuniarie irrogate alla T..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso T.S., affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, T.S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143,144,146,150,151 e 2697 c.c., e degli artt. 708 e 183 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza anzitutto per avere la Corte d’appello ritenuto a lei addebitabile la separazione, per essersi la medesima allontanata dalla casa coniugale sita in (OMISSIS) per trasferirsi a (OMISSIS), presso i suoi genitori, tenendo con sè i due figli minori, senza che fosse stato provata, per giustificare l’abbandono del tetto coniugale, la sussistenza di un comportamento dell’altro coniuge o la sussistenza di una crisi matrimoniale già in atto. In tal modo opinando, la Corte territoriale avrebbe, peraltro, invertito l’onere della prova, ponendo a carico della T. l’onere di provare la sussistenza di ragioni giustificative del suo allontanamento dalla casa coniugale, laddove è il coniuge che richiede l’addebito della separazione a dover dimostrare l’esistenza di una violazione dei doveri coniugali ed il nesso causale tra detta violazione e la fine dell’unione coniugale.

Il giudice di appello — come già quello di primo grado – non avrebbero tenuto conto, peraltro, del sopravvenuto venir meno dell’affectio coniugalis in capo alla T., che sarebbe derivato dalla lontananza della istante dalla propria famiglia e dalla propria città di origine, mentre il marito era rimasto “tranquillamente accasato nel proprio territorio, vicino ai propri cari”. Non si sarebbe tenuto conto, pertanto, neppure da giudice del gravame, che la fissazione della residenza familiare va effettuata secondo le esigenze di entrambi i coniugi, ai sensi dell’art. 144 c.c.

1.2. Si duole, inoltre, la ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia riformato la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che l’istruttoria del giudizio di separazione fosse stata rituale, sebbene non fossero stati concessi alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1, 2, e 3 e fosse stata disposta esclusivamente una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva provveduto all’audizione dei minori (oggi entrambi maggiorenni) e ne aveva accertato la situazione psicologica ed il rapporto con i genitori. Sarebbe stato, pertanto, violato il diritto alla prova ed alla difesa della ricorrente in relazione all’addebito della separazione, atteso che la medesima non avrebbe potuto articolare i propri mezzi istruttori nei termini suindicati. In ogni caso, “avendo la T. dedotto prove sin dai ricorso introduttivo”, il Tribunale dapprima, la Corte d’appello poi, avrebbero dovuto pronunciarsi al riguardo.

1.3. La doglianza è in parte infondata ed in parte inammissibile.

1.3.1. Per quanto concerne, invero, l’addebito della separazione, va osservato che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta (Cass., 08/05/2013, n. 10719; Cass., 15/12/2016, n. 25966; Cass., 15/01/2020, n. 648). Tale prova è, poi, ancora più rigorosa – a carico di colui che pone in essere l’abbandono – nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità (Cass., n. 10719/2013).

1.3.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo accertato in fatto che nell'(OMISSIS) entrambi i coniugi, con i figli, si erano recati a (OMISSIS), presso la famiglia di origine della T., per trascorrervi le vacanze estive, e che – “una volta rientrato il marito a (OMISSIS) per riprendere il lavoro” – la moglie aveva comunicato al consorte la sua intenzione “di non rientrare a casa e di voler iscrivere i figli alle scuole in (OMISSIS), suscitando i netto dissenso del S.”. La Corte territoriale ne ha tratto, correttamente, la conseguenza, conforme all’orientamento di legittimità succitato, che – in difetto di prove circa una crisi matrimoniale già in atto o di comportamenti dell’altro coniuge idonei a giustificare l’allontanamento dalla casa coniugale – il comportamento della odierna ricorrente, posto in essere nella consapevolezza del dissenso del marito, ha costituito la causa esclusiva della rottura dell’unione coniugale, per la palese violazione del dovere di coabitazione, sancito dall’art. 143 c.c., comma 2.

E tale condotta si è rivelata tanto più grave in quanto – come, del pari, correttamente osservato dal giudice di secondo grado – la madre aveva trattenuto presso di sè i figli minori, “contro la volontà del padre sradicandoli dal loro ambiente e contesto di vita”, senza fornire prova alcuna circa l’intollerabilità della convivenza dei medesimi con l’altro genitore nell’ambiente di provenienza. Ne consegue che la censura, sul punto, si palesa del tutto infondata.

1.3.3. Quanto all’inosservanza del disposto dell’art. 183 c.p.c., comma 6, è bensì vero che la concessione del termine in questione (in precedenza previsto dall’art. 184 c.p.c.), non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, e tuttavia tale richiesta deve pur sempre essere funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa (Cass., 24/02/2011, n. 4497; Cass., 13/09/2018, n. 22376). La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela – per vero l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., 18/12/2014, n. 26831; Cass., 20/11/2020, n 26419).

1.3.4. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, una violazione del suo diritto di difesa, senza neppure indicare e riprodurre nel ricorso – in violazione del principio di autosufficienza (Cass., 10/08/2017, n. 19985; Cass., 30/07/2010, n. 17915) – il contenuto dei mezzi di prova che – in ipotesi avrebbe articolato “sin dal ricorso introduttivo”, e che avrebbe integrato nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6. Ben al contrario, dalla sentenza di appello si evince che alla richiesta di mezzi istruttori non si è accompagnata la loro concreta articolazione, “in modo da consentire al giudice istruttore prima e al Tribunale poi di valutare tali istanze” (p. 8). Il mezzo è da ritenersi, pertanto, sul punto in esame, certamente inammissibile.

