Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11792 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9747/2014 proposto da:

AUTOTRASPORTI PIACENTINI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentata e difesa dagli avvocati DAVIDE DONDONI, NINO GIOVANNI

PERCIVALLE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO ASSICURAZIONI SRL, ITS INTERMODAL TRAILER SERVICE SRL, AIG

EUROPE SA RAPPRESENTANTE GENERALE ITALIA;

– intimate –

nonchè da:

ITS INTERMODAL TRAILER SERVICE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

CONTESTABILE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCO MUSOTTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 783/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e

inammissibilità del ricorso incidentale tardivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società di assicurazione AIG Europe S.A., surrogandosi nei diritti dell’assicurata Damco Italy s.r.l., convenne in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Milano l’Intermodal Trailer Service s.r.l. e (‘Autotrasporti Piacentini s.r.l., per sentirle condannare solidalmente al pagamento della somma di Euro 93.680,10, pari al valore delle merce rubata durante l’esecuzione del trasporto che le società convenute, rispettivamente in qualità di vettore e subvettore, si erano impegnate ad effettuare in favore della assicurata.

Costituitesi in giudizio, le convenute resisterono alla domanda ed invocarono, in subordine, l’applicazione dei limiti di responsabilità vettoriale stabiliti dalla L. n. 450 del 1985, art. 1, come sostituito dal D.L. n. 82 del 1993, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 1993.

Il tribunale, riconosciuta la responsabilità di entrambe le società per la perdita della merce ai sensi dell’art. 1693 c.c., ne escluse tuttavia la colpa grave, avuto riguardo alla circostanza che le cose erano state rubate, unitamente all’autoarticolato di proprietà dell’Autotrasporti Piacentini s.r.l., sul quale viaggiavano (e che sarebbe stato ritrovato vuoto il giorno successivo), in occasione di una brevissima sosta (circa 10 minuti) su un’area di servizio autostradale, che l’autista aveva dovuto compiere per ragioni fisiologiche, non senza prima aver provveduto a chiudere a chiave il mezzo, peraltro dotato di sistema di localizzazione satellitare.

Ritenuta dunque l’applicabilità dei limiti di risarcibilità previsti, per i trasporti nazionali, dall’art. 1696 c.c., comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 286 del 2005, art. 10 (disciplina reputata applicabile, in mancanza di diversa disposizione di legge, anche ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti prima della sua entrata in vigore), il tribunale condannò la l’Intermodal Trailer Service s.r.l. e l’Autotrasporti Piacentini s.r.l., in solido tra loro, a pagare alla AIG Europe S.A. la somma di Euro 8.944,00, oltre interessi, avuto riguardo altresì alla quota (20%) di spettanza di altro assicuratore.

La Corte di Appello di Milano, rigettato l’appello incidentale dell’Intermodal Trailer Service s.r.l. (che aveva contestato l’accertamento della sua responsabilità ex art. 1693 c.c. e, in subordine, aveva invocato l’applicazione della L. n. 450 del 1985, art. 1), ha invece accolto quello principale della Chartis Europe S.A. (già AIG Europe S.A.), ritenendo sussistente la colpa grave del subvettore e condannandolo, in solido con il vettore, all’integrale risarcimento del danno, liquidato in Euro 74.944,08, oltre interessi, dedotta la quota di spettanza di altro assicuratore.

Per quanto ancora rileva la Corte territoriale ha osservato: che l’autoarticolato utilizzato per il trasporto era sprovvisto di antifurto; che tale circostanza, avuto riguardo al valore del carico, costituito da materiale elettrico del costo di Euro 93.680,10, integrava già di per sè una grave ed inescusabile negligenza; che, inoltre, sebbene sull’automezzzo fosse installato un impianto di localizzazione satellitare, esso, nell’occorso, non aveva funzionato (o comunque non era stato provato che avesse funzionato) ed era risultato non omologato e facilmente disattivabile all’esito delle perizie effettuate; che, pertanto, l’unica precauzione effettivamente adottata era stata quella della chiusura a chiave del veicolo, la quale, peraltro, si era dimostrata inadeguata, atteso che i ladri erano riusciti in brevissimo tempo a forzare la portiera e a manomettere il blocco di accensione rubando l’autoarticolato e la merce in esso trasportata; e che l’adozione di cautele del tutto insufficienti in relazione al cospicuo valore del carico concretava una fattispecie di colpa grave incompatibile con l’applicazione delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore, dalla L. n. 450 del 1985, art. 1 (come modificato dal D.L. n. 82 del 1993, convertito nella L. n. 162 del 1993) e successivamente dall’art. 1696 c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 286 del 2005.

