Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11790 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 05/05/2021), n.11790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27174/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, in via A.

Depretis n. 60, presso lo studio dell’avvocato Cerè Donatella, che

lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in Roma, in via degli

Appennini n. 46, presso lo studio dell’avvocato Isidori Stefano, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lucidi Marcella,

con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2865/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza emessa nel 2014 il Tribunale di Roma – a seguito di precedente sentenza non definitiva che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra P.C. e F.F. – definitivamente pronunciando: assegnò la casa coniugale a P.C. in quanto convivente con la figlia M.; pose a carico del F. l’obbligo di versare all’ex-moglie la somma mensile di Euro 400,00 a titolo di assegno divorzile, determinando in Euro 1500,00 mensile il contributo al mantenimento della figlia.

Avverso quest’ultima sentenza, il F. propose appello chiedendo la revoca dell’assegno divorzile e la riduzione a Euro 750,00 del contributo al mantenimento della figlia, lamentando che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto dell’effettiva capacità economica dell’ex-coniuge, del tutto idonea a garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in ragione del suo patrimonio immobiliare, del suo reddito da lavoro dipendente, del godimento della casa coniugale alla stessa assegnata, delle sue disponibilità finanziarie, senza tener conto delle sue molteplici spese, anche relative al mantenimento della figlia avuta in altra unione.

Si costituì P.C., resistendo al gravame.

Con sentenza emessa il 6.5.16, la Corte territoriale rigettò l’appello, osservando che: premessa la natura assistenziale dell’assegno divorzile, era risultato incontestato il divario economico tra gli ex-coniugi in favore dell’appellante, che non consentiva alla P. di mantenere un tenore di vita prefigurabile in base alle aspettative maturate durante il matrimonio; l’ammontare del contributo per la figlia era congruo attese le risorse economiche del padre.

F.F. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.

P.C. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, poichè la Corte d’appello non avrebbe accertato la reale situazione economica della P., attribuendole l’assegno in mancanza di motivi sopravvenuti tali da rendere la decisione contestata adeguata alle nuove condizioni di fatto, e senza tener conto del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio perchè non provato.

In particolare, il ricorrente si duole che: la Corte territoriale, in assenza di mezzi istruttori, abbia accolto le richieste della ex-moglie; non sia stata decisa l’istanza ex art. 709 c.p.c., con la quale era stato evidenziato che dalla documentazione fiscale prodotta dalla controparte erano emersi dati contabili nuovi, in ordine alla disponibilità di un saldo attivo di Euro 100.000,00; la Corte d’appello non ha tenuto conto, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, dell’intera consistenza patrimoniale dell’ex-coniuge, tra cui l’uso della casa di abitazione quale utilità valutabile; la ex-coniuge non ha provato il miglioramento delle condizioni economiche della controparte, titolare di reddito da lavoro dipendente e non gravata dalle spese per il mantenimento della casa coniugale.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass., n. 5603/2020). Tale orientamento sostanzialmente conferma l’indirizzo adottato da SU, n. 18287/18 a tenore del quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Ora, nel caso concreto, il motivo non è stato formulato con l’univoca e chiara deduzione della critica di diritto concernente l’asserita violazione della L. n. 890 del 1970, art. 5, comma 6. Invero, il ricorrente non ha incentrato il motivo, in particolare, sulla questione della corretta applicazione dei suddetti principi dettati dalla Cassazione, bensì solo sulla mancata valutazione dell’intera consistenza patrimoniale delle parti; infatti, come detto, il ricorrente lamenta che la determinazione dell’assegno divorzile sia stata erronea per l’insussistenza di nuove esigenze o condizioni di vita degli ex-coniugi insorte dopo la sentenza di separazione. Al riguardo, giova richiamare il principio per il quale, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione). Premesso ciò, la deduzione della violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sui criteri di fissazione dell’assegno divorzile comporta che il sindacato del giudice di legittimità sia strettamente ancorato ai fatti storici addotti e alle questioni di diritto sollevate nelle fasi di merito (nella fattispecie, l’entità dei patrimoni e dei redditi delle parti e la relativa valutazione).

La doglianza è però diretta ad un sostanziale riesame dei fatti inerenti alla valutazione dei parametri patrimoniali esposti dal ricorrente e alla loro interpretazione, inammissibile in questa sede. Invero, la Corte territoriale ha analiticamente descritto la condizione patrimoniale e reddituale delle parti, ritenendo che, sulla base della comparazione di tali condizioni, alla ex-moglie spettasse l’assegno di mantenimento mensile di Euro 400,00. Inoltre, il riferimento all’occultamento, da parte della P., di un saldo complessivo bancario di 100.000,00 Euro, che sarebbe emerso dai dati contabili prodotti nel corso del giudizio di merito, è alquanto generico, in quanto il ricorrente non ha precisato se si trattasse di saldi di conti correnti, oppure di titoli, nè ha indicato la documentazione dalla quale si sarebbe dovuto desumere la sussistenza di tali dati patrimoniali a favore della controricorrente, in modo da consentire al collegio di esaminare compiutamente la critica formulata.

Il motivo in esame, peraltro con scarsa chiarezza, sovrappone profili fattuali a valutazioni di diritto, in quanto da un lato il ricorrente lamenta l’omessa ed erronea valutazione dei dati patrimoniali e reddituali delle parti, che è attività istituzionalmente demandata al giudice di merito e, dall’altro, la mancata sussunzione dei fatti allegati nella fattispecie di cui alla L. n. 890 del 1970, art. 5, comma 6, che costituisce attività qualificatoria consistente nell’applicazione della legge. Tale mescolanza si traduce in un’inammissibile formulazione del motivo di ricorso poichè privo della necessaria univocità e chiarezza espositiva (Cass., SU, n. 9100/15; n. 3554/17).

Peraltro, in tal senso, giova altresì rilevare che il motivo contempla il riferimento all’applicazione del criterio del tenore di vita goduto dalla ex-moglie in costanza di matrimonio, ma senza adeguatamente sussumere lo stesso nella fattispecie di legge invocata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione dell’ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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