Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11792 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.G. e Di.Ba.Gi., elettivamente

domiciliati in Roma, Ltv. Flaminio, n. 46, presso Gianmarco Grez,

rappresentati e difesi dall’Avvocato FOSCHI Arnaldo per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Savignano sul Rubicone, in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 1,

presso l’Avvocato Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Mollo Antonio per procura speciale conferita con atto

autenticato per Notaio Antonio Porfiri, rep. n. 193599 in data

13.7.2005;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2/04 della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, depositata il 14.12.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22.2.2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Arnaldo Foschi e, per il Comune

controricorrente, l’Avvocato Antonio Mollo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- I signori D.B.G. e Gi. chiedono, in base a tre motivi illustrati da memoria, che sia annullata, coi provvedimenti consequenziali, la sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglie l’appello proposto dal comune di Savignano sul Rubicone avverso la sentenza n. 84/2/2002 della commissione tributaria provinciale di Forlì che, giudicando non edificabile il terreno di proprietà dei ricorrenti, inserito in zona (OMISSIS) del piano regolatore comunale, aveva accolto il ricorso da loro proposto contro gli avvisi di accertamento e liquidazione dell’ICI emessi dal suddetto comune, recanti la richiesta di pagamento della somma complessiva di L. 11.877.450 a titolo d’imposta dovuta, per gli anni dal 1995 al 2000 compreso, sul medesimo terreno, considerato edificabile.

1.2.- Il comune nominato resiste mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Col primo motivo – denunziando violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, e art. 327 c.p.c., nonchè omessa motivazione – i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere ritenuto inammissibile l’appello del comune, non notificato nel domicilio eletto da essi ricorrenti, e per non avere rilevato, conseguentemente, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; per avere, inoltre, ritenuto sanabile e sanata la nullità della notifica dell’atto d’appello, per effetto dell’avvenuta costituzione in giudizio di essi appellati.

2.2.- Col secondo motivo – denunziando violazione dell’art. 83 c.p.c., commi 3 e 4 – lamentano la mancata dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, per l’ulteriore ragione che la procura alle liti era stata rilasciata dall’appellante con atto non congiunto materialmente al ricorso, atto non sottoscritto dal sindaco e recante un’elezione di domicilio in luogo diverso da quello indicato nella procura.

2.3.- Col terzo motivo, la sentenza è censurata per violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 2, lett. b), per avere ritenuto soggetto ad ICI il terreno di cui si tratta, quale area utilizzabile a scopo edificatorio, nonostante esso fosse inserito nella zona (OMISSIS), classificata dal piano regolatore comunale come “zona per servizi pubblici di interesse generale”, e quindi non potesse essere considerato edificabile in mancanza di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, benchè illegittimamente sottoposto a vincolo espropriativo.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito espresse, e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere interamente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nel fatto che la giurisprudenza infra citata, risolutiva della presente controversia nel merito, si è consolidata in epoca posteriore all’introduzione del ricorso.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso (par. 2.1) è infondato perchè, come giustamente ha osservato la commissione regionale, il difetto di notifica dell’atto d’appello – eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto, ma avente pur sempre attinenza coi destinatari (residenza), quindi non inesistente, ma nulla – era stato sanato dalla costituzione in giudizio degli appellati, ossia dal pieno raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 160 c.p.c., e art. 156 c.p.c., u.c.; con efficacia ex tunc, che esclude ogni decadenza, quindi anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. nn. 12908/2007, 13667/2007, 10119/2006).

4.2.- Anche l’altro motivo (par. 2.2) attinente a questione pregiudiziale è infondato, dal momento che, secondo il giudicante a quo, la procura era “materialmente acclusa all’originale” del ricorso in appello, quindi correttamente documentata (art. 82 c.p.c. e art. 83 c.p.c., ultima parte; Cass. n. 29785/2008). D’altra parte, se i ricorrenti intendono che il foglio contenente la procura non era “materialmente accluso” all’atto d’appello, come invece attesta la sentenza impugnata, si tratterebbe di errore di fatto del giudice, denunziabile per revocazione, sicchè il ricorso per cassazione, sul punto, sarebbe inammissibile (Cass. n. 24166/2006).

La mancanza di firma del sindaco in calce al ricorso non è motivo di nullità dell’atto, non essendo richiesta la sottoscrizione personale della parte costituita a mezzo di difensore munito di procura (art. 84 c.p.c).

L’eventuale discrepanza relativa all’indirizzo del domiciliatario, quale indicato nell’intestazione del ricorso e poi nella procura, si risolve a favore della seconda indicazione, sottoscritta anche dal procuratore domiciliatario (come bene hanno compreso gli stessi ricorrenti, che quivi hanno notificato il presente ricorso per cassazione), e non comporta comunque alcuna nullità.

4.3.- La censura di merito, contenuta nel terzo motivo di ricorso (par. 2.3), è pure infondata, alla luce della giurisprudenza oramai consolidata di questa suprema corte, dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, per non essere state addotte valide ragioni contrarie.

4.3.1.- In effetti, secondo tale condivisa giurisprudenza (S.U. n. 25506/2006; Cass. n. 25676/2008), a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

4.3.2.- Peraltro, in conformità a tale giurisprudenza, la natura edificabile di un suolo non viene meno per effetto delle ridotte dimensioni e/o della particolare conformazione del lotto, circostanze che incidono normalmente sulla sola determinazione del valore venale del terreno (salvo che gli strumenti urbanistici le considerino espressamente significative della non edificabilità), essendo sempre possibile l’accorpamento con fondi vicini, ovvero l’asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione; il carattere edificabile neppure è eliminato a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, decadenza da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l’applicazione della disciplina delle cc.dd. “zone bianche” che, ferma restando l’utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità.

4.4.- Si conclude, pertanto, nel senso indicato al par. 3.1..

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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