Avverso la pronuncia della Corte milanese l’Autotrasporti Piacentini s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione principale (sorretto da due motivi) e la Intermodal Trailer Service s.r.l. ha proposto ricorso incidentale adesivo articolato in tre motivi. Ha resistito con distinti controricorsi la società assicurativa AIG Europe Limited (già Chartis Europe S.A. e AIG Europe S.A.).

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. Le parti ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi, giacchè proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Con il primo motivo del ricorso principale (“omesso esame di fatto decisivo”) l’Autotrasporti Piacentini s.r.l. deduce che la Corte di Appello non si sarebbe soffermata sulla circostanza – asseritamente risultante dalla relazione della consulenza tecnica di parte compiuta nell’interesse della compagnia assicurativa – che il sistema di localizzazione satellitare installato sulla motrice di sua proprietà era stato manomesso, nonchè sull’ulteriore circostanza che, all’esito della verifica effettuata da un tecnico specializzato dopo il ritrovamento dell’autoarticolato, il medesimo sistema di localizzazione era risultato perfettamente funzionante.

Sostiene che se le predette circostanze fossero state debitamente considerate, la Corte di merito avrebbe correttamente escluso la sussistenza della colpa grave ed avrebbe conseguentemente fatto applicazione dei limiti di risarcibilità previsti in favore del vettore.

2. Con il secondo motivo (“violazione dell’art. 2697 c.c.”) il ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave del vettore in ragione della mancata dimostrazione, da parte sua, del corretto funzionamento del sistema di localizzazione satellitare. Sostiene che, in tal modo, il giudice del merito avrebbe posto in capo al vettore l’onere di provare l’assenza della colpa grave violando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui incombe invece sul danneggiato l’opposto onere di provarne la sussistenza al fine di ottenere la condanna del vettore all’integrale risarcimento.

3. I motivi appena illustrati vengono ribaditi dalla Intermodal Trailer Service s.r.l. nel ricorso incidentale adesivo.

Con il secondo motivo di tale ricorso (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) la ricorrente incidentale si duole infatti dell’omessa valutazione della circostanza che, all’esito della verifica successiva al ritrovamento del veicolo, era stato accertato che l’impianto satellitare funzionava regolarmente ma era stato abilmente manomesso dai malfattori in occasione del furto.

4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale adesivo (“violazione e/o falsa applicazione della norma dell’art. 2697 c.c.”) la Intermodal Trailer Service s.r.l. si duole poi del fatto che la Corte di Appello abbia fondato il giudizio di sussistenza della colpa grave del vettore sulla mancata prova del corretto funzionamento dell’impianto medesimo, con ciò violando la regola di riparto dell’onere probatorio secondo la quale spetta invece al mittente la prova dell’esistenza del dolo o della colpa grave che escludono l’applicazione dei limiti di responsabilità del vettore.

5. Agli illustrati motivi di censura (comuni al ricorso principale) l’Intermodal Trailer Service s.r.l. aggiunge un ulteriore motivo (“violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 1693 e 1696 c.c.”; “violazione e/o falsa applicazione della norme della L. n. 450 del 1985, art. 1, come modificata dalla L. n. 162 del 1993, applicabile al caso di specie ratione temporis”), che viene illustrato per primo nel ricorso incidentale adesivo, con il quale – ribadito che in sede di merito aveva contestato la stessa sussistenza della responsabilità ex recepto del vettore, e, in subordine, aveva invocato l’applicazione dei limiti di risarcibilità previsti dalla L. n. 450 del 1985, art. 1, applicabile, ratione temporis, in luogo del novellato art. 1696 c.c. – viene dedotta l’inosservanza da parte della Corte di Appello dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri cui deve essere informato il giudizio circa la sussistenza della colpa grave che esclude l’applicazione delle limitazioni di responsabilità previste, a favore del vettore, dapprima dalla L. n. 450 del 1985, art. 1 (come modificata dal D.L. n. 82 del 1993, convertito nella L. n. 162 del 1993) e successivamente dall’art. 1696 c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 286 del 2005.

