Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11790 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/06/2016, (ud. 10/12/2015, dep. 09/06/2016), n.11790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13860/2013 proposto da:

A.M.V., (OMISSIS), A.L.

(OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FERDINANDO PERELLI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. GHERZI

8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 14/03/2013, R.G.N. 133/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato FRANCESCO NAPOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1999 P.E. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, A.L. e A.M.V. chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di Lire 300.000.000, oltre interessi legali, quale saldo residuo ad essa dovuto a titolo di rimborso di quanto erogato in favore dei predetti, come dagli stessi riconosciuto con dichiarazioni scritte, nelle quali avevano assunto l’impegno di restituire tale somma in due tranches, alle scadenze del 30 dicembre 1997 e del 30 giugno 1998.

I convenuti si costituivano contestando la domanda e deducevano di aver effettivamente ricevuto dall’attrice la somma complessiva di circa Lire 220.000.000 ma di averla anche già abbondantemente restituita; rappresentavano che, a fronte della predetta somma, avevano sottoscritto quattro atti di riconoscimento di debito, di cui due “reali ed effettivi” di Lire 300.000.000 (Lire 220.000.000 per sorte capitale e Lire 80.000.000 a titolo di interessi) a fronte della somma ricevuta in prestito, e due “fittizi” per ulteriori lire 300.000.000 circa, che “nascondevano” una somma pretesa a titolo di ulteriori interessi.

Precisavano di avere regolarizzato la propria posizione debitoria mediante l’emissione di quattro assegni circolari non trasferibili a favore dell’attrice e di suo marito, C.R., per un ammontare complessivo di Lire 300.00.000. Deducevano che ogni successiva pretesa era illegittima e “frutto di un agire anche penalmente censurabile”, atteso che gli atti di riconoscimento di debito posti dall’attrice a fondamento della sua pretesa erano nulli perchè riferiti a “interessi altamente usurari” pretesi al momento del prestito e che, trovandosi in stato di bisogno, erano stati indotti a ricorrere al prestito della P. e ad accettarne le condizioni.

Il Tribunale adito, con sentenza del 29 novembre 2011, accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, a pagare, in favore dell’attrice, la somma di Euro 157.002,90, oltre interessi, nonchè alle spese di lite.

Avverso tale decisione A.L. e A.M.V. proponevano appello, cui resisteva la P..

All’udienza del 3 dicembre 2012 il procuratore degli appellanti chiedeva disporsi la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale pendente nei confronti di P. E., come da decreto di rinvio a giudizio del 5 dicembre 2012 emesso dal GUP del Tribunale di Palmi, per i fatti per i quali è causa.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 14 marzo 2013, rigettava l’appello e condannava gli appellanti in solido alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito A.L. e A.M.V. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, P. E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato, “art. 360 c.p.c., n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Omessa valutazione di una prova decisiva per il giudizio e segnatamente del documento allegato alla comparsa conclusionale riguardante il decreto che dispone il giudizio emesso dal Tribunale di Palmi G.U.P. Dottoressa M. nei confronti di P.E. nell’ambito del procedimento penale 4008/09 R.G.N.R. e 1669/09 R.G.G.I.P. per il reato p. e p. dall’art. 110, 81 cpv., art. 644 c.p.c., comma 1 e comma 5, n. 3”.

Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito, nel rigettare l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale promosso per i medesimi fatti sul rilievo che non era stata documentata e neppure dedotta la costituzione di parte civile degli appellanti nel predetto giudizio penale, abbia omesso l’esame del decreto di rinvio a giudizio a carico di P.E., notificato agli appellanti in data 16.1.2013 e prodotto unitamente al deposito della comparsa conclusionale.

1.1. Il motivo va disatteso in quanto, pur avendo effettivamente la Corte di merito omesso di rilevare che risultava la costituzione di parte civile, tanto non conduce tuttavia all’accoglimento del motivo all’esame, atteso che non vi è prova, il cui onere incombe alla parte ricorrente, che la causa pregiudiziale sia tuttora pendente.

Ritiene infatti il Collegio di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione; ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di cassazione, nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso (Cass. 1 agosto 2007, n. 16992; Cass. 19 ottobre 2012, 18026).

A quanto precede va aggiunto che la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito; essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ed è quindi deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca o modifichi precedenti ordinanze adottate in materia nella fase dell’istruzione della causa, fermo restando che eventuali provvedimenti di sospensione, se positivi, sono autonomamente impugnabili con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., come sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 6 (Cass. 1 agosto2007, n. 16992; Cass. 22 aprile 2013, n. 9714), laddove, invece, nel caso all’esame la censura risulta veicolata con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e segnatamente della regola di riparto dell’onere della prova stabilita dall’art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito non abbia ritenuto che “l’allegazione da parte della P. del rapporto fondamentale sottostante la promessa” e la richiesta di provare tale rapporto con successiva ammissione e assunzione della prova abbia determinato una rinuncia implicita al beneficio dell’inversione dell’onere della prova.

2.1. Il motivo è infondato, alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui, pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell’inversione dell’onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non è ravvisabile tale rinuncia se il promissario si limita ad indicare il rapporto fondamentale (cosiddetta promessa titolata), ovvero offra di provare il rapporto ad essa sottostante occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell’onere stesso e di subire le conseguenze dell’eventuale fallimento della prova dedotta od offerta (Cass. 11 giugno 2010, n. 14066; Cass. 9 maggio 2006, n. 1775).

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244 e 184 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, per aver ritenuto l’intempestività dell’indicazione della lista testi all’udienza del 27 ottobre 2000, quando era ormai decorso il termine concesso ai sensi dell’art. 184 c.p.c..

3.1. Il motivo è infondato alla luce del principio/più volte affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui nel processo civile disciplinato dalla L. n. 353 del 1990, che ha abrogato gli ultimi due commi dell’art. 244 c.p.c., il termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 184 c.p.c., comma 1, per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l’indicazione dei testi; pertanto, una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti non è più possibile effettuare tale indicazione od integrare la lista testi, in quanto l’unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell’assunzione delle medesime (Cass. 16 giugno 2005, n. 12959; Cass. 3 marzo 2010, n. 5072).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Tenuto conto della particolarità della vicenda all’esame, le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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