Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11790 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19257-2010 proposto da:

T.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VODICE 7, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARIA

PAPPALARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRESE ENRICO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI AGRIGENTO

E SCIACCA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO,

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

26.2.2010, depositata il 22/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Enrico Calabrese che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che ha concluso per: conforme alla requisitoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione depositata il 11.10.2008, la Commissione amministrativa regionale di disciplina per i notai per la Sicilia, dichiarò il notaio T.P., con sede in (OMISSIS), responsabile della violazione allo stesso ascritta ai sensi dell’art. 9, capo 2^, sez. 2 del codice deontologico del 2.5.2004, in relazione alla L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b per avere in modo non occasionale negli anni 2007- primo trimestre 2008 contravvenuto alla regola che fa divieto ai notai di assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per l’assistenza alla sede, assistendo il proprio ufficio secondario di (OMISSIS) nei giorni e nell’orario di assistenza alla propria sede principale, e gli inflisse la sanzione della censura. La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 22.3.20010, ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione della COREDI. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. P., che ha anche presentato memoria. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 342 c.p.c. e l’insufficiente motivazione in ordine a più fatti. Secondo il ricorrente erroneamente la corte di merito ha ritenuto inammissibile per genericità il reclamo, in relazione alla censura di illegittimità della delega al notaio ispettore, alla censura di tardività della contestazione ed a quella di assenza di prova che gli atti erano stati redatti nella sede secondaria in orari destinati all’assistenza della sede principale.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Osserva preliminarmente questa Corte che il requisito della specificità dei motivi di appello, (applicabile anche in questa sede ai motivi di reclamo) prescritto dall’art. 342 c.p.c. non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell’appellante deve essere formulata in modo da consentire di individuare, con chiarezza, le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione e deve quindi contenere l’indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest’ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell’individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado ovvero limitandosi a riportare nell’atto di appello quanto già esposto in primo grado, senza confrontarsi e criticare quanto esposto nella sentenza impugnata.

2.2.Nella fattispecie, quanto alle prime due censure (illegittimità della delega e tardività della contestazione), con l’atto di reclamo il ricorrente si è limitato a riportare quanto già esposto negli scritti davanti alla commissione regionale di disciplina, senza criticare specificamente la motivazione della COREDI, per cui correttamente la corte di appello ha rilevato la genericità argomentativa.

Quanto alla censura relativa alla mancata prova degli orari di redazione degli atti davanti alla sede secondaria, va osservato che, in ogni caso, la sentenza impugnata, dopo aver dichiarato l’inammissibilità di tale motivo per genericità, rileva che la censura è infondata, in quanto la COREDI ha limitato l’affermazione di responsabilità disciplinare al periodo marzo 2007 – marzo 2008, non tenendo conto della relazione ispettiva relativa al 2006, poichè i relativi atti erano privi dell’ora di sottoscrizione. Solo per questi non era possibile stabilire se fossero stati o meno ricevuti in orari diversi da quelli fissati per l’assistenza alla sede principale.

Trattasi di accertamento fattuale, rientrante nei poteri del giudice di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, perchè la corte di merito avrebbe omesso di pronunziarsi sulle censure indicate nel motivo precedente. Lamenta il ricorrente anche il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, perchè non ha tenuto conto che egli aveva svolto la sua attività fuori dalla sede principale, sempre su espressa richiesta delle parti contrattuali e che l’onere della prova non gravava su lui, che era l’incolpato, ma sulla controparte.

4.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla prima censura, la dichiarazione di inammissibilità dei motivi correttamente comportava che sugli stessi la corte di appello non dovesse pronunziarsi nel merito (anche se poi, quanto alla coincidenza degli orari si è pure pronunziata nel merito).

4.2.Quanto alla seconda censura va affermato, in linea di principio generale che, atteso che il procedimento disciplinare si basa sul cd.

principio accusatorio, in ossequio del quale l’addebito contestato deve essere provato dall’organo che ha promosso il procedimento disciplinare (ma ad eguale conclusione si giunge anche attraverso l’applicazione dell’art. 2697 c.c.), non incombe sull’incolpato l’onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione.

Sennonchè nella fattispecie la mancanza di prova investe la circostanza che gli atti siano stati redatti fuori dalla sede principale, nelle circostanze ed orari di cui all’incolpazione, ma per espressa richiesta della parti contraenti.

In questo caso “l’espressa richiesta delle parti” opera come esimente della responsabilità disciplinare, con la conseguenza che, come per tutte le esimenti, la prova deve essere fornita dal soggetto che l’invoca (Cass. pen., Sez. 6, 12/02/2004, n. 15484). Ad eguale conclusione si giunge se si ritiene tale circostanza come elemento ostativo all’accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione, con la conseguenza che a norma dell’art. 2697 c.c., comma 2 la prova deve essere offerta dall’incolpato.

5.1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver rilevato la mancanza di prova sull’esistenza di un calendario di giorni ed orari obbligatori.

5.2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che è contraddittorio ed errato l’assunto della corte di appello secondo cui, in ogni caso, esisteva un calendario dei giorni di assistenza alla sede principale, per quanto non aggiornato a seguito della creazione dei distretti riuniti di Agrigento e di Sciacca.