Evidenzia al riguardo la ricorrente incidentale che, alla stregua dei suddetti principi, la sussistenza della colpa grave che espone il vettore all’integrale risarcimento del danno derivante dalla perdita delle cose trasportate, può essere affermata solo in presenza della violazione del grado minimo di diligenza osservato da tutti, e che una simile violazione non avrebbe potuto essere ravvisata, nel caso di specie, nè nella condotta dell’autotrasportatore (il quale aveva parcheggiato il mezzo in pieno giorno, in un’area di sosta autostradale trafficata ed attrezzata con telecamere, allontanandosene soltanto per pochi minuti al fine di soddisfare un’esigenza fisiologica, per giunta dopo averlo chiuso a chiave), nè, più in generale, nella condotta esecutiva del vettore, il quale aveva dotato il mezzo utilizzato per il trasporto di un sistema di localizzazione satellitare.

6. Tanto premesso in ordine ai motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo, va evidenziato che quest’ultimo è stato proposto dopo il decorso del termine lungo di un anno dal deposito della sentenza, previsto dall’art. 327 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), atteso che la pronuncia impugnata, non notificata, è stata depositata il 18 febbraio 2013 mentre il ricorso incidentale adesivo è stato spedito per la notifica il 16 maggio 2014.

Questa Corte può peraltro prescindere, nella vicenda in esame, dal prendere posizione sulla dibattuta questione se le regole in materia di impugnazione tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operino esclusivamente con riguardo all’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè a quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale (in tal senso Cass. 20/01/2014, n. 1120; Cass. 07/10/2015, n. 20040; Cass. 28/10/2015, n. 21990; Cass. 18/05/2016, n. 10243) oppure anche con riguardo all’impugnazione incidentale che abbia carattere adesivo rispetto a quella principale allorchè quest’ultima metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza (in tal senso Cass. Sez. U. 27/11/2007, n. 24627; Cass. Sez. U. 04/08/2010, n. 18049; Cass. 16/11/2015, n. 23396).

Da tale questione, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez. U., 08/05/2014, n. 9936), può infatti prescindersi atteso che i motivi del ricorso incidentale (come quelli del ricorso principale con i quali devono essere congiuntamente esaminati) vanno ritenuti in parte inammissibili in parte infondati.

7. L’oggetto comune a tutte le censure è l’accertamento, operato dalla Corte di Appello, della colpa grave del subvettore, in conseguenza del quale quest’ultimo, in solido con il vettore, è stato condannato all’integrale risarcimento del danno derivato al destinatario dalla perdita della cose trasportate.

Ai sensi alla L. n. 450 del 1985, art. 1, comma 3 – disposizione modificata dal D.L. n. 82 del 1993, art. 7 e successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 86 del 2005, ma applicabile, in luogo dell’art. 1696 c.c., nel testo novellato dallo stesso decreto legislativo, ai contratti di trasporto stipulati ed eseguiti prima della sua entrata in vigore (Cass. 06/08/2013, n. 18657; Cass. 10/04/2015, n. 7201) – in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, non si applicano infatti i limiti di risarcibilità stabiliti nel primo e nel comma 2 della stessa norma con riguardo, rispettivamente, ai trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo 3^ della L. 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, (per i quali l’ammontare del risarcimento non può essere superiore a 500 Lire per chilogrammo di portata utile del veicolo) e ai trasporti di merci su strada esenti dall’obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate (per i quali l’ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a Lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato).