2. Con il secondo motivo di ricorso, T.S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando, altresì, istanza di restituzione delle somme all’uopo versate in esecuzione della sentenza di primo e secondo grado.

2.1. Si duole la istante che la Corte territoriale abbia posto a suo carico le spese di lite di primo e secondo grado nella misura dei tre quarti, “tenuto conto dell’esito della lite”, “laddove la sua condotta processuale e la reciproca soccombenza verificatasi nel giudizio di appello imponevano di valutare la sussistenza della opportunità di procedere alla loro integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., 20/12/2017, n. 30592; Cass.,. 31/01/2014, n. 2149).

2.2.2. Non è, pertanto, sindacabile in questa sede la decisione della Corte d’appello che, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, abbia posto a carico dell’appellante le spese dei due gradi del giudizio nella misura dei tre quarti.

3. Passando, quindi all’esame del ricorso incidentale proposto dal S., va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729 e 2730 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Lamenta l’istante che la Corte territoriale abbia revocato la condanna della T. alla sanzione pecuniaria di Euro 4.000,00, disposta dal Tribunale – ai sensi dell’art. 709ter c.p.c. – per l’inosservanza da parte della medesima, per il periodo successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni (agosto 2012) fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, del provvedimento provvisorio che stabiliva l’obbligo della medesima di accompagnare, i minori alla stazione di Bologna, per affidarli al padre. Il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto, al riguardo, della confessione resa dalla madre, nel ricorso in appello, nel quale la medesima avrebbe ammesso di non avere mai accompagnato i minori alla stazione di Bologna nel periodo suindicato.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Va rilevato che la pronuncia della Corte d’appello contiene due statuizioni aventi ad oggetto il motivo di gravame proposto dalla T., in relazione alle due sanzioni pecuniarie irrogate alla medesima dal Tribunale, a norma dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2. La prima statuizione – con la quale la Corte, valutata la documentazione sanitaria prodotta dalla appellante, ha escluso un suo impedimento fisico ad accompagnare i figli a Bologna – è di conferma della condanna emessa dal giudice istruttore, con riferimento ai diversi inadempimenti, posti in essere dalla madre nel corso del giudizio, all’obbligo stabilito dal Tribunale in via provvisoria – di accompagnare, ogni tre settimane, i figli alla stazione di (OMISSIS) per consegnarli al padre.

Con la seconda statuizione – oggetto del motivo di ricorso – la Corte territoriale ha revocato la sanzione di Euro 4.000,00, inflitta alla T. per l’inosservanza, da parte della medesima, all’obbligo suindicato per il periodo successivo all’udienza di precisazione delle conclusioni (agosto 2012) fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha rilevato, invero, che mancava agli atti “la prova certa” che la T. non avesse accompagnato i figli alla stazione di (OMISSIS), proprio nel periodo suindicato, ossia nel periodo dall'(OMISSIS) alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

3.2.2. A fronte di tale statuizione, il motivo di ricorso riproduce uno stralcio dell’atto di appello, nel quale la T. affermava di avere “sempre giustificato, anche mediante la produzione di documentazione medica la propria impossibilità fisica ed economica” di recarsi a (OMISSIS), e che sarebbe mancata la “prova della volontarietà della violazione contestata”, e di conseguenza la prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, per cui le sanzioni non avrebbero dovuto esserle applicate. Tali affermazioni, che costituirebbero una confessione giudiziale, non sarebbero state valutate dalla Corte d’appello.

3.2.3. Senonchè va, per contro, rilevato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, costituiscono meri elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse possono, infatti, assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., solo qualora l’atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass., 28/09/2018, n. 23634). Nel caso concreto, nessuna indicazione circa l’eventuale sottoscrizione dell’atto di appello da parte della T. è contenuta nel mezzo, per cui la pretesa natura confessoria dell’atto deve essere esclusa. Trattasi, pertanto, di un elemento liberamente utilizzabile dal giudice di merito ai fini del suo convincimento, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., la cui valutazione è insindacabile in questa sede (Cass., 12/10/2017, n. 23940).

3.2.4. D’altro canto, va rilevato che il passaggio dell’atto trascritto nel ricorso non contiene menzione alcuna dell’arco temporale cui si riferiscono le dichiarazioni ivi contenute, laddove la Corte territoriale ha escluso la sussistenza agli atti della prova che l’omissione in parola sia stata posta in essere nello specifico periodo tra l'(OMISSIS) ed il deposito della sentenza di primo grado. Per il resto la censura si limita a rinviare ad altri atti di causa, neppure tutti specificati, in alcun modo riprodotti nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, con conseguente compensazione per metà – considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti – delle spese del presente grado del giudizio, che vanno poste, per il residuo, ponendole a carico della ricorrente principale.

PQM

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara compensate per metà fra le parti le spese del presente grado del giudizio, che pone, per la residua metà, nella misura di Euro 2.200,00, a carico della ricorrente principale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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