Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11791 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.12/05/2017),  n. 11791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3018/2014 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

VITTORIO VENETO 146/3, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

SAGGESE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE CIARDO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LECCE, in persona del Sindaco p.t. Dott. D.P.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA ASTUTO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3782/2013 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato la domanda che C.A. aveva proposto nei confronti del Comune di Lecce, avente ad oggetto il risarcimento dei danni riportati dal suo motociclo (e quantificati nell’importo di Euro 1990,76) in conseguenza dell’incidente asseritamente occorsogli il (OMISSIS), allorchè, mentre percorreva una strada del centro abitato della città, sarebbe incappato con la ruota anteriore in una buca presente sul manto stradale, non visibile nè segnalata, che lo avrebbe fatto cadere a terra.

Il Tribunale, ritenuto ininfluente l’accertamento relativo al titolo di responsabilità, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo che nel caso di specie difettava sia la prova del nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo lamentato (non potendosi ritenere dimostrata la reale situazione dei luoghi e la stessa presenza della buca sul manto stradale al momento dell’incidente, e residuando dunque incertezza sulle circostanze di fatto effettivamente verificatesi), sia la prova delle conseguenze dannose asseritamente riportate in seguito al denunciato sinistro.

Al riguardo – ha chiarito il giudice di appello – non poteva ritenersi sufficiente la deposizione resa dall’unico testimone escusso (il quale aveva confermato che l’incidente si era verificato nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dall’attore), deponendo in senso contrario gli argomenti di prova desumibili da circostanze di fatto pacificamente emerse durante il giudizio quali: la circostanza che l’incidente era stato denunciato alla polizia municipale a distanza di quasi due anni dal momento in cui si sarebbe verificato; la circostanza che l’attore aveva allegato documentazione fotografica della strada, con la relativa buca, priva di data; e la circostanza che il preventivo per la riparazione dei danni asseritamente riportati dal motociclo risultava redatto in data 4 novembre 2010, mentre l’incidente sarebbe avvenuto in data (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione C.A., affidandosi a tre motivi di censura. Risponde con controricorso il Comune di Lecce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè errata valutazione dei mezzi istruttori.

Lamenta che il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’ubicazione della buca indicata in citazione era stata confermata dal testimone esaminato in giudizio il quale aveva riferito sulla dinamica del sinistro ed aveva riconosciuto lo stato dei luoghi nella fotografia allegata al fascicolo di parte attrice. Sostiene, inoltre, che i danni riportati dal motociclo erano stati confermati dal carrozziere il quale ne aveva quantificato l’importo mediante erogazione di preventivo di spesa. Conclude che, in base a tali emergenze istruttorie, il tribunale avrebbe dovuto ritenere provato l’accadimento dei fatti come da lui allegati, senza potere attribuire rilevanza, in senso contrario, alla data della denuncia del sinistro e del preventivo di spesa.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo, nel censurare la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, non si tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 25 novembre 2013 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

In secondo luogo, nel censurare l'(asseritamente) errata valutazione dei mezzi istruttori, si omette di considerare che il loro apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Il motivo di censura è dunque inammissibile in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice di appello, il quale non ha omesso di prendere in considerazione la deposizione testimoniale e la documentazione invocata dal ricorrente, ma nel coordinarle con gli altri elementi di prova emersi nel corso del giudizio, l’ha motivatamente reputate insufficienti in funzione della dimostrazione delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c., comma 1.

Sostiene che il Comune di Lecce non aveva contestato nè la circostanza relativa all’esistenza della buca nè la circostanza che egli vi fosse incappato mentre era alla guida del suo motociclo. Trattandosi di circostanze non contestate, il giudice di appello avrebbe pertanto dovuto astenersi da ogni controllo probatorio ed avrebbe dovuto ritenerle senz’altro sussistenti.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, avuto riguardo al principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (al riguardo cfr., ex plurimis e tra le più recenti, Cass. 08/02/2017, n. 3399).

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, nel qual caso, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr., in termini, Cass. 09/08/2016, n. 16655).

