Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11790 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 14/05/2010), n.11790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, con procura a margine del ricorso, dall’avv. prof. ROSSI

Adriano, domiciliatario in Roma, alla via Brofferio 6;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CONSORZIO PRODUTTORI DI LATTE Cooperativa a r.l., in persona

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con

procura a margine del controricorso, dagli avvocati PIVIERI Marcello

e Guido Francesco ROMANELLI, domiciliatario in Roma alla via Cosseria

5;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, in data 23

novembre 2005, depositata col n. 147/21/05 il 22 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa del Cons. Dr. Polichetti;

sentiti gli avvocati Adriano Rossi per il ricorrente, e Guido

Francesco Romanelli per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Cooperativa a r.l. Consorzio Produttori Latte chiese il rimborso dell’ICI corrisposta per gli anni 1998-2002 in ordine a tre immobili di sua proprietà (classificati, catastalmente l’uno in categoria (OMISSIS) e gli altri in categoria (OMISSIS)) assumendo che gli stessi, essendo utilizzati per il perseguimento dello scopo sociale della trasformazione del latte prodotto dai soci, erano esenti dall’imposta per il loro carattere rurale. Impugnò, poi, il silenzio rifiuto del Comune di Parma, e la Commissione tributaria di primo grado, sulla resistenza dell’ente locale, accolse il ricorso.

Accogliendo parzialmente il gravame del Comune, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione regionale ha ribadito la spettanza della esenzione, limitando il diritto ai rimborso alle annualità di imposta 2000-2002, stante la decadenza della contribuente per quelle anteriori.

Per la cassazione ricorre, con tre motivi, illustrati da memoria, il Comune; la Società intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso articola le seguenti censure:

1) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un punto decisivo della causa”, in quanto il carattere strumentale, astrattamente possibile per l’immobile riportato in categoria (OMISSIS), era in concreto contraddetto per i due classificati in (OMISSIS);

2) “Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, 2, 5, D.L. n. 557 del 1993, art. 9 (conv. nella L. n. 133 del 1994) (come modif. dal D.Lgs. n. 139 del 1998, art. 2) e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 28 (t.u.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, giacchè, a parte l’incidenza dei mutamenti del quadro normativo di riferimento nel corso del tempo, in relazione alla affermata strumentante, era comunque mancata la prova a carico della contribuente – “che l’attività di trasformazione del latte conferito dai soci rientrasse nell’esercizio normale dell’agricoltura e, soprattutto, che il latte conferito provenisse da allevamenti effettuati dai Soci su terreni propri da cui vengono ricavati per oltre la metà i mangimi utilizzati per l’allevamento”;

3) “Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5 e L. n. 133 del 1994, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, ribadendo, sotto altro profilo e con riguardo agli sviluppi della giurisprudenza materia, le argomentazioni formulate nel primo mezzo di impugnazione.

Il controricorrente oppone l’inammissibilità dei primi due mezzi – per novità delle questioni proposte – e, comunque, la loro infondatezza, per il primo, perchè il carattere strumentale è possibile anche per gli immobili adibiti ad abitazione e, per il secondo, perchè la prova assunta come mancante sarebbe stata invece offerta dalla Società; oppone, infine, l’infondatezza dell’ultimo motivo, ribadendo la natura strumentale degli edifici (OMISSIS), alla stregua della normativa via via succedutasi nel tempo.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il Comune richiama, in particolare, Cass., Sez. un., 18565/2009.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Procedendo all’esame congiunto dei motivi di ricorso, e non senza aver puntualizzato che, versandosi in materia di rimborsi, attore in senso sostanziale è il contribuente che aziona la pretesa restitutoria – onde la novità di cui la contribuente si duole attiene a semplici argomentazioni difensive -, si osserva che ogni questione va risolta alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. un., 18565/2009, richiamata negli ultimi scritti del ricorrente:

“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)”. Tali principi non possono non essere condivisi, fondandosi sul collegamento del tributo comunale con le risultanze catastali, a mente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5.

Ciò comporta l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata cui – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando incontestata la iscrizione degli immobili di cui si discute nelle categorie (OMISSIS) – deve seguire la pronuncia di merito, che è, come ben si intende, di rigetto integrale della domanda introduttiva della contribuente.

La recente definitiva soluzione della problematica posta dalla presente controversia comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese del l’intero giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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