Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1179 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 18/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07037/2014 R.G. proposto da:

Immobiliare Lecco s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Luigi Ferrajoli e Giuseppe Fischioni, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via della Giuliana 32.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale Ceno Stato,

elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei

Portoghesi 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/44/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 20 settembre 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18

settembre 2020 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Immobiliare Lecco s.p.a. impugnò l’avviso di accertamento spiccato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi, ai fini IRES, IRAP ed IVA, per l’anno d’imposta 2006.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; l’Agenzia delle Entrate formulò allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza depositata il 20 settembre 2013 accolse il gravarne.

Avverso la detta sentenza, Immobiliare Lecco s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha risposto con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., poichè il giudice d’appello ha disatteso il giudicato – favorevole alla contribuente – formatosi in relazione ad un contenzioso tra le parti relativo a suo averso ai medesimi fatti, per l’anno d’imposta 2005.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

Com’è noto, la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass. 08/04/2015, n. 6953; Cass. 30/09/2011, n. 20029).

Nella vicenda che ci occupa, è all’evidenza che la ripresa a tassazione dipendente dai maggiori ricavi ottenuti dalla contribuente sia nell’anno 2005 che nell’anno 2006, si fondava su elementi indiziari necessariamente diversi; dunque, nessuna efficacia di giudicato può mostrare l’accertamento contenuto nella sentenza di altro giudice di merito intervenuta in relazione ad una annualità diversa dall’altra.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 24 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, poichè la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l’accertamento impugnato, nonostante l’Amministrazione avesse dichiarato di avere operato con metodo analitico induttivo, prescindendo tuttavia dalle risultanze della contabilità aziendale, che non era stata neppure esaminata.

2.1. Il motivo è, anzitutto, inammissibile per difetto della necessaria specificità, perchè la ricorrente omette di riportare l’esatto contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, al fine di verificare quale tipo di accertamento fosse stato in concreto posto in essere dall’Amministrazione e, in particolare, se si trattasse di accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ovvero extracontabile in forza del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2.

Il motivo è comunque infondato, dovendosi ribadire che, a prescindere da quale sia stata la norma in concreto invocata dagli accertatori nell’atto impugnato, è da ritenere legittimo l’accertamento di un maggior reddito dell’impresa che sia dedita ad attività di costruzione di edifici, sulla base di elementi indiziari gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere – è esattamente quanto avvenuto nel caso che ci occupa – il prezzo della cessione degli immobili, superiore a quello risultante dalle scritture contabili (così Cass. 09/06/2017, n. 14388).

3. Con il terzo mezzo si duole della violazione della L. 27 luglio 2000, n. 221, art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e dell’art. 24 Cost., avendo il giudice di merito ritenuto legittimo l’avviso impugnato, nonostante fosse fondato su documentazione neppure allegata al detto atto.

4. Con il quarto mezzo eccepisce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che il giudice d’appello ha omesso di pronunciare sull’eccezione concernente l’omessa allegazione all’avviso di accertamento impugnato, dei documenti posti a fondamento della decisione.

4.1. I due mezzi, connessi per il comune oggetto, meritano esame congiunto e sono l’uno infondato e l’altro inammissibile.

E’ noto che l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, purchè, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato (da ultimo, tra le tante, Cass. 23/02/2018, n. 4396).

4.2. Nella vicenda che ci occupa, per un verso, è incontroverso che l’avviso di accertamento impugnato abbia riprodotto il contenuto essenziale del contratto preliminare stipulato dalla società ricorrente – che peraltro ne era certamente in possesso, trattandosi di uno dei contraenti -, richiamando altresì, in maniera sufficientemente dettagliata, le risultanze dell’estratto conto d; uno degli acquirenti degli immobili della società, dalle quali emergevano prelievi per importi significativamente superiori a quelli indicati come prezzo di vendita nei rogito notarile.

4.3. Per altro verso, è in radice inammissibile il denunciato vizio motivazionale, in quanto la ricorrente, da un lato, si duole di una questione – concernente la mancata allegazione di taluni documenti all’avviso impugnato – priva, come visto supra, di rilevanza ai fini della decisione e, dall’altro, lamenta non l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, come prescrive il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), bensì, appunto, la mancata pronuncia da parte del giudice d’appello su una eccezione formulata come uno dei motivi del ricorso originario della contribuente.

5. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente ai pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a quelle prenotate a debito, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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