Il motivo in esame non può dunque essere preso in considerazione, difettando in ricorso, in violazione del richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli elementi da cui desumere le condotte processuali nelle quali si sarebbe concretata la mancata contestazione, ad opera del Comune di Lecce, dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della sua domanda.

3. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Il ricorrente rammenta le regole ermeneutiche elaborate da questa Corte in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i pregiudizi subiti dagli utenti delle strade di cui essa è proprietaria. Evidenzia che tale responsabilità può sussistere sia ai sensi dell’art. 2043 c.c. (nel qual caso spetta al danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene mentre incombe sulla pubblica amministrazione quello di dimostrare i fatti impeditivi della sua responsabilità) sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia configurabile un concreto potere di controllo e vigilanza del bene demaniale in capo all’ente proprietario (nel qual caso spetta al danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso mentre la pubblica amministrazione, per liberarsi dalla responsabilità, ha l’onere di dimostrare il “caso fortuito”). Conclude che nel caso di specie – nel quale la strada doveva reputarsi senz’altro sottoposta al potere di vigilanza e controllo del Comune, trovandosi nel centro abitato di esso – egli, attraverso l’espletamento della prova per testimoni e la produzione fotografica, aveva debitamente provato che la buca in questione costituiva un pericolo invisibile e imprevedibile, mentre la pubblica amministrazione non aveva fornito la prova liberatoria della sua responsabilità.

3.1. Anche quest’ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo, esso, nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., nell’interpretazione datane dalla Corte di cassazione, difetta di specificità in quanto propone una doglianza non pertinente con il tenore della decisione censurata.

La sentenza impugnata, infatti, non ha escluso la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per insussistenza in capo ad esso del potere di custodia della strada, nè ne ha escluso la responsabilità generale, ex art. 2043 c.c., per essere stati provati i fatti impeditivi di quest’ultima; piuttosto, previo giudizio di irrilevanza del titolo della responsabilità, ha rigettato la domanda risarcitoria per non essere stata fornita dall’attore nè la prova del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso nè quella delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente verificatesi in seguito al denunciato sinistro, essendo rimaste incerte le circostanze di luogo in cui l’incidente si sarebbe verificato e lo stesso accadimento dei fatti narrati dall’attore.

In secondo luogo, il medesimo motivo, nella parte in cui ribadisce che le circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa risarcitoria sarebbero invece state adeguatamente provate attraverso l’espletamento della prova per testimoni e la produzione fotografica, pretende nuovamente di suscitare dalla Corte di legittimità un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, C.A. va condannato al pagamento, in favore del Comune di Lecce, di una somma che, avuto riguardo all’importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass. 29/09/2016, n. 19285; Cass. 14/10/2016, n. 20732), può essere equitativamente determinata in Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

La norma in parola, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, ed applicabile, ai sensi dell’art. 58 stessa legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009), trova certamente operatività nel presente procedimento, introdotto con atto di citazione del 4 dicembre 2010, senza che assumano rilevanza le questioni, in tema di successione di leggi nel tempo, attinenti ai suoi rapporti con il precedente normativo contenuto nell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Non vi è dubbio, inoltre, sull’integrazione dei presupposti della condanna che se, da un lato, a differenza di quella comminabile ai sensi del medesimo art. 96 c.p.c., comma 1, non richiede la domanda di parte nè la prova del danno (Cass. 08/02/2017, n. 3311), dall’altro lato, sul piano soggettivo, presuppone pur sempre, benchè implicitamente (Cass. 29/09/2016, n. 19285), quanto meno la colpa grave della parte soccombente, la quale è senz’altro ravvisabile allorchè vengano riproposte tesi ed argomentazioni già ripetutamente ritenute infondate con doppia conforme di rigetto in sede di merito, nonchè nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, i motivi del ricorso per cassazione attengano a profili di fatto e tendano inammissibilmente a suscitare, in sede di legittimità, una nuova valutazione delle prove e un nuovo giudizio sul merito della controversia (Cass. 08/03/2017, n. 5801; Cass. 17/01/2017, n.939).

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente a pagare al Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 magio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA