Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11792 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 11/01/2016, dep. 09/06/2016), n.11792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27864/2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. CROCE

49 SC. E, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIETRANGELI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTO

VITIELLO, ALBERTO CAPPELLARO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.B.T., V.G., S.G.,

MA.PA., MA.RO., MI.MI.RI.,

R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3796/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/11/2012, R.G.N. 3853/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO PIETRANGELI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel 2002 B.M., L.B.T., Ma. A., R.E. citavano in giudizio il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, per colpa omissiva in relazione ai compiti istituzionali di farmaco-vigilanza del Ministero, derivanti dalla contrazione di epatite C post- trasfusionale. Intervenivano in giudizio, svolgendo identica domanda, Br. G., G.D., M.G., Ra.Da. e V.G.. Il Tribunale di Milano, nel 2009, respingeva per intervenuta prescrizione le domande di B., L.B., Br., G., Ra. e V., Ma.Pa. e Ro. e S.G. (intervenuti stante la morte di M. A. in corso di causa quali suoi eredi); rigettava la domanda del M. perchè riferita ad una trasfusione risalente al 1976 e dichiarava inammissibile la domanda proposta da Ma.Pa. e R. e S.G. in proprio, a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale, in quanto domanda nuova. Proponevano appello B., Br., L.B., G., M., Ra., V., S., i fratelli Ma., nonchè Mi.Mi.Ri. e R.M. (gli ultimi due quali eredi di R.E.). Alcuni degli appellanti ( Br., G., B. e Ra.) in corso di causa concludevano una transazione con il Ministero e rinunciavano agli atti. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3976 del 2012 qui impugnata, dichiarava l’estinzione parziale del giudizio in relazione alle posizioni dei rinuncianti ed accoglieva l’appello in relazione alla posizione del solo M., affermando la risarcibilità del danno da questi subito benchè risalente ad una trasfusione di sangue eseguita nel 1976. Il Ministero della Salute propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3976/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Milano in data 29.11.2012, non notificata. Resiste con controricorso illustrato da memoria M.G.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Salute, con l’unico motivo di ricorso articolato, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, ed il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il Ministero lamenta che siano stati ritenuti sussistenti sia il nesso causale, sia la colpa omissiva del Ministero, per l’epatite post trasfusionale contratta dal M. già nel 1976, ovvero in un’epoca nella quale non solo non era ancora noto il virus dell’ epatite C ma neppure quello dell’epatite B, scoperto solo nel 1978, ed in cui non erano stati ancora messi a punto metodi efficaci di individuazione del virus nel sangue dei donatori. Il ricorrente ritiene più corretto escludere una propria responsabilità anteriore alla data di scoperta dei singoli ceppi del virus, piuttosto che unificare e retrodatare alla data di scoperta del virus la cui esistenza si apprese per prima (l’epatite B) la responsabilità del Ministero, secondo l’orientamento oramai consolidato della Cassazione a seguito delle numerose pronunce a sezioni unite del 2008. In ogni caso, il Ministero ricorrente sottolinea che la trasfusione a cui si sottopose il M. è comunque intervenuta prima finanche della scoperta del ceppo più antico dell’epatite e quindi si colloca in un’epoca in cui non era configurabile alcuna responsabilità a carico dell’Ente. I rilievi relativi al vizio di motivazione, del resto non coltivati, sono da ritenete inammissibili, in quanto si fa riferimento ad una più ampia nozione di vizio di motivazione, non più vigente al momento del deposito del ricorso. I rilievi relativi alla violazione di legge sono invece infondati. Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che il Ministero della Salute è tenuto ad esercitare una attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione di sangue e di uso di prodotti emoderivati, e risponde ex art. 2043, per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass. S.U. n. 576 e 584 del 2008). Esse hanno altresì affermato che in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B – la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo (Cass. S.U. n. 576 del 2008). I principi affermati, ai quali si intende in questa sede dare continuità, sono stati numerose volte richiamati da questa Corte in pronunce successive (tra le quali Cass. n. 17865 del 2011, Cass. n. 2232 del 2016, Cass. n. 20933 del 2015) e non risultano contraddetti dalla sentenza impugnata. La corte territoriale ha in primo luogo accertato con accertamento in fatto non censurabile che si sia verificato il contagio postrasfusionale di virus HCV a carico del M. nel 1976, e quindi ritenuto, sulla base di una accurata ricostruzione degli obblighi normativi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo in capo al Ministero, dando continuità a quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2008, sia configurabile la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati al M. dal contagio verificatosi nel 1976, avendo il Ministero violato i propri obblighi di vigilanza sulla sicurezza del sangue e di adozione delle misure necessarie per evitare rischi per la salute umana già all’epoca esistenti ed esercitabili allo scopo di prevenire la possibilità di sottoporre soggetti bisognosi di trasfusioni alla somministrazione di sangue infetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, cd il ricorrente ne è uscito soccombente. Tuttavia, trattandosi di controversia promossa da ente statale, esso risulta esente dall’obbligo di versamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali, le spese di lire in favore del controricorrente. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 11 gennaio 2016. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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