Orbene, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, l’accertamento della sussistenza o meno della colpa grave del vettore costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 21 aprile 1998, n. 10423; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21679), a maggior ragione dopo la modifica (operata con D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012, e dunque anche alla sentenza impugnata con i ricorsi in esame, depositata il 18 febbraio 2013) dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in forza della quale il controllo sulla motivazione deve ritenersi possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivatamente formulato il giudizio sulla sussistenza della colpa grave sulla base non solo (e non tanto) dello specifico comportamento dell’autotrasportartore (che aveva parcheggiato il veicolo in un aerea di servizio non vigilata ponendo in essere la modesta precauzione, rivelatasi insufficiente, della chiusura a chiave del veicolo), ma anche (e soprattutto) in considerazione della generale condotta serbata in sede di esecuzione del contratto di trasporto dal subvettore Autotrasporti Piacentini s.r.l., il quale, per un verso, non aveva dotato l’autoarticolato di un sistema di antifurto (ciò che concretava una grave negligenza in considerazione dell’alto valore – oltre 93.000 Euro – della merce trasportata) e, per altro verso, vi aveva fatto installare un impianto di localizzazione satellitare (che non costituisce un sistema di antifurto) privo di omologazione e che non aveva funzionato nel momento in cui era stato commesso il furto.

8. In considerazione della rigorosa e articolata motivazione con cui la Corte territoriale ha dato conto degli elementi posti a fondamento del suo giudizio, deve reputarsi inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto esso, pur denunciando formalmente vizi di violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente apprezzati dal giudice di merito.

Infatti, col sostenere che la violazione del grado minimo di diligenza necessaria per la sussistenza della colpa grave non poteva ravvisarsi nè nella condotta dell’autotrasportatore nè, più in generale, nella condotta esecutiva del vettore, la Intermodal Trailer Service s.r.l. invoca in realtà una diversa lettura delle circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio di colpa e tende, inammissibilmente, a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo apprezzamento di merito in contrapposizione a quello compiuto dalla Corte territoriale, cui è insindacabilmente riservato.

Ne discende l’inammissibilità del motivo in esame.

9. Le censure formulate con il primo motivo del ricorso principale e con il secondo motivo del ricorso incidentale adesivo sono, invece, in parte inammissibili e in parte infondate.

Sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, nella parte in cui deducono l’omesso esame della circostanza – reputata decisiva che il sistema di localizzazione satellitare installato sull’autoarticolato era risultato manomesso dai ladri.

Questa circostanza infatti risulterebbe dalla perizia espletata per conto della società assicuratrice, ma tale perizia non è stata trascritta, neppure parzialmente, nel ricorso, nè è stata individuata con riferimento alla sequenza di documentazione pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 30/10/2008, n. 20266; Cass. 23/10/2010, n. 6937; Cass. 16/03/2012, n. 4220; Cass. 09/04/2013, n. 8569; Cass. 15/07/2015, n. 14784).

Le censure formulate con i motivi in esame sono, invece, infondate, nella parte in cui deducono l’omessa considerazione della circostanza che all’esito della verifica effettuata da un tecnico specializzato dopo il ritrovamento dell’autoarticolato, il medesimo sistema di localizzazione satellitare era risultato perfettamente funzionante.

La circostanza, risultante dalla perizia trascritta nel ricorso (nella quale si era dato atto che successivamente al furto era “stata fatta una prova di funzionamento” e che il sistema aveva “localizzato il veicolo”) non appare infatti decisiva, atteso che la Corte territoriale, alla stregua della operata valutazione delle risultanze istruttorie, insindacabile in questa sede, ha ritenuto accertato che il sistema non aveva funzionato nella circostanza del furto, traendo da questo accertamento, considerato unitamente agli altri elementi sopra evidenziati, l’apprezzamento di merito circa la sussistenza della colpa grave del subvettore.

Il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale adesivo devono dunque essere rigettati.

9. Inammissibili sono infine le doglianze sollevate con il secondo motivo del ricorso principale e con il terzo motivo di quello incidentale, con cui si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c..

La Corte di merito, dopo aver affermato la sussistenza della colpa grave del subvettore (anche) sul rilievo che l’impianto di localizzazione satellitare non aveva, nell’occorso, funzionato, ha aggiunto che “comunque non è stata data prova del suo corretto funzionamento”.

Quest’ultima affermazione è un’affermazione ad abundantiam che la Corte territoriale avrebbe potuto anche omettere e che, in ragione del suo carattere ultroneo, non ha oggettivamente la funzione di sorreggere la decisione, già fondata su altre decisive ragione. Si tratta pertanto di un’affermazione improduttiva di effetti giuridici, come tale insuscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. Cass. 18/05/2005, n. 10420; Cass. 20/01/2006, n. 1107).

10. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico delle società ricorrenti come da dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi.

Condanna le società ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ciascuno ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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