Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11791 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 22/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Carrera S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso

l’Avvocato Lucisano Claudio che lo rappresenta e difende con

l’Avvocato Raffaello Lupi per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Grezzana, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, viale Paridi, n. 43, presso l’Avvocato D’Ayala

Valva Francesco che lo rappresenta e difende con l’Avvocato Saverio

Ugolini per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/15/03 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, Sezione staccata di Verona, depositata il

20.1.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 22.2.2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Uditi, per la ricorrente, gli Avvocati Raffaello Lupi e Claudio

Lucisano e, per il Comune controricorrente, l’Avvocato Francesco

D’Ayala Valva;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Carrera S.p.A. chiede, in base a due motivi illustrati da memoria, che sia annullata (con decisione nel merito o, in subordine, con rinvio) la sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, accoglie l’appello proposto dal comune di Grezzana avverso la sentenza n. 171/9/2002 della commissione tributaria provinciale di Verona che, giudicando carente di motivazione l’atto impositivo, aveva accolto il ricorso di essa contribuente contro l’avviso di accertamento e liquidazione dell’ICI emesso dal suddetto Comune e notificato il 5.4.2000, recante la richiesta di pagamento di una maggior somma a titolo d’imposta per il 1997, oltre sanzioni ed interessi, a seguito di accertata infedeltà della dichiarazione, in cui il valore imponibile di un immobile appartenente al gruppo catastale (OMISSIS), iscritto in catasto con attribuzione di rendita, era stato calcolato in base alle scritture contabili della ditta, anzichè alla rendita catastale.

1.2.- Il Comune nominato resiste mediante controricorso. Entrambe le parti hanno presentato note d’udienza, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Col primo motivo – denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, oltre che violazione e falsa applicazione di norme di legge (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2; D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, n. 3, lett. I; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3) la ricorrente lamenta “omessa pronuncia in ordine al difetto di motivazione dell’avviso”, difetto da ritenere sussistente, in conformità a quanto deciso dalla sentenza di primo grado, impugnata sul punto dal comune.

2.2.- Col secondo motivo – denunziando violazione e falsa applicazione di altre norme di legge (L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74; D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2, 3 e 4) – censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima la pretesa del comune di calcolare l’ICI in base ad una rendita inattuale per precedenti modifiche dell’immobile, segnalate all’UTE con richiesta di variazione fin dagli anni 1985 e 1987, recepita () solo nel 1999; e quindi per avere giudicato illegittimo il calcolo dell’ICI in base ai dati contabili aziendali, unico metodo da ritenere corretto per immobili del gruppo (OMISSIS) “che abbiano subito delle variazioni permanenti (regolarmente e tempestivamente denunciate) tali da rendere totalmente inadeguato il valore catastale di riferimento, fino al punto da poterli equiparare a quelli privi di rendita catastale”.

3.- Decisione.

3.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di ragione di seguito espressi, ed assorbe il secondo motivo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Veneto, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La commissione regionale – pronunziando sulla questione di merito controversa, concernente il metodo di calcolo dell’ICI – riforma implicitamente la sentenza di primo grado sul punto nullità dell’atto impositivo, accogliendo la censura del comune appellante secondo il quale “l’avviso conteneva l’indicazione del presupposto della maggiore imposta e quindi non era carente di motivazione”.

4.1.1.- Tale pronunzia implicita – sussistente in quanto tale, ragion per cui la sentenza in esame non è criticabile per “omessa pronuncia” (Cass. nn. 16788/2006, 10052/2006, 407/2006) – è tuttavia del tutto carente di motivazione, come la ricorrente pure lamenta nel primo motivo di ricorso (par. 2.1).

4.1.2.- Il difetto di motivazione sul punto è tanto più significativo, in quanto il giudicante a quo, dopo avere rilevato che la contribuente sarebbe stata “vittima della cattiva amministrazione degli organi interessati alla vicenda tributaria”, che per oltre dieci anni, pur sollecitati, non avevano provveduto ad aggiornare la rendita, conclude asserendo che il comune dovrebbe annullare l’avviso; cosicchè non si riesce a comprendere per quale ragione, se l’atto impositivo era legittimo e (per implicito) correttamente motivato, lo stesso dovrebbe essere annullato.

4.2.- Il carattere preliminare della questione di validità formale dell’avviso comporta l’assorbimento della censura di merito (par.

2.2).

4.3.- Si conclude, pertanto, nel senso indicato al par. 3.1. 5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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