Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11790 del 12/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/05/2017), n. 11790
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26151/2015 proposto da:
UIL UILTUCS struttura provinciale di Foggia, in persona del
Segretario territoriale di Foggia, sig. D.E., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 60, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PUTIGNANO, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 3,
presso lo studio dell’avvocato ANGELO ORLANDO, rappresentata e
difesa dagli avvocati DEBORAH D’ANGELO, GIUSEPPE VITTORIO CENTOLA
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1646/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 23/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato RACHELE VALERIA PUTIGNANO per delega.
Fatto
FATTI DI CAUSA
M.C. propose domanda di risarcimento danni nei confronti della UIL-UILTUCS di Foggia deducendo di avere conferito all’organizzazione sindacale mandato a tutelarne gli interessi nell’impugnativa di un licenziamento e che la convenuta non aveva intrapreso alcuna azione, così determinando la perdita definitiva di ogni diritto della lavoratrice.
Il Tribunale di Foggia accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento di oltre 34.000,00 Euro.
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, compensando le spese di lite.
Ricorre per cassazione la UIL-UILTUCS, struttura provinciale di Foggia, affidandosi a cinque motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.
In data 21.3.2017, la M. ha fatto pervenire “istanza di rinuncia alla prosecuzione del giudizio”, con cui ha dato atto che la controversia è stata conciliata con verbale del 15.3.2017 (allegato in copia).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il “verbale di transazione e di conciliazione in sede sindacale” allegato all’istanza della M. è intervenuto fra la medesima M. e la UIL-UILTUCS e concerne la controversia oggetto del presente ricorso: con esso, le parti hanno transatto l’intera controversia mediante il versamento alla M. della somma omnicomprensiva di 22.000,00 Euro; nel contesto dell’accordo, la UIL-UILTUCS ha dichiarato di “rinunciare al ricorso per cassazione”, mentre la M. ha dichiarato “di non avere più nulla a pretendere”.
2. Premesso che nè l’istanza della M. (controricorrente) nè il verbale di conciliazione sono idonei ad esprimere una valida rinuncia al ricorso, deve tuttavia ritenersi che essi attestino l’avvenuta cessazione della materia del contendere;
3. Va conseguentemente dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse alla sua trattazione.
4. L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese.
5. Trattandosi di inammissibilità non originaria, non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015).
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017