6.1. Il motivo è infondato, avendo la corte di appello rilevato che, in assenza di un aggiornamento, i giorni fissati per l’assistenza alla sede principale, erano quelli originariamente fissati, per cui era sanzionabile la condotta del notaio, che in tali giorni non osservava l’assistenza alla sede principale.

Trattasi di motivazione attinente ad accertamento fattuale, immune da vizi rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità e da violazione dell’art. 115 c.p.c..

6.2. Inoltre tale motivazione applica correttamente il principio di diritto amministrativo della prorogatìo, che si riferisce non solo alla più nota cd. prorogatio imperii, relativa alla conservazione dei poteri di un organo, il cui termine di scadenza è cessato, fino alla costituzione del nuovo, ma anche alla prorogatio del regime con cui si svolge una determinata attività fino a modifica dello stesso regime, allorchè tale attività non possa essere sospesa per un interesse pubblico connaturato alla stessa (Cons. St., sez. 4, 15 febbraio 2002, n. 939; Cons. Stato, Sez. 4, 10/06/2004, n. 3757).

6.3. La corte di merito assume altresì che l’esistenza di un calendario originario e del suo contenuto relativamente all’assistenza alla sede notarile principale,antecedente alla riunione dei distretti non è stata contestata dal reclamante.

La censura del ricorrente, secondo cui egli avrebbe contestato anche l’esistenza di tale calendario, risolvendosi in un travisamento del fatto da parte del giudice di appello, doveva essere fatta valere non con il ricorso per cassazione (il quale sul punto è quindi inammissibile) ma con il rimedio revocatorio, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

7. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 89 del 1913, artt. 26, 137, 144 e 147.

Assume il ricorrente che la fattispecie andava inquadrata nella diversa figura di illecito disciplinare, costituito dalla L. n. 89 del 1913, art. 26 con la conseguenza che la sanzione da applicare era quella pecuniaria.

Lamenta poi il ricorrente che erroneamente non gli siano state concesse le attenuati generiche.

Inoltre secondo il ricorrente la corte di merito ha erroneamente rigettato la censura di imparzialità della decisione della COREDI, perchè contrastante con altra emessa dalla stessa commissione su caso analogo pochi mesi prima.

8. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 1 per non avere la corte di merito rilevato la “parzialità” della COREDI nel decidere in modo difforme fattispecie analoghe.

9.1. I motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.

Il quinto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato, mentre il sesto è infondato Quanto alla prima censura, secondo cui la fattispecie era astrattamente inquadrabile nella diversa ipotesi di all’art. 26, L. Not. sanzionata con la sanzione pecuniaria dal successivo art. 137, L. Not., va osservato che il ricorrente è privo di interesse processuale a tale impugnazione, in quanto la sanzione indicata come astrattamente corretta, è più grave di quella comminata della “censura”, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 147, comma 1, lett. b.

Infatti la L. n. 89 del 1913, art. 135 (come mod.) statuisce che “Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:

a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria;

d) la sospensione; c) la destituzione”.

Come emerge dalla graduazione effettuata dal legislatore, la sanzione della censura è meno grave della sanzione pecuniaria, prospettata dal ricorrente come astrattamente esatta per la fattispecie contestatagli.

9.2. Quanto alla seconda censura, relativamente al vizio di imparzialità che affliggerebbe la decisione della Coredi, va, anzitutto osservato che è vero che il provvedimento della COREDI è un provvedimento amministrativo, avendo tale Commissione appunto natura amministrativa, come espressamente specificato dalla L. n. 89 del 1913, art. 148, comma 1.

Pertanto in questi termini va corretta la motivazione dell’impugnata sentenza.

9.3. Sennonchè nel resto è corretta la decisione del giudice di appello, che ha ritenuto che non esiste il vizio di imparzialità per il preteso contrasto tra la decisione impugnata della Coredi e l’altra emessa dalla stessa.

Infatti, a parte il rilievo che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento sussiste solo quando si riesca a dimostrare che il diverso provvedimento (costituente elemento di comparazione) è conforme a legge (Cons. Stato, sez. 4, 20 dicembre 2002, n. 7243;

sez. 4, 23 novembre 2000, n. 6229; sez. 3, 2 dicembre 1997, n. 1179), una volta che la questione disciplinare è stata portata in sede giurisdizionale ciò che rileva è appunto se il provvedimento disciplinare oggetto del giudizio è conforme a legge o meno sullo specifico punto.

Nella fattispecie infatti pur essendo specificato, dall’art. 153, L. Not. che il soggetto dotato dell’iniziativa disciplinare deve procedere senza indugio, non fissa per tale inizio procedimento alcun termine decadenziale, come invece in altri casi ha disposto il legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. 6, 14/07/1982, n. 366). Ciò comporta che nella fattispecie non era intervenuta nessuna decadenza o estinzione dell’azione disciplinare.

10. Quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle generiche, va osservato che, anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 18.5.1994, n. 4866; cass. 25/02/2000, n. 2138Cass. civ., Sez. 3, 06/07/2006, n. 15351).

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. Nella fattispecie il giudice del merito ha ritenuto che esse non potessero essere concesse, stante la reiterazione dei comportamenti rilevanti in sede disciplinare e la mancanza di resipiscenza. Trattasi di valutazione di merito, esente da vizi motivazionali rilevabili in questa sede di legittimità.

11. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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